IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza, in relazione alle
pressanti esigenze connesse alla fase di prima attuazione del decreto
legislativo  19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di
primo  grado,  di  non  privare gli uffici giudiziari dello specifico
apporto  professionale  assicurato dai lavoratori socialmente utili o
impegnati  in  progetti  di  utilita'  collettiva  che attualmente vi
operano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
                              E m a n a
il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1.  Per  far  fronte alla necessita' e alla urgenza di garantire la
piena  attuazione  del  decreto  legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
istitutivo  del  giudice  unico  di  primo  grado, il Ministero della
giustizia  puo'  provvedere,  alla  data  di scadenza dei progetti in
corso,  alla  stipulazione  di  contratti  a tempo determinato per 18
mesi,  fino  ad  un massimo di 1.850 per soggetti impegnati in lavori
socialmente  utili  per  effetto  della  convenzione stipulata tra il
Ministero  del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero della
giustizia  ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, ovvero con lavoratori impegnati
in  progetti  di utilita' collettiva realizzati dalle corti d'appello
della  Sicilia,  su  autorizzazione  del Ministero della giustizia in
forza  dell'articolo  12  della  legge  della  regione  siciliana  21
dicembre 1995, n. 85, e successive modificazioni. Con la stipulazione
dei  suddetti contratti i soggetti interessati decadono dal beneficio
degli  incentivi previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo n.
468 del 1997.