IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 108, e 23 febbraio 1995, n. 43,
recanti  norme  per  la elezione dei consigli delle regioni a statuto
ordinario;
  Vista  la  legge  7  giugno  1991,  n.  182,  recante  norme per lo
svolgimento  delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali e
circoscrizionali;
  Considerato  che  le  elezioni  per  il  rinnovo dei consigli delle
regioni  a  statuto  ordinario e quelle per il rinnovo dei presidenti
della provincia e dei consigli provinciali, nonche' dei sindaci e dei
consigli  comunali,  sono  state  fissate  per  la  medesima  data di
domenica 16 aprile 2000;
  Visto  l'articolo  11  della  legge 25 marzo 1993, n. 81, nel testo
modificato  dalla legge 2 dicembre 1993, n. 490, relativo alla durata
delle  operazioni  di  voto  e di inizio dello scrutinio, applicabile
anche  alle  elezioni  dei  consigli  regionali  a norma del richiamo
operato  dall'ultimo  comma dell'articolo 1 della citata legge n. 108
del 1968;
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di dettare norme
che  disciplinino  l'inizio  delle  operazioni di scrutinio dei voti,
nonche'  l'ordine con il quale le stesse devono essere effettuate, al
fine di assicurare un regolare svolgimento delle citate consultazioni
elettorali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  In  occasione  del  contemporaneo  svolgimento  delle  elezioni
regionali e delle elezioni provinciali e comunali della primavera del
2000, le operazioni di spoglio delle schede per le elezioni regionali
hanno   inizio  immediatamente  dopo  che  siano  state  ultimate  le
operazioni  di  riscontro  dei  votanti  per  tutte  le consultazioni
svolte. Lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio
alle  ore  14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la
precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali.