IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICAu'

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25;
  Vista  la  direttiva 97/76/CE, del Consiglio, del 16 dicembre 1997,
che  modifica  la  direttiva  77/99/CEE e la direttiva 72/462/CEE per
quanto  riguarda  le  norme  applicabili  alle  carni  macinate, alle
preparazioni di carni e a taluni altri prodotti di origine animale;
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive
modifiche;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 gennaio 2000;
  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  i Ministri degli affari
esteri,   della   giustizia  e  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                  Modifiche al decreto legislativo
         30 dicembre 1992, n. 537 e successive modificazioni

  1.  Al  decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la  lettera  d)  del  comma  3 dell'articolo 4 e' sostituita dalla
   seguente:
   "d)  essere accompagnati durante il trasporto dalla documentazione
   di cui all'articolo 5.";
b) all'allegato  B,  capitolo  V,  punto  4,  e' aggiunta la seguente
   lettera:
   "e) l'impiego di amido o di proteine di origine animale o vegetale
   per  usi  diversi  da  quello  tecnologico  in  connessione con la
   denominazione commerciale.";
c) all'allegato C, il capitolo III e' sostituito dal seguente:

                            "Capitolo III
Condizioni di produzione, immissione sul mercato e importazione di
stomaci, vesciche e budella lavati,    salati    o    essiccati   e/o
                             riscaldati.

  Oltre  alle condizioni menzionate nell'allegato A e nel capitolo II
dell'allegato  B,  gli  stabilimenti  che procedono al trattamento di
stomaci,   vesciche   e   budella   debbono  rispettare  le  seguenti
condizioni:
    1)  le  materie  prime  devono  provenire da animali che, dopo le
ispezioni  ante  mortem e post mortem, sono stati giudicati idonei al
consumo umano;
    2)  i  prodotti  che  non  possono essere mantenuti a temperatura
ambiente   debbono   essere   immagazzinati  fino  al  momento  della
spedizione  nei locali adibiti a tal fine; in particolare, i prodotti
che  non sono ne' salati ne' essiccati debbono essere mantenuti a una
temperatura inferiore a 3oC;
    3)  le  materie  prime  debbono  essere  trasportate  dal macello
d'origine  allo stabilimento in condizioni igieniche soddisfacenti ed
eventualmente  refrigerate  in  funzione  del  tempo trascorso tra la
macellazione  e  la  raccolta  delle  materie  prime.  I  veicoli e i
contenitori  adibiti  al trasporto debbono avere le superfici interne
lisce  e essere di facile lavaggio, pulizia e disinfezione. I veicoli
utilizzati per il trasporto di materie prime congelate debbono essere
concepiti in modo da mantenere la temperatura prescritta per tutta la
durata del trasporto;
    4)  deve  essere  previsto  un  locale  per  il magazzinaggio del
materiale di confezionamento e di imballaggio;
    5) il confezionamento e l'imballaggio devono essere effettuati in
maniera igienica in un locale o in un luogo adibito a tal fine;
    6)  l'impiego di legno e' vietato; tuttavia, e' autorizzato l'uso
di  palette  di  legno  per  il trasporto dei recipienti contenenti i
prodotti in questione.".