IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori; Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unita' di prodotto o per una determinata quantita' del prodotto, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unita' di misura: il prezzo finale, comprensivo dell'IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantita' di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unita' di quantita' diversa, se essa e' impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici; c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed e' misurato alla presenza del consumatore; d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non puo' essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprieta'; e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio; f) prodotto preconfezionato: l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata; g) commerciante: qualsiasi persona fisica o giuridica che vende o mette in commercio prodotti che rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale; h) consumatore: qualsiasi persona fisica che acquista un prodotto destinandolo a scopi che non rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale o professionale.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998 e' pubblicata in G.U.C.E. n. L 080 del 18 marzo 1998. - La legge 5 febbraio 1999, n. 25 reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1998)". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 reca: "Riforma della disciplina relativa settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".