IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
  Vista  la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del
Corpo di polizia penitenziaria";
  Visto  il  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, cosi' come
modificato dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200;
  Visto  il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n. 200, recante:
"Attuazione  dell'articolo  3  della  legge  6 marzo 1992, n. 216, in
materia  di  riordino  delle carriere del personale non direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria";
  Vista  la  legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
  Visto  il  decreto  21  luglio  1998,  n.  297,  recante  norme per
l'espletamento dei concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del
ruoli degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999,
n.  82,  concernente il "Regolamento di servizio del Corpo di polizia
penitenziaria";
  Considerato  che  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 6, della citata
legge n. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni  non  e'  soggetta  a  limiti  d'eta',  salvo deroghe
dettate  dal  regolamento delle singole amministrazioni connesse alla
natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;
  Ritenuto   che   le   attivita'  demandate  dal  Corpo  di  polizia
penitenziaria  richiedono una particolare sana e robusta costituzione
fisica  nonche' il possesso di requisiti psico-fisici necessariamente
connessi al raggiungimento di un certo limite di eta';
  Visto  l'articolo  17,  terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Esperite  le  procedure  previste  dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999, prot.
n. 222/99;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo  17  della  citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 83U6/4-15 del 21 gennaio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                     Concorso ad allievo agente
  1.  La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo
agente  del  Corpo  di  polizia  penitenziaria  e' soggetta al limite
massimo di eta' di anni ventotto.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - Il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, reca:
          "Ordinamento   del   personale   del   Corpo   di   polizia
          penitenziaria,  a  norma dell'art. 14, comma 1, della legge
          15 dicembre 1990, n. 395".
              - Il  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, reca:
          "Attuazione  dell'art.  3 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  riordino  delle carriere del personale non
          direttivo del Corpo di polizia penitenziaria".
              - Il testo vigente dell'art. 3, comma 6, della legge 15
          maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativo   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo), e' il seguente:
              "6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione".
              - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio
          1995, n. 395, reca: "Recepimento dell'accordo sindacale del
          20  luglio  1995  riguardante  il  personale delle Forze di
          polizia  ad  ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di
          polizia  penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del
          provvedimento   di   concertazione   del   20  luglio  1995
          riguardante  le  Forze  di  polizia ad ordinamento militare
          (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza)".