IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi; 
  Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 febbraio 2000; 
  Sulla proposta dei Ministri per  le  politiche  comunitarie  e  del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia, del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                        Campo d'applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle  imprese  stabilite  in  uno
Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia,  le  quali,  in
occasione di una prestazione di servizi transnazionale, distaccano un
lavoratore,  per  conto  proprio  e  sotto  la  loro  direzione,   in
territorio nazionale italiano, nell'ambito di un  contratto  concluso
con il  destinatario  della  prestazione  di  servizi  che  opera  in
territorio italiano, ovvero distaccano un  lavoratore  in  territorio
nazionale  italiano,  presso  un'unita'  produttiva  della   medesima
impresa o presso  altra  impresa  appartenente  allo  stesso  gruppo,
purche' in entrambi i casi durante il periodo di distacco continui ad
esistere un  rapporto  di  lavoro  tra  il  lavoratore  distaccato  e
l'impresa distaccante. 
  2. Il presente decreto non si applica  alle  imprese  della  marina
mercantile con riguardo al personale navigante. 
  3. Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche  alle
imprese stabilite in uno Stato non membro che si trovano in una delle
situazioni indicate al comma 1. 
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   della  legge,  sull'emanazione  dei
          decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato
          con  D.P.R.  28 dicembre  1985,  n.  1092,  al solo fine di
          facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  direttiva  96/71/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio,  del  16 dicembre 1996, relativa al distacco dei
          lavoratori  nell'ambito  di  una  prestazione di servizi e'
          stata pubblicata nella GUCE n. L 18/1 del 21 gennaio 1997.
              -  La  legge 5 febbraio 1999, n. 25, reca "disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998".
          Note all' art. 4:
              -  La  legge  24 giugno  1997,  n.  196, reca "Norme in
          materia  di  promozione  dell'occupazione".  L'art. 2 della
          predetta legge cosi' recita:
              "Art.  2 (Soggetti abilitati all'attivita' di fornitura
          di  prestazioni  di lavoro temporaneo). - 1. L'attivita' di
          fornitura  di  lavoro  temporaneo  puo'  essere  esercitata
          soltanto  da  societa'  iscritte in apposito albo istituito
          presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
          Il   Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
          rilascia,  sentita  la  commissione centrale per l'impiego,
          entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento
          della   sussistenza  dei  requisiti  di  cui  al  comma  2,
          l'autorizzazione  provvisoria  all'esercizio dell'attivita'
          di   fornitura   di   prestazioni   di  lavoro  temporaneo,
          provvedendo  contestualmente  all'iscrizione delle societa'
          nel predetto albo. Decorsi due anni il Ministero del lavoro
          e  della  previdenza  sociale,  su  richiesta  del soggetto
          autorizzato,  entro  i  trenta giorni successivi rilasciata
          l'autorizzazione  a  tempo  indeterminato  subordinatamente
          alla verifica del corretto andamento dell'attivita' svolta.
              2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attivita'
          di cui al comma 1 sono i seguenti:
                a) la  costituzione  della  societa'  nella  forma di
          societa'  di  capitali  ovvero  cooperativa,  italiana o di
          altro  Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
          denominazione  sociale delle parole: "societa' di fornitura
          di  lavoro  temporaneo";  l'individuazione,  quale  oggetto
          esclusivo,  della  predetta attivita'; l'acquisizione di un
          capitale  versato  non  inferiore a un miliardo di lire; la
          sede  legale  o  una  sua  dipendenza  nel territorio dello
          Stato;
                b) la   disponibilita'  di  uffici  e  di  competenze
          professionali  idonee  allo  svolgimento  dell'attivita' di
          fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
          interessi  un  ambito  distribuito  sull'intero  territorio
          nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
                c) a  garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con
          il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti crediti
          contributivi degli enti previdenziali, la disposizione, per
          i  primi  due  anni,  di un deposito cauzionale di lire 700
          milioni  presso  un  istituto  di  credito  avente  sede  o
          dipendenza  nel territorio nazionale; a decorrere dal terzo
          anno  solare,  la disposizione, in luogo della cauzione, di
          una fidejussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5
          per  cento  del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
          aggiunto,  realizzato  nell'anno  precedente e comunque non
          inferiore a lire 700 milioni;
                d) in   capo   agli   amministratori,   ai  direttori
          generali,  ai  dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
          accomandatari:   assenza  di  condanne  penali,  anche  non
          definitive,  ivi  comprese  le  sanzioni sostitutive di cui
          alla  legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
          patrimonio,  per  delitti  contro la fede pubblica o contro
          l'economia  pubblica,  per  il  delitto  previsto dall'art.
          416-bis  del codice penale, o per delitti non colposi per i
          quali  la  legge  commini  la  pena  della  reclusione  non
          inferiore   nel   massimo   a   tre  anni,  per  delitti  o
          contravvenzioni  previsti da leggi dirette alla prevenzione
          degli  infortuni  sul  lavoro  o, in ogni caso, previsti da
          leggi  in  materia  di  lavoro  o  di  previdenza  sociale;
          assenza,   altresi',   di  sottoposizione  alle  misure  di
          prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
          n.  1423,  o  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, o della
          legge    13 settembre    1982,   n.   646,   e   successive
          modificazioni.
              3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1 puo' essere
          concessa  anche  a  societa'  cooperative  di  produzione e
          lavoro  che,  oltre  a  soddisfare  le condizioni di cui al
          comma  2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come
          socio  sovventore,  almeno  un  fondo  mutualistico  per la
          promozione  e  lo  sviluppo della cooperazione, di cui agli
          articoli  11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che
          occupino  lavoratori  dipendenti  per un numero di giornate
          non   superiore  ad  un  terzo  delle  giornate  di  lavoro
          effettuate  dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
          lavoratori   dipendenti   dalla   societa'  cooperativa  di
          produzione  e  lavoro possono essere da questa forniti come
          prestatori di lavoro temporaneo.
              4.  I  requisiti  di  cui  ai  commi  2  e 3 nonche' le
          informazioni  di  cui  al  comma  7  sono  dichiarati dalla
          societa' alla camera di commercio, industria, artigianato e
          agricoltura  della  provincia in cui ha la sede legale, per
          l'iscrizione nel registro di cui all'art. 9 del decreto del
          Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.
              5.  Il  Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
          con  decreto  da  emanare entro trenta giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  della  presente  legge,  stabilisce le
          modalita'    della   presentazione   della   richiesta   di
          autorizzazione di cui al comma 1.
              6.  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale
          svolge  vigilanza  e  controllo sull'attivita' dei soggetti
          abilitati   alla   fornitura   di   prestazioni  di  lavoro
          temporaneo   ai   sensi   del  presente  articolo  e  sulla
          permanenza  in  capo  ai medesimi soggetti dei requisiti di
          cui al comma 2.
              7.  La  societa'  comunica all'autorita' concedente gli
          spostamenti di sede, l'apertura delle filiali e succursali,
          la  cessazione  dell'attivita'  ed  ha inoltre l'obbligo di
          fornire  all'autorita'  concedente tutte le informazioni da
          questa richiesta.
              8.  La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie
          e  l'obbligo  di riserva di cui all'art. 25, comma 1, della
          legge  23 luglio 1991, n. 223, non si applicano all'impresa
          fornitrice  con  riferimento  ai lavoratori da assumere con
          contratto  per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
          lavoratori  non  sono  computati ai fini dell'applicazione,
          all'impresa fornitrice, delle predette disposizioni".
              -  La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  L'art.  17, comma 3, della
          predetta legge cosi' recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".