IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 4 agosto 1989, n. 285;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n.
267;
  Vista  la  preliminare  delliberazione  del  Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
  Acquisiti  i  pareri  delle  competenti  commissioni permanenti del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 marzo 2000;
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il
Ministro  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro per la funzione pubblica;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1

  1.  Nel  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, dopo l'articolo 99 e' inserito il seguente:
"Art.  99-bis (Accesso alla carriera diplomatica). I requisiti per la
partecipazione  al  concorso di ammissione alla carriera diplomatica,
nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  del concorso ed i criteri di
composizione   della  commissione  giudicatrice  sono  stabiliti  con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della
legge   23  agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su  proposta  del  Ministro  degli affari esteri, sentito il Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e tecnologica per la
parte  relativa  ai  requisiti  per  la  partecipazione  al  concorso
connessi  agli  studi  universitari.  Fra  le  materie  di esame sono
incluse  almeno  due  lingue  straniere.  Fra  i  titoli  a cui viene
attribuita particolare rilevanza ai fini del superamento del concorso
sono  inclusi:  il conseguimento di titoli universitari post-laurea e
di  master universitari di primo e di secondo livello, il superamento
degli   appositi  corsi  di  preparazione  organizzati  dall'istituto
diplomatico  o  da altri istituti individuati nel regolamento stesso,
l'attivita'  lavorativa  a  livello di funzionario gia' svolta presso
organizzazioni  internazionali. Accanto alle prove miranti a valutare
le conoscenze accademiche dei candidati, il regolamento dispone prove
attitudinali,  che  mettano in evidenza la capacita' dei candidati di
affrontare l'attivita' diplomatica.
Nei  concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il 15 per cento
dei  posti  e'  riservato  ai  dipendenti  del Ministero degli affari
esteri  inquadrati  nell'area funzionale C, in possesso del titolo di
studio  richiesto  per  l'ammissione  alla carriera diplomatica e con
almeno  cinque anni di effettivo servizio nella predetta area o nella
corrispondente   qualifica   funzionale   di   provenienza.  I  posti
riservati,  non  utilizzati  a  favore  di  candidati  interni,  sono
conferiti agli idonei".
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'articolo 10,  commi 2  e  3,  dei  testo  unico, delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - La  legge  28 luglio  1999,  n. 266, reca: "Delega al
          Governo  per  il  riordino  delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
          del   Ministero  degli  affari  esteri,  per  il  personale
          militare  del  Ministero  della  difesa,  per  il personale
          dell'amministrazione  penitenziaria  e per il personale del
          Consiglio  superiore  della  magistratura".  Si  riporta il
          testo dell'art. 1 della succitata legge:
              "Art.  1 (Delega  al  Governo  per  il  riordino  della
          carriera    diplomatica). - 1. Al    fine   di   potenziare
          l'attivita'  del  Ministero  degli  affari  esteri,  sia in
          Italia  che  all'estero, e di incrementare la funzionalita'
          delle  strutture  dell'amministrazione centrale, della rete
          diplomatica  e  consolare  e  degli  istituti  italiani  di
          cultura  all'estero,  il  Governo  e'  delegato ad emanare,
          entro  nove  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore della
          presente   legge,   un   decreto   legislativo   diretto  a
          disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il
          trattamento    economico    metropolitano   del   personale
          diplomatico,  attenendosi  ai  seguenti princi'pi e criteri
          direttivi:
                a) prevedere  la  disciplina  di  alcuni  aspetti del
          rapporto   di   impiego   del   personale   della  carriera
          diplomatica,  relativamente al servizio prestato in Italia,
          sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione
          di  parte  pubblica presieduta dal Ministro per la funzione
          pubblica  e  rappresentanti  delle organizzazioni sindacali
          rappresentative  del  personale  diplomatico,  con  cadenza
          quadriennale  per  gli  aspetti  giuridici  e  biennale per
          quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto
          del   Presidente  della  Repubblica.  Formano  oggetto  del
          procedimento    negoziale    il    trattamento    economico
          fondamentale e accessorio, che sara' strutturato sulla base
          dei  criteri di cui alla lettera g), l'orario di lavoro, il
          congedo   ordinario   e  straordinario,  la  reperibilita',
          l'aspettativa  per  motivi  di  salute  e  di  famiglia,  i
          permessi  brevi  per esigenze personali, le aspettative e i
          permessi   sindacali.   L'accordo  non  potra'  comportare,
          direttamente  o  indirettamente, impegni di spesa eccedenti
          quanto  previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti
          ad essa collegati nonche' nel bilancio dello Stato. In fase
          di  prima  applicazione  si  provvedera'  ad  utilizzare le
          risorse  disponibili  in  funzione  del  riequilibrio delle
          retribuzioni  della  carriera diplomatica rispetto a quelle
          della  dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando
          ogni eventuale sperequazione;
                b) conferma  e  rafforzamento  della  specificita'  e
          unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica; previsione
          dell'accesso  alla  suddetta  carriera  esclusivamente  dal
          grado   iniziale,   attraverso   una   rinnovata  procedura
          concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di
          carattere   accademico,  le  attitudini  professionali  dei
          candidati;  previsione  di  adeguati strumenti e periodi di
          formazione   e   aggiornamento   professionale   nel  corso
          dell'intera carriera;
                c) revisione   dei   gradi   mediante   accorpamento;
          incremento  dell'organico  della  carriera diplomatica, con
          esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato
          straordinario  e Ministro plenipotenziario di 1a classe, in
          misura   non   superiore   al  20 per  cento  dell'organico
          esistente   alla   data  del  1o luglio  1998,  in  diretta
          connessione  con  la  riorganizzazione dell'amministrazione
          centrale  e  con  le  mutate  esigenze  della  rete  estera
          derivanti   dall'ampliamento  e  dall'intensificazione  dei
          rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le Organizzazioni
          internazionali;  a  tale  scopo  e'  autorizzata  la  spesa
          massima   di   lire 7,581  miliardi  per  l'anno  1999,  di
          lire 15,162  miliardi  per  l'anno  2000  e  di lire 22,809
          miliardi a decorrere dall'anno 2001;
                d) revisione  del sistema di progressione in carriera
          mediante  procedure  obiettive che assicurino l'avanzamento
          ai   gradi   superiori   e   agli  incarichi  con  maggiori
          responsabilita'  ai  funzionari piu' meritevoli che abbiano
          completato  percorsi  funzionali  e  formativi  obbligatori
          nell'ambito   dei   programmi  formativi  e  delle  risorse
          finanziarie  gia' stanziate. A tale fine, saranno applicati
          criteri  di  valutazione  collegiale del servizio prestato,
          delle posizioni ricoperte, delle responsabilita' attribuite
          e  dei  risultati conseguiti. Si terra' conto, inoltre, dei
          periodi di formazione e di aggiornamento professionale;
                e) in  coerenza  con quanto previsto alle lettere b),
          c)  e d), revisione delle norme concernenti la attribuzione
          di    compiti   e   responsabilita'   presso   gli   uffici
          dell'amministrazione  centrale,  nonche'  l'assegnazione ai
          posti  presso  gli  uffici  all'estero  e  le  funzioni  da
          svolgere  in corrispondenza dei predetti posti, assicurando
          comunque  il  rispetto  del principio dell'invarianza della
          spesa globale;
                f) previsione   di   appropriate   misure   volte   a
          ricondurre  la  dinamica  delle  retribuzioni del personale
          sopra  indicato  entro  gli stessi vincoli e compatibilita'
          previsti    per   il   personale   contrattualizzato,   con
          contestuale    soppressione    di    ogni   meccanismo   di
          indicizzazione;
                g) definizione    di    un    trattamento   economico
          onnicomprensivo,   con   soppressione   di  ogni  forma  di
          automatismo   stipendiale,  articolato  in  una  componente
          stipendiale  di base, che assorbe l'eventuale indennita' di
          posizione  in  godimento,  nonche'  in altre due componenti
          correlate  la  prima  alle posizioni funzionali ricoperte e
          agli  incarichi  e  alle  responsabilita'  esercitati  e la
          seconda  ai  risultati  conseguiti  rispetto agli obiettivi
          assegnati.  A  tale  fine  saranno  definiti criteri per la
          determinazione  e la valutazione delle posizioni funzionali
          e  dei risultati conseguiti, nonche' per la costituzione di
          un apposito fondo di finanziamento;
                h) ove possibile, si terra' conto, in particolare per
          quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere c) e d),
          della  disciplina  vigente  in  materia  presso altri Paesi
          membri dell'Unione europea;
                i) esplicita   indicazione  delle  norme  legislative
          abrogate.
              2. Il  decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato
          su  proposta  del Ministro degli affari esteri, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica e con il Ministro per la funzione
          pubblica.  Lo  schema  di  decreto legislativo e' trasmesso
          alle  Camere  per  l'espressione  del parere da parte delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  esteso  anche  alle
          conseguenze  di  carattere  finanziario, che si pronunciano
          entro  quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali
          il  decreto  legislativo  e'  emanato  anche in assenza del
          parere".
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  76. - L'esercizio della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti".
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              "Art.  87. - Il  Presidente della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - La  legge  28 luglio  1999,  n. 266, reca: "Delega al
          Governo  per  il  riordino  delle  carriere  diplomatica  e
          prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale
          del   Ministero  degli  affari  esteri,  per  il  personale
          militare  del  Ministero  della  difesa,  per  il personale
          dell'amministrazione  penitenziaria  e per il personale del
          Consiglio superiore della magistratura".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n. 18, reca: "Ordinamento dell'amministrazione degli
          affari esteri".
              - La   legge   4 agosto  1989,  n.  285,  reca:  "Norme
          specifiche sul servizio diplomatico".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio
          1999,   n.   267,  reca:  "Regolamento  recante  norme  per
          l'individuazione   degli  uffici  di  livello  dirigenziale
          generale,      nonche'     delle     relative     funzioni,
          dell'amministrazione  centrale  del  Ministero degli affari
          esteri".
          Note all'art. 1:
              - Si  trascrive  il  testo dell'art. 99 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  5 gennaio 1967, n. 18, quale
          modificato dall'art. 18 del presente decreto:
              "Art.   99 (Ordinamento   speciale   e  funzioni). - Ai
          funzionari   appartenenti   alla  carriera  diplomatica  e'
          affidato  il  servizio  delle  relazioni  con  l'estero.  I
          funzionari  diplomatici  esercitano  le  loro funzioni, sul
          piano    dei    rapporti    internazionali   bilaterali   e
          multilaterali, nei settori politico-diplomatico, consolare,
          economico,   finanziario,   commerciale,  sociale  e  della
          emigrazione,  culturale,  di  informazione  e stampa, della
          cooperazione scientifica e tecnica.
              Ad  essa si accede esclusivamente per concorso al grado
          iniziale;   non   e'  consentita  alcuna  immissione  nella
          carriera diplomatica, ne' e' consentito alcun trasferimento
          o  passaggio  ad  essa  da altre carriere, da altri ruoli o
          qualifiche, da altre amministrazioni".
              - Il  testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              "3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".