IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

  Visto  il  codice  postale e delle telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655,  che  ha  approvato  il  regolamento riguardante i servizi delle
corrispondenze e dei pacchi;
  Visto  il  decreto-legge  1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  29  gennaio  1994,  n.  71,  recante la
trasformazione    dell'Amministrazione    delle    poste    e   delle
telecomunicazioni  in  ente  pubblico economico e la riorganizzazione
del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n.
166,  concernente  il  regolamento  di riorganizzazione del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni;
  Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
4  settembre  1996,  n. 537, recante norme per l'individuazione degli
uffici  di  livello  dirigenziale  del  Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e delle relative funzioni;
  Vista  la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  15  dicembre  1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del
mercato  interno  dei  servizi postali comunitari ed il miglioramento
della qualita' del servizio;
  Visto  l'articolo  1,  commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1999, n.
25,  legge comunitaria 1998, che ha delegato il Governo a recepire la
predetta direttiva 97/67/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n.  261, che ha
trasposto   la   predetta  direttiva  97/67/CE  ed,  in  particolare,
l'articolo   2,   comma  1,  che  ha  designato  quale  autorita'  di
regolamentazione del settore postale il Ministero delle comunicazioni
e   l'articolo   5   che   prevede  l'emanazione  di  un  regolamento
ministeriale  per  il rilascio delle licenze individuali, relative ai
singoli  servizi  non  riservati, rientranti nell'ambito del servizio
universale;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 24 gennaio 2000;
  Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
di  cui  all'articolo  17,  comma  3,  della  legge  n. 400 del 1988,
effettuata con nota GM/122492 del 3 febbraio 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                  Oggetto ed ambito di applicazione

  1.   L'Autorita'   di  regolamentazione  per  il  settore  postale,
individuata  nel Ministero delle comunicazioni dall'articolo 2, comma
1,  del  decreto  legislativo  22  luglio  1999,  n. 261, e' detta di
seguito "Autorita'".
  2.  Si  intendono  recepite nel presente regolamento le definizioni
contenute nell'articolo l del decreto legislativo n. 261 del 1999.
  3.  Il  presente  regolamento fissa le disposizioni per il rilascio
delle  licenze  individuali  per  l'offerta  al  pubblico  di singoli
servizi  non  riservati,  rientranti  nel  campo  di applicazione del
servizio    universale   postale   da   intendersi   quale   definito
dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
  4.  E' necessario il previo rilascio di una licenza individuale per
lo svolgimento delle seguenti attivita':
    a)   per   la   raccolta,  il  trasporto,  lo  smistamento  e  la
distribuzione  degli invii postali fino a 2 kg, compresi gli invii di
corrispondenza  il  cui  peso  o  prezzo  siano  superiori  ai limiti
previsti dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 261 del
1999;
    b)   per   la   raccolta,  il  trasporto,  lo  smistamento  e  la
distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
    c)  per  i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii
assicurati  che  non  siano attinenti alle procedure amministrative e
giudiziarie  e  che superino i limiti di cui all'articolo 4, comma 1,
del decreto legislativo n. 261 del 1999.
  5.  Il  rilascio  della  licenza  e'  necessario  anche nel caso di
svolgimento di singole fasi dei servizi sopra descritti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10, comma 3, del testo unico delle disposizi'oni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  faciIitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il testo dell'art. 1, commi 1 e 3 della
          legge  5 febbraio  1999,  n.  25, recante "Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -  legge comunitaria
          1998".
              "Art.   1 (Delega   al   Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1.  Il  Governo e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in vigore della presente legge, decreti legislativi recanti
          le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione alle direttive
          comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
              2. (Omissis).
              3. Gli   schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, a seguito di deliberazione preliminare del
          Consiglio  dei  Ministri,  sono  trasmessi  alla Camera dei
          deputati  e  al  Senato della Repubblica perche' su di essi
          sia   espresso,   entro   sessanta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione,  il  parere  delle Commissioni competenti per
          materia;  decorso tale termine i decreti sono emanati anche
          in  mancanza  di  detto parere. Qualora il termine previsto
          per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che
          precedono  la  scadenza  dei  termini previsti al comma 1 o
          successivamente,  questi  ultimi  sono prorogati di novanta
          giorni".
              - Per  opportuna  conoscenza  si  riporta  l'allegato B
          della predetta legge n. 25/1999:
          "Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)
             96/29/EURATOM:  direttiva  del  Consiglio, del 13 maggio
          1996,  che  stabilisce  le  norme fondamentali di sicurezza
          relative  alla protezione sanitaria della popolazione e dei
          lavoratori  contro  i  pericoli  derivanti dalle radiazioni
          ionizzanti.
              96/34/CE:  direttiva  del Consiglio, del 3 giugno 1996,
          concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso
          dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES.
              97/43/EURATOM:  direttiva  del Consiglio, del 30 giugno
          1997,  riguardante  la  protezione  sanitaria delle persone
          contro  i  pericoli  delle radiazioni ionizzanti connesse a
          esposizioni    mediche    e   che   abroga   la   direttiva
          84/466/EURATOM.
              97/67/CE:   direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni
          per  lo  sviluppo  del  mercato interno dei servizi postali
          comunitari e il miglioramento della qualita' del servizio".
              - Si  riporta il testo degli articoli 2 e 5 del decreto
          legislativo  22 luglio  1999,  n. 261, recante: "Attuazione
          della  direttiva  97/67/CE concernente regole comuni per lo
          sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari
          e per il miglioramento della qualita' di servizio":
              "Art.   2   (Autorita'   di   regolamentazione).  -  1.
          L'autorita'  di  regolamentazione del settore postale e' il
          Ministero delle comunicazioni.
              2. In particolare l'autorita' di regolamentazione:
                a) espleta    le    competenze    attribuitegli   dal
          decreto-legge  1o dicembre  1993,  n.  487, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;
                b) definisce l'ambito dei servizi riservati;
                c) opera  la scelta del fornitore o dei fornitori del
          servizio    universale    conformemente    alla   normativa
          comunitaria  vigente  applicabile  ai  servizi  postali  al
          termine del regime transitorio previsto dall'art. 23, comma
          2;
                d) verifica   il  rispetto  degli  obblighi  connessi
          all'espletamento del servizio universale;
                e) determina  i  parametri  di  qualita' del servizio
          universale  e  organizza  un sistema di controllo periodico
          delle prestazioni che compongono il servizio stesso;
                f) assicura  il  rispetto  degli obblighi legati alla
          separazione  contabile  tra  i diversi servizi in relazione
          all'espletamento del servizio universale;
                g) vigila  affinche'  gli accordi relativi alle spese
          terminali  per  la  posta transfrontaliera intracomunitaria
          siano improntati ai principi seguenti:
                  1) fissazione delle spese terminali in relazione ai
          costi   di  trattamento  e  di  distribuzione  della  posta
          transfrontaliera in entrata;
                  2) collegamento dei livelli di remunerazione con la
          qualita' di servizio fornita;
                  3)  garanzia  di  spese terminali trasparenti e non
          discriminatorie;
                h) promuove  l'adozione  di  provvedimenti  intesi  a
          realizzare   l'accesso   alla   rete  postale  pubblica  in
          condizioni di trasparenza e non discriminazione;
                i) vigila   affinche'   il   fornitore  del  servizio
          universale  faccia riferimento alle norme tecniche adottate
          a livello comunitario e debitamente pubblicate;
                l) accerta   che   nell'ambito,  della  gestione  del
          servizio  universale  siano  date pubblicamente agli utenti
          informazioni  sulle caratteristiche dei servizi offerti, in
          particolare  per  quanto riguarda le condizioni generali di
          accesso ai servizi, i prezzi e il livello di qualita';
                m) procede  al rilascio delle licenze individuali per
          l'espletamento   di   prestazioni  singole  rientranti  nel
          servizio  universale  nonche' delle autorizzazioni generali
          per  l'effettuazione  dei servizi che esulano dal campo del
          servizio universale;
                n) garantisce  il rispetto degli obblighi imposti con
          le licenze individuali;
                o) espleta  i  controlli  nei  riguardi  dei soggetti
          titolari di autorizzazioni generali;
                p) definisce  la  nozione di "numero significativo di
          persone  di  cui all'art. 1; comma 2, lettera h), e ne cura
          la pubblicaz:ione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana;
                q) provvede all'emissione delle carte valori postali;
                r) concorre  a determinare la struttura tariffaria ed
          il metodo di adeguamento delle tariffe;
                s) tiene  a  disposizione  le  informazioni  circa  i
          sistemi  di  contabilita' dei costi applicati dal fornitore
          del servizio universale e trasmette dette informazioni alla
          Commissione europea, su richiesta;
                t) assicura  il  rispetto  da parte del fornitore del
          servizio  universale  dell'obbligo di pubblicazione annuale
          delle  informazioni relative al numero di reclami e al modo
          in cui sono stati gestiti".
              "Art.  5  (Licenza  individuale).  -  1.  L'offerta  al
          pubblico  di  singoli  servizi non riservati, che rientrano
          nel  campo  di  applicazione  del  servizio  universale, e'
          soggetta al rilascio di licenza individuale.
              2.  Il rilascio della licenza individuale, tenuto conto
          della  situazione  del  mercato  e  dell'organizzazione dei
          servizi   postali,  puo'  essere  subordinato  a  specifici
          obblighi  del  servizio  universale con riguardo anche alla
          qualita', alla disponibilita' ed all'esecuzione dei servizi
          in questione.
              3. Il termine per il rilascio della licenza individuale
          o per il rifiuto e' di novanta giorni; in caso di richiesta
          di  chiarimenti  o di documenti, il termine e' sospeso fino
          al ricevimento di questi ultimi.
              4. Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da
          emanarsi  entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore del presente decreto, sono determinati i requisiti e
          per  il  rilascio delle licenze individuali, gli obblighi a
          carico  dei titolari delle licenze stesse, le modalita' dei
          controlli  presso  le  sedi  di  attivita'  ed,  in caso di
          violazione degli obblighi, le procedure di diffida, nonche'
          di  sospensione  e  di revoca della licenza individuale. Le
          disposizioni di cui al predetto regolamento garantiscono il
          rispetto dei principi di obiettivita', non discriminazione,
          proporzionalita' e trasparenza".
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,   recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e'
          il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Per l'art. 2 del citato decreto legislativo 22 luglio
          1999, n. 261, si vedano note alle premesse.
              - Si  riporta  il testo degli articoli 3 e 4 del citato
          decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261:
              "Art.  1  (Definizioni).  - 1. La fornitura dei servizi
          relativi  alla  raccolta, allo smistamento, al trasporto ed
          alla   distribuzione   degli   invii   postali  nonche'  la
          realizzazione  e  l'esercizio  della  rete postale pubblica
          costituiscono attivita' di preminente interesse generale.
              2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
                a) "servizi  postali  :  i  servizi  che includono la
          raccolta,  lo  smistamento  il trasporto e la distribuzione
          degli invii postali;
                b) "rete     postale     pubblica     :     l'insieme
          dell'organizzazione e dei mezzi di ogni tipo utilizzati dal
          fornitore   del   servizio  universale  che  consentono  in
          particolare:   a)   la   raccolta,  dai  punti  di  accesso
          sull'insieme  del  territorio,  degli invii postali coperti
          dall'obbligo  di  servizio universale; b) il trasporto e il
          trattamento  di  tali  invii dal punto di accesso alla rete
          postale   fino   al   centro   di   distribuzione;   c)  la
          distribuzione all'indirizzo indicato sull'invio;
                c) "punto    di    accesso   :   ubicazioni   fisiche
          comprendenti  in  particolare  le  cassette postali messe a
          disposizione  del  pubblico,  o  sulla  via  pubblica o nei
          locali  del  fornitore  del  servizio  universale, dove gli
          invii  postali  sono  depositati  dai  clienti  nella  rete
          postale pubblica;
                d) "raccolta  :  l'operazione di raccolta degli invii
          postali depositati nei punti di accesso;
                e) "distribuzione   :   il   processo  che  va  dallo
          smistamento   nel   centro  incaricato  di  organizzare  la
          distribuzione   alla   consegna   degli  invii  postali  ai
          destinatari;
                f) "invio  postale  : l'invio al momento in cui viene
          preso in consegna dal fornitore del servizio universale; si
          tratta,  oltre  agli  invii  di  corrispondenza,  di libri,
          cataloghi,  giornali,  periodici  e  similari,  nonche'  di
          pacchi   postali   contenenti  merci  con  o  senza  valore
          commerciale;
                g) "invio  di  corrispondenza  :  la comunicazione in
          forma  scritta,  anche generata mediante l'ausilio di mezzi
          telematici,  su  supporto materiale di qualunque natura che
          viene  trasportato  e consegnato all'indirizzo indicato dal
          mittente  sull'oggetto  stesso  o  sul  suo  involucro, con
          esclusione  di  libri,  cataloghi,  quotidiani, periodici e
          similari;
                h) "pubblicita'    diretta   per   corrispondenza   :
          comunicazione  indirizzata  ad  un  numero significativo di
          persone,  definito  ai  sensi dell'art. 2, comma 2, lettera
          p),  consistente unicamente in materiale pubblicitario o di
          marketing,  contenente lo stesso messaggio ad eccezione del
          nome,  dell'indizizzo  e  del numero di identificazione del
          destinatario  nonche'  altre  modifiche che non alterano la
          natura   del   messaggio,   da   inoltrare   e   consegnare
          all'indirizzo  indicato  dal  mittente  sull'invio stesso o
          sull'involucro.  Avvisi,  fatture,  rendiconti finanziari e
          altre  comunicazioni  non  identiche  non  sono considerati
          pubblicita'  diretta  per corrispondenza. Una comunicazione
          contenente  pubblicita'  e altro nello stesso involucro non
          e'  considerata  pubblicita'  diretta  per  corrispondenza.
          Quest'ultima  comprende  la  pubblicita' transfrontaliera e
          quella interna;
                i) "invio  raccomandato  :  servizio che consiste nel
          garantire  forfettariamente contro i rischi di smarrimento,
          furto o danneggiamento e che fornisce al mittente una prova
          dell'avvenuto   deposito   dell'invio   postale  e,  a  sua
          richiesta, della consegna al destinatario;
                l) "invio   assicurato   :   servizio   che  consiste
          nell'assicurare  l'invio  postale  per il valore dichiarato
          dal   mittente,   in   caso   di   smarrimento,   furto   o
          danneggiamento;
                m) "posta  transfrontaliera  :  posta  da  o verso un
          altro Stato membro o da o verso un Paese terzo;
                n) "scambio  di  documenti  :  la fornitura di mezzi,
          compresa  la  messa  a disposizione di appositi locali e di
          mezzi  di trasporto, da parte di un terzo per consentire la
          distribuzione  da parte degli interessati stessi tramite il
          mutuo  scambio  di  invii  postali  tra  utenti abbonati al
          servizio;
                o) "fornitore  del  servizio universale : l'organismo
          che  fornisce l'intero servizio postale universale su tutto
          il territorio nazionale;
                p) "prestatori  del  servizio universale : i soggetti
          che forniscono prestazioni singole dei servizio universale;
                q) "autorizzazioni  :  ogni permesso che stabilisce i
          diritti  e gli obblighi specifici nel settore postale e che
          consente  alle imprese di fornire servizi postali e, se del
          caso,  creare  e  gestire  reti postali per la fornitura di
          tali  servizi,  sotto  forma  di  "autorizzazione  generale
          "oppure di licenza individuale definite come segue:
                  1)  per  "autorizzazione  generale  si intende ogni
          autorizzazione  che non richiede all'impresa interessata di
          ottenere una esplicita decisione da parte dell'Autorita' di
          regolamentazione prima dell'esercizio dei diritti derivanti
          dall'autorizzazione  indipendentemente dal fatto che questa
          sia  regolata  da  una "licenza per categoria o da norme di
          legge  generali  e  che  sia  prevista  o meno per essa una
          procedura di registrazione o di dichiarazione;
                  2)   per   "licenza  individuale  si  intende  ogni
          autorizzazione    che   richiede   una   previa   decisione
          dell'Autorita'  di  regolamentazione,  con  la  quale  sono
          conferiti  diritti  ed  obblighi specifici ad un'impresa in
          relazione   a  prestazioni  non  riservate  rientranti  nel
          servizio universale;
                r) "spese  terminali : la remunerazione del fornitore
          del  servizio  universale  incaricato  della  distribuzione
          della  posta  transfrontaliera  in entrata costituita dagli
          invii  postali provenienti da un altro Stato membro o da un
          Paese terzo;
                s) "mittente  :  la persona fisica o giuridica che e'
          all'origine degli invii postali;
                t) "utente : qualunque persona fisica o giuridica che
          usufruisce  di  una  prestazione del servizio universale in
          qualita' di mittente o di destinatario;
                u) "esigenze essenziali : le esigenze essenziali sono
          costituite  dalla  riservatezza della corrispondenza, dalla
          sicurezza  del  funzionamento  della  rete  in  materia  di
          trasporto  di  sostanze  pericolose  e, nei casi in cui sia
          giustificato,  dalla  protezione  dei  dati,  dalla  tutela
          dell'ambiente  e  dall'assetto  territoriale; la protezione
          dei  dati  comprende  la  protezione dei dati personali, la
          riservatezza  delle  informazioni  trasmesse  o  conservate
          nonche' la tutela della vita privata".
              "Art.   3  (Servizio  universale).  -  1.  Il  servizio
          universale  assicura  le prestazioni in esso ricomprese, di
          qualita' determinata, da fornire permanentemente in tutti i
          punti del territorio nazionale a prezzi accessibili a tutti
          gli utenti.
              2.    Il    servizio    universale,    incluso   quello
          transfrontaliero, comprende:
                a) la  raccolta,  il  trasporto,  lo smistamento e la
          distribuzione degli invii postali fino a 2 kg;
                b) la  raccolta,  il  trasporto,  lo smistamento e la
          distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg;
                c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli
          invii assicurati.
              3.  Il  servizio  universale  e'  caratterizzato  dalle
          seguenti connotazioni:
                a) la  qualita'  e'  definita  nell'ambito di ciascun
          servizio e trova riferimento nella normativa europea;
                b) il  servizio  e'  prestato in via continuativa per
          tutta la durata dell'anno;
                c) la   dizione   "tutti   i   punti  del  territorio
          nazionale"   trova   specificazione   secondo   criteri  di
          ragionevolezza   attraverso  l'attivazione  di  un  congruo
          numero di punti di accesso;
                d) la  determinazione  del  "prezzo  accessibile deve
          prevedere   l'orientamento   ai  costi  in  riferimento  ad
          un'efficiente gestione aziendale.
              4.  Il  fornitore  del  servizio  universale garantisce
          tutti  i  giorni  lavorativi, e come minimo cinque giorni a
          settimana    salvo    circostanze    eccezionali   valutate
          dall'autorita' di regolamentazione:
                a) una raccolta;
                b) una  distribuzione  al  domicilio  di ogni persona
          fisica  o  giuridica  o  in  via di deroga, alle condizioni
          stabilite    dal    Ministero   delle   comunicazioni,   in
          installazioni appropriate.
              5.   Il  servizio  universale  risponde  alle  seguenti
          necessita':
                a) offrire  un  servizio  che  garantisce il rispetto
          delle esigenze essenziali;
                b) offrire  agli  utenti,  in condizioni analoghe, un
          trattamento identico;
                c) fornire   un   servizio   senza   discriminazioni,
          soprattutto di ordine politico, religioso o ideologico;
                d) fornire  un  servizio  ininterrotto, salvo casi di
          forza maggiore;
                e) evolvere   in   funzione   del  contesto  tecnico,
          economico e sociale, nonche' delle richieste dell'utenza".
              "Art.  4  (Servizi  riservati).  -  1. Al fornitore del
          servizio    universale,    nella   misura   necessaria   al
          mantenimento  dello  stesso,  possono  essere  riservati la
          raccolta,  il  trasporto, lo smistamento e la distribuzione
          di  invii  di  corrispondenza  interna  e transfrontaliera,
          anche   tramite   consegna  espressa,  il  cui  prezzo  sia
          inferiore  al quintuplo della tariffa pubblica applicata ad
          un  invio di corrispondenza del primo livello di peso della
          categoria  normalizzata  piu'  rapida,  a condizione che il
          peso degli oggetti sia inferiore a 350 grammi.
              2. La riserva di cui al comma 1 comprende ciascuna fase
          in se' considerata.
              3.  La posta transfrontaliera comprende gli oggetti che
          fanno  parte  della  riserva  da  inviare  all'estero  o da
          ricevere dall'estero.
              4.  Relativamente  alla fase di recapito, sono compresi
          tra  gli  invii  di corrispondenza di cui al comma 1 quelli
          generati mediante utilizzo di tecnologie telematiche.
              5.  Indipendentemente  dai  limiti di prezzo e di peso,
          sono  compresi  nella  riserva  di cui al comma 1 gli invii
          raccomandati  attinenti  alle  procedure  amministrative  e
          giudiziarie;  per  procedure amministrative si intendono le
          procedure    riguardanti    l'attivita'    della   pubblica
          amministrazione e le gare ad evidenza pubblica".