IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo  8  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive  modificazioni  con  cui  si  prevede  che  con   apposito
regolamento governativo venga istituito un sistema di  qualificazione
unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore
a 150.000 euro; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 18 ottobre 1999; 
  Acquisito in data 11  novembre  1999  il  parere  della  conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione 
  consultiva per gli atti normativi  nell'adunanza  del  29  novembre
1999; 
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della 
Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 16  dicembre
1999; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; 
  Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato,  con  il
Ministro per i beni e le attivita' culturali e con  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.  Il  presente  Regolamento  disciplina  il  sistema   unico   di
qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modificazioni. 
  2. La qualificazione e' obbligatoria per chiunque esegua  i  lavori
pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109,  e  successive  modificazioni,  dalle
regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di  Trento
e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro. 
  3. Fatto salvo quanto  stabilito  all'articolo  3,  commi  6  e  7,
l'attestazione di qualificazione  rilasciata  a  norma  del  presente
regolamento costituisce condizione necessaria e  sufficiente  per  la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti  di  capacita'  tecnica  e
finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici. 
  4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti  la
dimostrazione  della  qualificazione  con  modalita',   procedure   e
contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonche' dai
titoli III e IV. 
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica   ufficiale,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
            -  L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
            -  La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive
          modificazioni,  recante: "Legge quadro in materia di lavori
          pubblici"  e'  pubblicata  nel  supplemento  ordinario alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  5 ottobre  1999, n. 234. Il testo
          dell'art. 8 della legge sopracitata reca:
            "Art.  8  (Qualificazione). - 1. Al fine di assicurare il
          conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, comma 1, i
          soggetti  esecutori  a  qualsiasi titolo di lavori pubblici
          devono  essere  qualificati ed improntare la loro attivita'
          ai  principi della qualita', della professionalita' e della
          correttezza.  Allo  stesso  fine  i prodotti, i processi, i
          servizi  e  i  sistemi  di qualita' aziendali impiegati dai
          medesimi  soggetti  sono  sottoposti  a  certificazione, ai
          sensi della normativa vigente.
            2.   Con   apposito  regolamento,  da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato  e  con il Ministro per i beni culturali e
          ambientali,   sentito   il  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   previo   parere   delle  competenti
          commissioni parlamentari, e' istituito, tenendo conto della
          normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
          unico  per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori
          pubblici di cui all'art. 2, comma 1, di importo superiore a
          150.000  ecu,  articolato  in  rapporto  alle  tipologie ed
          all'importo dei lavori stessi.
            3.  Il  sistema di qualificazione e' attuato da organismi
          di   diritto   privato   di   attestazione,   appositamente
          autorizzati  dall'autorita'  di  cui  all'art.  4,  sentita
          un'apposita   commissione   consultiva   istituita   presso
          l'autorita'  medesima.  Alle  spese  di finanziamento della
          commissione  consultiva  si  provvede a carico del bilancio
          dell'autorita',  nei limiti delle risorse disponibili. Agli
          organismi  di  attestazione  e'  demandato  il  compito  di
          attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:
            a)  certificazione  di  sistema di qualita' conforme alle
          norme  europee  della  serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
          normativa  nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
          sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
            b) dichiarazione della presenza di elementi significativi
          e tra loro correlati del sistema di qualita' rilasciata dai
          soggetti di cui alla lettera a);
            c) requisiti      di      ordine     generale     nonche'
          tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
          disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
            4.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2  definisce  in
          particolare:
            a) il  numero  e le modalita' di nomina dei componenti la
          commissione  consultiva  di cui al comma 3, che deve essere
          composta    da    rappresentanti    delle   amministrazioni
          interessate  dello  Stato,  anche  ad ordinamento autonomo,
          della  conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e delle
          province  autonome,  delle  organizzazioni  imprenditoriali
          firmatarie  di  contratti collettivi nazionali di lavoro di
          settore  e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori
          interessati;
            b)  le  modalita'  e  i  criteri  di  autorizzazione e di
          eventuale   revoca   nei   confronti   degli  organismi  di
          attestazione,     nonche'     i    requisiti    soggettivi,
          organizzativi,   finanziari   e   tecnici  che  i  predetti
          organismi  devono possedere, fermo restando che essi devono
          agire  in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori
          di    lavori    pubblici   destinatari   del   sistema   di
          qualificazione   e  che  sono  soggetti  alla  sorveglianza
          dell'autorita';  i  soggetti  accreditati nel settore delle
          costruzioni,  ai  sensi delle norme europee della serie UNI
          CEI  EN  45000  e  delle  norme  nazionali  in  materia, al
          rilascio  della  certificazione dei sistemi di qualita', su
          loro  richiesta  sono  autorizzati dall'autorita', nel caso
          siano  in  possesso  dei  predetti  requisiti,  anche  allo
          svolgimento  dei compiti di attestazione di cui al comma 3,
          fermo  restando  il  divieto  per  lo  stesso  soggetto  di
          svolgere  sia  i  compiti  della  certificazione che quelli
          dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
            c) le   modalita'   di  attestazione  dell'esistenza  nei
          soggetti  qualificati  della  certificazione del sistema di
          qualita'  o  della dichiarazione della presenza di elementi
          del  sistema  di  qualita', di cui al comma 3, lettere a) e
          b),  e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonche'
          le  modalita' per l'eventuale verifica annuale dei predetti
          requisiti relativamente ai dati di bilancio;
            d)   i  requisiti  di  ordine  generale  ed  i  requisiti
          tecnico-organizzativi  ed  economico-finanziari  di  cui al
          comma  3,  lettera  e),  con le relative misure in rapporto
          all'entita'  e  alla  tipologia dei lavori, tenuto conto di
          quanto  disposto  in  attuazione  dell'art. 9, commi 2 e 3.
          Vanno  definiti,  tra  i  suddetti  requisiti, anche quelli
          relativi  alla regolarita' contributiva e contrattuale, ivi
          compresi i versamenti alle casse edili;
            e) la  facolta'  ed il successivo obbligo per le stazioni
          appaltanti,  graduati  in un periodo non superiore a cinque
          anni  ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonche' agli
          oggetti  dei  contratti,  di  richiedere  il possesso della
          certificazione    del   sistema   di   qualita'   o   della
          dichiarazione  della  presenza  di  elementi del sistema di
          qualita' di cui al comma 3, lettere a) e b). La facolta' ed
          il   successivo  obbligo  per  le  stazioni  appaltanti  di
          richiedere  la  certificazione  di  qualita'  non  potranno
          comunque  essere previsti per lavori di importo inferiore a
          500.000 ecu;
            f) i   criteri   per   la  determinazione  delle  tariffe
          applicabili all'attivita' di qualificazione;
            g)  la  durata  dell'efficacia  della qualificazione, non
          inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonche' le
          relative modalita' di verifica;
            h) la  formazione  di  elenchi,  su  base  regionale, dei
          soggetti  che  hanno conseguito la qualificazione di cui al
          comma  3;  tali  elenchi  sono  redatti e conservati presso
          l'autorita',  che ne assicura la pubblicita' per il tramite
          dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'art. 4.
            5. (Abrogato).
            6.  Il  regolamento  di  cui  al  comma  2  disciplina le
          modalita'   dell'esercizio,   da   parte   dell'Ispettorato
          generale  per  l'albo  nazionale  dei  costruttori  e per i
          contratti  di cui al sesto comma dell'art. 6 della legge 10
          febbraio  1962,  n. 57, delle competenze gia' attribuite al
          predetto  ufficio  e  non  soppresse  ai sensi del presente
          articolo.
            7.   Fino  al  31 dicembre  1999,  il  comitato  centrale
          dell'albo  nazionale dei costruttori dispone la sospensione
          da  tre  a  sei mesi dalla partecipazione alle procedure di
          affidamento  di lavori pubblici nei casi previsti dall'art.
          24,  primo  comma,  della direttiva 93/37/CEE del consiglio
          del  14 giugno  1993.  Resta  fermo  quanto  previsto dalla
          vigente  disciplina  antimafia  ed  in materia di misure di
          prevenzione.  Ai  fini dell'applicazione delle disposizioni
          di   cui   al   primo   periodo,  sono  abrogate  le  norme
          incompatibili    relative    alla    sospensione   e   alla
          cancellazione dall'albo di cui alla legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e  sono inefficaci i procedimenti iniziati in base
          alla normativa previgente. A decorrere dal 1o gennaio 2000,
          all'esclusione   dalla  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  di  lavori pubblici provvedono direttamente le
          stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
            8.  A  decorrere  dal  1o gennaio 2000, i lavori pubblici
          possono   essere   eseguiti   esclusivamente   da  soggetti
          qualificati ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo,
          e  non  esclusi ai sensi del comma 7 del presente articolo.
          Con  effetto dalla data di entrata in vigore della presente
          legge,  e'  vietata,  per l'affidamento di lavori pubblici,
          l'utilizzazione   degli   albi   speciali   o   di  fiducia
          predisposti dai soggetti di cui all'art. 2.
            9.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del
          regolamento  di  cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999,
          l'esistenza  dei requisiti di cui alla lettera c) del comma
          3  e'  accertata  in  base  al  certificato  di  iscrizione
          all'albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
          o,  per  le  imprese  dei Paesi appartenenti alla Comunita'
          europea,  in  base alla certificazione, prodotta secondo le
          normative  vigenti  nei  rispettivi Paesi, del possesso dei
          requisiti  prescritti  per  la partecipazione delle imprese
          italiane alle gare.
            10. A decorrere dal 1o gennaio 2000, e' abrogata la legge
          10  febbraio  1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di
          cui   alla   legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive
          modificazioni.
            11.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del
          decreto di cui al comma 3 dell'art. 9 e fino al 31 dicembre
          1999,  ai  fini  della  partecipazione  alle  procedure  di
          affidamento  e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui
          alla  presente  legge,  l'iscrizione all'albo nazionale dei
          costruttori  avviene ai sensi della legge 10 febbraio 1962,
          n.  57,  e successive modificazioni e integrazioni, e della
          legge  15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti
          di  iscrizione  come  rideterminati  ai  sensi del medesimo
          comma 3 dell'art. 9.
            11-bis.  Le  imprese  dei  Paesi  appartenenti all'Unione
          europea  partecipano  alle  procedure  per l'affidamento di
          appalti  di  lavori  pubblici  in base alla documentazione,
          prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi,
          del  possesso  di  tutti  i  requisiti  prescritti  per  la
          partecipazione delle imprese italiane alle gare.
            11-ter.  Il  regolamento  di  cui  all'art.  3,  comma 2,
          stabilisce  gli  specifici requisiti economico-finanziari e
          tecnico-organizzativi  che  devono possedere i candidati ad
          una  concessione  di  lavori  pubblici  che  non  intendano
          eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
          Fino   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  suddetto
          regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
          dalle amministrazioni aggiudicatrici.
            11-quater.  Le  imprese  alle  quali  venga rilasciata da
          organismi  accreditati,  ai sensi delle norme europee della
          serie  UNI  CEI  EN  45000, la certificazione di sistema di
          qualita' conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
          9000,  ovvero  la  dichiarazione della presenza di elementi
          significativi   e  tra  loro  correlati  di  tale  sistema,
          usufruiscono dei seguenti benefici:
            a) la  cauzione  e  la  garanzia  fidejussoria  previste,
          rispettivamente,  dal  comma  1  e dal comma 2 dell'art. 30
          della   presente   legge,  sono  ridotte,  per  le  imprese
          certificate, del 50 per cento;
            b)  nei  casi  di appalto concorso le stazioni appaltanti
          prendono in considerazione la certificazione del sistema di
          qualita',   ovvero   la  dichiarazione  della  presenza  di
          elementi   significativi  e  tra  loro  correlati  di  tale
          sistema,  in  aggiunta  agli  elementi  variabili di cui al
          comma 2 dell'art. 21 della presente legge;
            11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce
          quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico
          debbano  possedere  le  imprese  per  essere affidatarie di
          lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ecu;
            11-sexies.  Per  le  attivita' di restauro e manutenzione
          dei   beni  mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici,   il   Ministro  per  i  beni  culturali  e
          ambientali,   sentito  il  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          provvede  a  stabilire  i  requisiti  di qualificazione dei
          soggetti esecutori dei lavori".
            -  Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge  n. 400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  siano  emanati  i regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando  l'esercizio della potesta
          regolamentare  del  Governo,  determinino le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongano l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
          Note all'art. 1:
            -  Per il testo dell'art. 8 della legge 11 febbraio 1994,
          n. 109, si veda nelle note alle premesse.
            -  Il  testo  dell'art. 2, comma 2, della citata legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, reca:
            2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
          all'art. 3, comma 2, si applicano:
            a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo,  agli  enti  pubblici, compresi quelli economici,
          agli   enti  ed  alle  amministrazioni  locali,  alle  loro
          associazioni  e  consorzi  nonche'  agli altri organismi di
          diritto pubblico;
            b)  ai  concessionari di lavori pubblici, di cui all'art.
          19,   comma   2,   ai   concessionari   di   esercizio   di
          infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
          speciali  ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
          legge  8 giugno  1990,  n. 142, e successive modificazioni,
          alle societa' di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990,
          n.  142,  e  successive modificazioni, ed all'art. 12 della
          legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
          alle  societa'  con  capitale pubblico, in misura anche non
          prevalente,  che abbiano ad oggetto della propria attivita'
          la  produzione  di  beni  o servizi non destinati ad essere
          collocati  sul  mercato  in  regime  di  libera concorrenza
          nonche'  ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti
          di  cui  al  decreto  legislativo  17 marzo  1995,  n. 158,
          qualora  operino in virtu' di diritti speciali o esclusivi,
          per lo svolgimento di attivita' che riguardino i lavori, di
          qualsiasi   importo,   individuati   con   il  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri di cui all'art. 8,
          comma  6,  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e
          comunque  i  lavori  riguardanti  i rilevati aeroportuali e
          ferroviari, sempre che non si tratti di lavorazioni che non
          possono   essere   progettate   separatamente  e  appaltate
          separatamente  in quanto strettamente connesse e funzionali
          alla  esecuzione  di  opere  comprese  nella disciplina del
          decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158;
            c)  ai  soggetti  privati,  relativamente a lavori di cui
          all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
          406,   nonche'  ai  lavori  civili  relativi  ad  ospedali,
          impianti  sportivi,  ricreativi  e  per  il  tempo  libero,
          edifici  scolastici  ed  universitari,  edifici destinati a
          scopi  amministrativi  ed  edifici  industriali, di importo
          superiore a un milione di ECU, per la cui realizzazione sia
          previsto,  da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
          contributo  diretto  e  specifico,  in conto interessi o in
          conto   capitale   che,   attualizzato,   superi   il   50%
          dell'importo dei lavori".