IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Considerato che, in base alla normativa vigente, la S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari e' stata posta in amministrazione straordinaria e che la continuazione dell'esercizio di impresa per la stessa societa' e' stata prorogata fino al 14 febbraio 2000; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare ulteriormente la autorizzazione predetta alla continuazione dell'esercizio di impresa della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari, al fine di assicurare continuita' alle particolari prestazioni sanitarie svolte dalla medesima societa'; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro della sanita'; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al fine di evitare l'interruzione delle prestazioni sanitarie assicurate in Bari dalle strutture della S.r.l. "Case di cura riunite" di Bari in amministrazione straordinaria, il termine di scadenza della autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di detta impresa, disposto ai sensi dell'articolo 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' differito al 14 maggio 2000.