IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza, in relazione alle pressanti esigenze connesse alla fase di prima attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, di non privare gli uffici giudiziari dello specifico apporto professionale assicurato dai lavoratori socialmente utili o impegnati in progetti di utilita' collettiva che attualmente vi operano; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Per far fronte alla necessita' e alla urgenza di garantire la piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il Ministero della giustizia puo' provvedere, alla data di scadenza dei progetti in corso, alla stipulazione di contratti a tempo determinato per 18 mesi, fino ad un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori socialmente utili per effetto della convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati in progetti di utilita' collettiva realizzati dalle corti d'appello della Sicilia, su autorizzazione del Ministero della giustizia in forza dell'articolo 12 della legge della regione siciliana 21 dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni. Con la stipulazione dei suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio degli incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997.