IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista  la  legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria";
  Visto  il  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  200, recante
"Attuazione  dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del Corpo di
polizia penitenziaria";
  Visto  il  decreto  21  luglio  1998,  n.  297,  recante  norme per
l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruoli degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n.  82,  concernente il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria";
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3;
  Considerato che ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 3, del decreto
legislativo  30  ottobre  1992,  n.  443,  occorre  individuare,  con
apposito  regolamento,  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso
annuale,  per  titoli  di  servizio  ed esami, per la promozione alla
qualifica  di  ispettore  superiore,  nonche'  determinare  le  prove
d'esame e la composizione della commissione esaminatrice;
  Ritenuto  di  dover  procedere ad una compiuta disciplina di quanto
teste' richiamato;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Esperite  le  procedure  previste  dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999, prot.
n. 246/99;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17  della  citata  legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 9292 del 15 dicembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Requisiti di partecipazione
  1.  Al  concorso  annuale,  per titoli di servizio ed esami, per la
promozione alla qualifica di ispettore superiore del Corpo di polizia
penitenziaria,  di cui all'articolo 30-bis,, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' ammesso a partecipare
il  personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste
la  qualifica  di  ispettore  capo  ed  e' in possesso del diploma di
maturita' di scuola media superiore.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
          "Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre 1990, n. 395".
              - Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca:
          "Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
          direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
          1957,   n.   3,   reca:  "Testo  unico  delle  disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato".
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 30-bis del decreto
          legislativo   30 ottobre  1992,  n.  443  (Ordinamento  del
          personale  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a norma
          dell'art.  14,  comme  1,  della legge 15 dicembre 1990, n.
          395):
              "Art.  30-bis  (Promozione  alla qualifica di ispettore
          superiore).  -  1. L'accesso  alla  qualifica  di ispettore
          superiore si consegue:
                a) nel  limite del 50 per cento dei posti disponibili
          al  31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito
          comparativo,  al  quale  e' ammesso il personale avente una
          anzianita'   di  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella
          qualifica di ispettore capo.
                b) per  il  restante 50 per cento dei posti, mediante
          concorso annuale per titoli di servizio ed esami, riservato
          al  personale  che,  alla  data  del 31 dicembre di ciascun
          anno,  riveste  la  qualifica  di  ispettore  capo e sia in
          possesso del titolo di studio di scuola media superiore.
              2.  La  promozione  decorre,  a  tutti gli effetti, dal
          1o gennaio  dell'anno successivo a quello nel quale si sono
          verificate  le  vacanze.  Il  personale  di cui al comma 1,
          lettera  a),  precede  nel ruolo quello di cui alla lettera
          b).  I  posti non coperti mediante concorso sono portati in
          aumento all'aliquota prevista dalla lettera a).
              3.  Le  modalita' di svolgimento del concorso di cui al
          comma 1, lettera b), compresa la determinazione delle prove
          di  esami e la composizione della commissione esaminatrice,
          sono   fissate   con  decreto  del  Ministro  di  grazia  e
          giustizia".
              - Il testo vigente dell'art. 17 della legge n. 490/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi
          nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservata  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettata
          dalla legge;
                e) (soppressa).
              2.  Con decreto del Presidcnte della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme  della
          materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
          effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione   della  Corte  dei  conti  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il  Ministro  del  tesoro, nel rispetto dei princi'pi posti
          dal   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive   modificazioni,   con   i   contenuti   e   con
          l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1995, n. 395, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale del
          20 luglio  1995  riguardante  il  personale  delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di
          polizia  penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
          provvedimento   di   concertazione   del   20 luglio   1995
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  30-bis del citato decreto
          legislativo  30 ottobre  1992, n. 443, vedi nelle note alle
          premesse.