IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

  Vista  la legge 25 marzo 1997, n. 68, recante riforma dell'Istituto
nazionale per il commercio estero (ICE);
  Visti, in particolare gli articoli 1 e 12 della predetta legge;
  Visto  il  decreto  del Ministro del commercio con l'estero dell'11
novembre  1997,  n.  474,  con  cui  e'  stato  approvato  lo statuto
dell'ICE;
  Ritenuto  di  dover  modificare, il testo approvato con il suddetto
regolamento, al fine di rendere piu' funzionale la procedura relativa
alle  variazioni da apportare al piano annuale previsto dall'articolo
7, comma 2, della citata legge 25 marzo 1997, n. 68;
  Visto  il  parere  espresso  dal comitato consultivo dell'ICE il 10
novembre 1999;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  di amministrazione dell'ICE n.
281/99 del 15 novembre 1999;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi del 10 gennaio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 45157 del 4 febbraio 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  La  lettera  b)  dell'articolo  9  del decreto del Ministro del
commercio  con  l'estero  dell'11  novembre 1997, regolamento recante
approvazione  dello statuto del-l'Istituto nazionale per il commercio
estero, n. 474, e' sostituita dalla seguente:
"b)  rende parere obbligatorio non vincolante sulle proposte di piano
annuale,   nonche'  sugli  adattamenti  infrannuali  del  medesimo  e
verifica  l'attuazione  del  piano  stesso.  Eventuali  modifiche non
incidenti  sui  principali  obiettivi e fabbisogni del piano, che non
siano   in   contrasto   con   le   direttive   ministeriali  per  la
programmazione  dell'attivita'  dell'ICE, possono essere assunte, per
motivi  di comprovata urgenza, e devono essere comunicate al Comitato
entro trenta giorni dalla data di adozione delle relative delibere".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 3 marzo 2000
Il Ministro: Fassino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2000
  Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 13
 
                                                          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e  operato  il  rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 12 della legge
          25  marzo  1997,  n.  68,  recante:  "Riforma dell'Istituto
          nazionale   per  il  commercio  estero",  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72:
              "Art.  1  (Natura).  -  1.  L'Istituto nazionale per il
          commercio estero (ICE) e' un ente pubblico non economico ed
          e'  retto  dalla  presente  legge,  nonche'  da uno statuto
          deliberato  dal  consiglio  di  amministrazione, sentito il
          comitato  consultivo, ed approvato con decreto del Ministro
          del commercio con l'estero, ai sensi dell'art. 17, comma 3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400.
              2.  L'ICE  ha  autonomia regolamentare, amministrativa,
          patrimoniale,  organizzativa, contabile e finanziaria ed e'
          sottoposto  alla  vigilanza del Ministero del commercio con
          l'estero  nella  forma  e  nei  limiti di cui alla presente
          legge".
              Art.  12  (Norme  transitorie e finali). - 1. Entro tre
          mesi  dalla  data di entrata in vigore della presente legge
          si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a
          tale  momento  restano in vigore, in quanto compatibili, le
          disposizioni  di  cui  al  decreto-legge 29 agosto 1994, n.
          522,   convertito,   con   modificazioni,  dalla  legge  28
          ottobre 1994, n. 600.
            2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore della
          presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta
          del   direttore   generale,delibera,  sentito  il  comitato
          consultivo,  lo  statuto  di  cui all'art. 1, comma 1. Fino
          alla  data  di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE
          si  applica,  in quanto compatibile, il regolamento emanato
          con  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio
          1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  consiglio  di  amministrazione
          provvede  alla  rideterminazione  della  dotazione organica
          dell'ICE,  previa  rilevazione  dei carichi di lavoro nelle
          forme  previste  dalla  legislazione vigente, tenendo conto
          delle   effettive   esigenze  della  sede  centrale,  della
          riduzione  del numero delle sedi periferiche, nonche' della
          riorganizzazione  della  rete estera. Nel caso in cui dalla
          rilevazione  di  cui  al  precedente  periodo  emergesse la
          necessita' di ridimensionare l'organico esistente alla data
          di  entrata in vigore della presente legge, il consiglio di
          amministrazione  sottoporra'  al Ministro del commercio con
          l'estero  e  al  Ministro del tesoro un piano di mobilita',
          secondo  quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio
          1993, n. 29, e successive modificaioni e integrazioni.
              3. Nel  periodo  tra la data di entrata in vigore della
          presente  legge  e l'approvazione del piano di attivita' di
          cui  all'art.  7,  l'attivita'  dell'ICE prosegue in regime
          transitorio  in  base  alle  disposizioni  vigenti ai sensi
          della legge 18 marzo 1989, n. 106. I programmi promozionali
          in  corso  alla  data  di  entrata in vigore della presente
          legge    vengono   completati   secondo   le   disposizioni
          originariamente previste.
              4. Sono  abrogate  le disposizioni incompatibili con la
          presente legge".
              - Il decreto del Ministro del commercio con l'estero 11
          novembre  1997,  n.  474  concernente: "Regolamento recante
          approvazione  dello  statuto dell'Istituto nazionale per il
          commercio  estero",  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          10 gennaio 1998, n. 7.
              - L'art.  7, comma 2, della citata legge 25 marzo 1997,
          n. 68, cosi' recita:
              "2.  Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle
          direttive  di  cui  al comma 1, e sulla base delle proposte
          pervenute  dalle  associazioni di categoria, dalle regioni,
          dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello
          regionale  ai sensi dell'art. 3, comma 3, comprensive delle
          proposte  di  attivita'  degli  altri  soggetti  pubblici e
          privati  operanti  nella  regione,  elabora  la proposta di
          piano   annuale  con  proiezione  triennale  dell'attivita'
          dell'ICE   con   il   quale  definisce  gli  obiettivi,  le
          iniziative  ed  i  relativi  costi,  nonche'  il fabbisogno
          finanziario a copertura del programma di attivita'. Ai fini
          dell'applicazione  del  presente  comma  le  regioni  e  le
          province   autonome   stabiliscono   le  modalita'  per  il
          coordinamento  delle  proposte di attivita' formulate dagli
          altri oggetti pubblici operanti nel territorio".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge   23   agosto  1998,  n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  del  decreto
          ministeriale  11  novembre  1997, n. 474, citato nelle note
          alle premesse, come modificato dal presente decreto:
              "Art.   9  (Comitato  consultivo).  -  1.  Il  comitato
          consultivo:
                a) esprime  al Ministro del commercio con l'estero il
          parere  di  cui  all'art.  7,  comma  1, della legge, sulle
          direttive  di  massima per la programmazione dell'attivita'
          dell'Istituto per l'anno successivo;
                b) rende  parere  obbligatorio  non  vincolante sulle
          proposte   di  piano  annuale,  nonche'  sugli  adattamenti
          infrannuali  del medesimo e verifica l'attuazione del piano
          stesso.
              Eventuali   modifiche   non  incidenti  sui  principali
          obiettivi   e  fabbisogni  del  piano,  che  non  siano  in
          contrasto    con   le   direttive   ministeriali   per   la
          programmazione   dell'attivita'  dell'ICE,  possono  essere
          assunte,  per motivi di comprovata urgenza, e devono essere
          comunicate  al  comitato  entro trenta giorni dalla data di
          adozione delle relative delibere;
                c) esprime  di propria iniziativa, ai sensi dell'art.
          4,  comma  6, della legge, pareri e proposte non vincolanti
          sull'indirizzo  generale  delle attivita' dell'ICE, nonche'
          sulle    questioni    sottopostegli    dal   consiglio   di
          amministrazione;
                d) delibera il regolamento per il suo funzionamento.
              2. Il comitato e' presieduto dal Ministro del commercio
          con  l'estero  o  da un suo delegato. La delega puo' essere
          conferita  a  soggetti  che  facciano  parte del comitato o
          dell'amministrazione vigilante.
              3.   Il  presidente,  i  componenti  del  consiglio  di
          amministrazione e il direttore generale dell'Istituto hanno
          facolta'   di   partecipare   alle   sedute   del  comitato
          consultivo, ovvero partecipano alle sedute su richiesta del
          comitato stesso.
              4. Le sedute del comitato consultivo sono valide quando
          sia  presente  la maggioranza  dei  componenti nominati. Le
          delibere    sono    valide   quando   ottengono   il   voto
          della maggioranza dei presenti".