IL MINISTRO DELLE FINANZE
    Viste le disposizioni contenute nel regolamento CEE del Consiglio
n.    2913/92   del   12 ottobre   1992,   concernenti   la   nascita
dell'obbligazione doganale ed in particolare l'articolo 206;
    Visti   gli   articoli  862  e  864  del  regolamento  CEE  della
Commissione n. 2454/93 del 2 luglio 1993;
    Visto  l'articolo  37,  secondo  comma,  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  in  materia doganale approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
    Visti  gli  articoli  4,  comma  3 e 35, comma 5, del testo unico
delle   disposizioni   legislative   concernenti   le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
    Ritenuta  la  necessita'  di  procedere  all'aggiornamento  delle
disposizioni   contenute  nei  decreti  del  Ministro  delle  finanze
13 maggio  1971  e 21 novembre 1974, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  135  del 29 maggio 1971 e n. 4 del 4 gennaio
1975,  concernenti  i  cali naturali e tecnici delle merci soggette a
vincoli doganali;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Udito  il  parere  del  Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza del 20 settembre
1999;
    Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio del Ministri,
a  norma  dell'articolo  17,  comma  3,  della legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota prot. n. 17387 del 22 dicembre 1999;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
           Cali per cause inerenti alla natura delle merci
    1. I cali delle merci per cause inerenti alla loro stessa natura,
di  cui  all'articolo  864  del  regolamento CEE della Commissione n.
2454/93 del 2 luglio 1993, si suddividono in cali naturali ed in cali
tecnici.
    2.  Sono cali naturali le perdite di peso o di volume delle merci
che si verificano nel tempo per effetto di fenomeni chimici, fisici o
biologici.  Nei cali naturali sono comprese anche le perdite connesse
all'introduzione od all'estrazione delle merci.
    3. Sono cali tecnici le perdite di peso o di volume dipendenti da
manipolazioni  a  cui  le  merci  siano  state  sottoposte durante la
permanenza  in  depositi  o in altri luoghi, ovvero in dipendenza del
loro trasporto.
    4. I cali naturali sono cumulabili con i cali tecnici.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:
              - Il   testo   dell'art.   206   del   codice  doganale
          comunitario,  regolamento  CEE  2913/92 del 12 ottobre 1992
          (Gazzetta  Ufficiale L 302 del 9 ottobre 1992), concernente
          la nascita dell'obbligazione doganale e' il seguente.
              "Art.  206.  -  1.  In  deroga agli articoli 202 e 204,
          paragrafo  1,  lettera  a), si ritiene che non sorga alcuna
          obbligazione  doganale  nei  confronti  di  una  data merce
          quando  l'interessato  fornisca la prova che l'inadempienza
          degli obblighi risultanti:
                dagli  articoli  da  38 a 41 e dall'art. 177, secondo
          trattino, oppure
                dalla  permanenza della merce considerata in custodia
          temporanea, oppure
                dall'utilizzazione  del  regime doganale cui la merce
          e' stata vincolata,
          e'   dovuta   alla   distruzione   totale  o  alla  perdita
          irrimediabile  della  merce per una causa inerente alla sua
          stessa  natura  o  per un caso fortuito o di forza maggiore
          ovvero con l'autorizzazione dell'autorita' doganale.
              Ai   sensi   del   presente  paragrafo,  una  merce  e'
          irrimediabilmente   persa  quando  sia  inutilizzabile  per
          chiunque.
              2.   Si   ritiene  anche  che  non  sorga  piu'  alcuna
          obbligazione doganale all'importazione nei confronti di una
          merce  immessa  in  libera  pratica  fruendo  di  un  dazio
          all'importazione   ridotto  o  nullo  a  motivo  della  sua
          utilizzazione  per  fini  particolari,  quando  la medesima
          venga  esportata  o  riesportata con l'autorizzazione delle
          autorita' doganali".
              - Il  testo degli articoli da 862 a 864 del regolamento
          di    applicazione   del   Codice   doganale   comunitario,
          regolamento   CEE  2454/93  del  2  luglio  1993  (Gazzetta
          Ufficiale  L 253 dell'11 ottobre 1993), concernente perdite
          naturali, sono i seguenti:
              "Art. 862. - 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 206
          del  codice,  l'autorita' doganale tiene conto, a richiesta
          dell'interessato,  delle  quantita'  mancanti, quando dalle
          prove  da  questi  fornite risulti che le perdite accertate
          sono  imputabili  a  cause  inerenti unicamente alla natura
          della  merce  in  oggetto e che egli non ha commesso alcuna
          negligenza o manovra fraudolenta.
              2.  Per  negligenza o manovra fraudolenta s'intende, in
          particolare,   l'inosserv~anza   delle  norme  relative  al
          trasporto,  all'immagazzinamento, alla manipolazione o alla
          lavorazione e alla trasformazione, stabilite dall'autorita'
          doganale o derivanti dall'uso normale delle merci in causa.
              Art.   863.  -  L'autorita'  doganale  puo'  dispensare
          l'interessato   dal   fornirle  la  prova  che  la  perdita
          irrimediabile  della merce e' dovuta alla sua stessa natura
          quando  sia  certa  che  tale  perdita non e' imputabile ad
          altra causa.
              Art.  864.  - Le disposizioni nazionali in vigore negli
          Stati  membri,  riguardanti  i  tassi forfettari di perdita
          irrimediabile  di merci per cause inerenti alla loro stessa
          natura  si  applicano  quando l'interessato non fornisca la
          prova  che la perdita effettiva e' stata superiore a quella
          calcolata  applicando il tasso forfettario stabilito per la
          merce in oggetto".
              - Il   testo   dell'art.   37  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative in materia doganale approvato con
          D.P.R.  23  gennaio 1973, n. 43, concernente il presupposto
          dell'obbligazione doganale e' il seguente:
              "Art.  37  (Merci  perdute o distrutte. Cali naturali e
          tecnici).  -  Si  considera  non  avverato  il  presupposto
          dell'obbligazione  tributaria  quando  il  soggetto passivo
          dimostri  che l'inosservanza dei vincoli doganali ovvero la
          mancanza  in  tutto  o  in parte delle merci all'atto della
          presentazione,  della  verifica  o  dei controlli doganali,
          anche  successivi  all'accettazione  della dichiarazione di
          destinazione   al   consurno,   dipenda   dalla  perdita  o
          distruzione  della merce per caso fortuito o forza maggiore
          o  per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi
          o  allo  stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita o
          distruzione  deve  essere  denunciata  agli organi doganali
          entro dieci giorni da quello in cui si e' verificata ovvero
          da  quello  in  cui  il  soggetto  passivo  ne  e' venuto a
          conoscenza  e  deve  essere  comprovata,  quando possibile,
          mediante attestazione di un pubblico ufficiale.
              Si  considera  del  pari  non  avverato  il presupposto
          dell'obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali
          ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali.
          I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari
          emanate  dal Ministro per le finanze con proprio decreto da
          pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".
              - Il testo degli articoli 4, comma 3 e 35, comma 5, del
          testo  unico  delle disposizioni legislative concernenti le
          imposte  sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
          penali  e amministrative, approvato con decreto legislativo
          26 ottobre 1995, n. 504, sono i seguenti:
              "Art.  4,  comma  3.  Per  i cali naturali e tecnici si
          applicano   le   disposizioni   previste   dalla  normativa
          doganale".
              "Art.  35,  comma  5.  Non  si  considerano  avverati i
          presupposti  per  l'esigibilita'  dell'accisa sulle perdite
          derivanti  da rotture di imballaggi e contenitori inferiori
          o  pari  allo  0,30 per cento del quantitativo estratto nel
          mese;  le  perdite superiori sono considerate, per la parte
          eccedente,   come   immissioni   al  consumo.  La  predetta
          percentuale puo' essere modificata con decreto del Ministro
          delle  finanze,  da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, in relazione agli
          sviluppi delle tecniche di condizionamento".
              - Il  testo  dell'art.  17,  comma  3,  della  legge n.
          400/1988    (Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo:  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              - Per  l'art. 864 del regolamento CEE della Commissione
          del  2 luglio  1993,  n.  2454/93,  si  vedano le note alle
          premesse.