IL MINISTRO DELLE FINANZE 
 
  Visto il comma  1  dell'articolo  53  del  decreto  legislativo  15
dicembre 1997, n. 446,  che  istituisce  presso  il  Ministero  delle
finanze l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita'
di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione
dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni; 
  Visto il comma 2  del  suddetto  articolo  53  che  stabilisce  che
l'esame delle domande  di  iscrizione,  la  revisione  periodica,  la
cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca  e  la  decadenza
della gestione sono effettuate da apposita  commissione  in  cui  sia
prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI; 
  Visto il comma 3 del medesimo  articolo  53  che  prevede  che  con
decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentita  la
conferenza Stato-citta', siano emanate disposizioni  in  ordine  alla
composizione, al funzionamento e alla durata in carica dei componenti
della suddetta commissione; 
  Sentita la conferenza Stato-citta' con parere del 5 agosto 1999; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi n. 226/99 del 12 ottobre 1999; 
  Visto la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
inviata con nota n. 3-1752/UCL del 1o febbraio 2000; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
                   Composizione della commissione 
 
  1. La commissione per l'esame delle domande di iscrizione,  per  la
revisione periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
revoca e la decadenza dalla gestione delle attivita' di  liquidazione
e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei  tributi  e
di altre entrate delle province e dei comuni  prevista  dall'articolo
53, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  (di
seguito: "commissione") e' nominata con decreto del  Ministero  delle
finanze ed e' composta: 
a) dal direttore centrale per la fiscalita' locale, con  funzione  di
   presidente; 
b) da   due   dirigenti   in   rappresentanza    dell'amministrazione
   finanziaria; 
c) da  due  rappresentanti  dei  comuni  designati  dall'Associazione
   nazionale comuni italiani; 
d) da  due  rappresentanti  delle  province   designati   dall'Unione
   province italiane; 
e) da due rappresentanti dei soggetti iscritti  nell'albo,  designati
   dalle  rispettive  associazioni  di  categoria,  di  cui  uno   in
   rappresentanza dei concessionari di cui al decreto legislativo  13
   aprile 1999, n. 112. 
  2. Le funzioni di segreteria  sono  svolte  da  un  funzionario  in
servizio presso la direzione centrale per la  fiscalita'  locale  con
profilo professionale  non  inferiore  all'ottavo,  che  puo'  essere
sostituito da impiegato con pari qualifica. 
 
                                                          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   delle   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,
          reca: "Riordino della disciplina dei  tributi  locali".  Si
          riporta il testo dell'art. 53: 
              "Art. 53. - 1. Presso il  Ministero  delle  finanze  e'
          istituito  l'albo  dei  soggetti   privati   abilitati   ad
          effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento  dei
          tributi e quelle di riscossione  dei  tributi  e  di  altre
          entrate delle province e dei comuni. 
              2. L'esame delle domande di  iscrizione,  la  revisione
          periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo,  la
          revoca e la decadenza della gestione sono effettuate da una
          apposita commissione  in  cui  sia  prevista  una  adeguata
          rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI. 
              3. Con decreti del Ministro delle finanze,  da  emanare
          ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
          1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza  e
          di tutela del pubblico  interesse,  sentita  la  conferenza
          Stato-citta', sono definiti le condizioni  ed  i  requisiti
          per  l'iscrizione  nell'albo,  al  fine  di  assicurare  il
          possesso di adeguati requisiti  tecnici  e  finanziari,  la
          sussistenza di sufficienti requisiti morali e l'assenza  di
          cause di  incompatibilita'  da  parte  degli  iscritti,  ed
          emanate  disposizioni  in  ordine  alla  composizione,   al
          funzionamento e alla durata in carica dei componenti  della
          commissione di cui al comma 2, alla tenuta dell'albo,  alle
          modalita' per l'iscrizione e la  verifica  dei  presupposti
          per la sospensione e la cancellazione dall'albo nonche'  ai
          casi di revoca e decadenza della gestione. Per  i  soggetti
          affidatari  di  servizi  di  liquidazione,  accertamento  e
          riscossione di tributi e altre entrate degli  enti  locali,
          che svolgano i predetti servizi almeno dal 1o gennaio 1997,
          puo' essere stabilito un periodo transitorio, non superiore
          a due anni, per l'adeguamento alle condizioni e a requisiti
          per l'iscrizione nell'albo suddetto. 
              4. Sono abrogati gli articoli da 25 a  34  del  decreto
          legislativo  15  novembre  1993,  n.  507,  concernenti  la
          gestione  del  servizio  di  accertamento   e   riscossione
          dell'imposta comunale sulla pubblicita'". 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  riguarda  la
          disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si riporta il  testo
          dell'art. 17, commi 3 e 4: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale". 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo  dell'art.  53,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si veda in note  alle
          premesse. 
              -  Si  riporta  per  opportuna  conoscenza,  il   testo
          dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile
          1999,  n.  112  (Riordino  del  servizio  nazionale   della
          riscossione, in  attuazione  della  delega  prevista  dalla
          legge 28 settembre 1998, n. 337): 
              "Art. 2 (Requisiti per l'affidamento del  servizio).  -
          1.  Il  Ministero  delle  finanze  organizza  il   servizio
          nazionale della riscossione mediante  ruolo  articolato  in
          ambiti territoriali affidati a concessionari  di  pubbliche
          funzioni. 
              2. La concessione del servizio di riscossione  mediante
          ruolo e' affidata dal Ministero delle  finanze  a  societa'
          per azioni  con  capitale,  interamente  versato,  pari  ad
          almeno  5  miliardi  di  lire,  aventi  come   oggetto   lo
          svolgimento di tale servizio, di compiti ad esso connessi o
          complementari indirizzati anche al supporto delle attivita'
          tributarie e di gestione patrimoniale degli enti  creditori
          diversi dallo Stato, delle altre attivita'  di  riscossione
          ad essi attribuite  dalla  legge  e  che  non  siano  state
          dichiarate decadute da precedenti concessioni del  servizio
          stesso".