IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Visto  l'articolo  70 del decreto del Presidente della Repubblica 4
agosto  1990,  n.  335,  recante tra l'altro la definizione dei nuovi
profili  professionali  del  personale del Corpo nazionale dei vigili
del   fuoco,   che   rinvia   ad  apposito  decreto  ministeriale  la
regolamentazione  delle  modalita',  delle  materie  di esame e delle
prove  per  l'ammissione  ai  menzionati  profili, ai quali si accede
dall'interno;
  Visto  il decreto ministeriale 18 giugno 1992, n. 565, con il quale
e'  stato  disciplinato attraverso apposite disposizioni il passaggio
del  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da un profilo
professionale ad altro superiore nell'ambito della medesima qualifica
funzionale  ovvero  da un profilo professionale ad altro di qualifica
superiore;
  Visto  il decreto ministeriale 21 aprile 1995, n. 164 contenente il
regolamento  con  cui  si  e' modificato l'articolo 17 del richiamato
decreto   ministeriale  n.  565/92  allo  scopo  di  semplificare  le
procedure  concorsuali intese alla copertura dei posti vacanti dal 1o
gennaio 1988 al 31 dicembre 1994;
  Visti  i  decreti  ministeriali  22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre
1997,  n.  421  con  cui la disciplina di cui al decreto ministeriale
164/95  e'  stata  estesa  alle  procedure  concorsuali relative alla
copertura dei posti vacanti rispettivamente al 31 dicembre 1995 e dal
1o gennaio 1996 al 31 dicembre 1998 nei profili professionali di capo
reparto e capo squadra;
  Considerato   che  non  sono  ancora  stati  definiti  in  sede  di
contrattazione  collettiva integrativa i criteri relativi ai passaggi
di profilo;
  Considerato  altresi'  che  persistendo  una  situazione  di  grave
carenza  di  organico  nei  profili  di  capo  reparto e capo squadra
permane   la  necessita'  di  sopperire  senza  alcuna  soluzione  di
continuita'  alle  improcrastinabili  esigenze  di  funzionalita' del
servizio d'istituto;
  Valutata  quindi  l'opportunita'  di estendere l'applicazione della
disciplina  di  cui  al decreto ministeriale n. 164/95 alle procedure
concorsuali  relative alla copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio
1999  al 31 dicembre 1999 nei profili professionali di capo reparto e
capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
  Vista  la  comunicazione  fatta  al  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Al  comma 1 dell'articolo 17 del decreto ministeriale 18 giugno
1992,  n.  565,  cosi'  come  modificato  dai decreti ministeriali 21
aprile 1995, n. 164, 22 gennaio 1997, n. 36 e 8 ottobre 1997, n. 421,
e' aggiunto il seguente comma:
  "1-sexies.  Per  la copertura dei posti vacanti dal 1o gennaio 1999
al  31 dicembre 1999 nei profili professionali di Capo reparto e Capo
squadra si applicano le procedure di cui ai commi precedenti".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 6 dicembre 1999

Il Ministro: Jervolino

Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2000
  Registro n. 1 Interno, foglio n. 179
 
                                                          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione  competente  per materia dell'art. 10,
          commi  2  e  3,  del  testo  unico delle disposizioni sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della   Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre 1985, n. 1092 al
          solo  fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Per  il D.M. 18 giugno 1992, n. 565, si veda in note
          alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  70  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   n.   335/1990   (Regolamento   per  il
          recepimento   delle   norme   risultanti  dalla  disciplina
          prevista  dall'accordo  del 10 febbraio 1990 concernente il
          personale    del    comparto    delle   aziende   e   delle
          amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, di cui
          all'art.  5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
          5 marzo 1986, n. 68), e' il seguente:
              "Art.  70  (Disciplina  concorsi  interni).  -  1.  Con
          decreto   del  Ministero  dell'interno  sono  stabilite  le
          modalita',  le  materie d'esame e le prove per l'ammissione
          ai profili ai quali si accede esclusivamente dall'interno".
              -  Il  decreto  ministeriale  n.  565/1988  concerne il
          regolamento   recante  le  modalita'  di  espletamento  dei
          concorsi interni per l'accesso ai profili professionali del
          personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco. In
          particolare,  si  riporta  di seguito il testo dell'art. l7
          comma  1,  cosi  come  modificato  dal decreto ministeriale
          21 aprile 1995, n. 164".
              "Art.  17  -  1. Per la copertura dei posti vacanti dal
          1o gennaio  1988  al  31 dicembre  1994,  saranno espletate
          distinte  procedure  concorsuali  per  ciascun  anno, senza
          riferimento  alla sede di servizio, cui i candidati saranno
          ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da
          conferire.   Le   sedi   disponibili  nei  singoli  profili
          professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento
          delle   operazioni   di   mobilita'   del   personale   gia
          appartenente  ai  profili  medesimi.  Le  sedi  di servizio
          saranno  assegnate  ai concorrenti che avranno superato gli
          esami  finali  sulla base delle preferenze espresse secondo
          l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.
              1-bis.  Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre
          alla  commissione  esaminatrice, potranno essere costituite
          piu'  sottocommissioni,  unico restando il presidente, alle
          quali  potra'  essere  assegnato un numero di candidati non
          interiore  a 300. La commissione esaminatrice, nominata con
          decreto   del   Direttore   generale,  e'  composta  da  un
          funzionario  con  qualifica  non inferiore a dirigente, con
          funzioni  di presidente, e da due funzionari, con qualifica
          non  inferiore  all'ottava.  I  candidati  che  non avranno
          superato  la  prova selettiva ovvero l'esame di fine corso,
          nonche'   i   candidati   che   ne   fossero  impediti  per
          sopraggiunti  giustificati  motivi,  saranno  ammessi  alla
          prima successiva procedura utile per la copertura dei posti
          fino  al  31 dicembre  1994,  fermo  restando la preferenza
          espressa per la sede di servizio.
              1-ter.  Il  corso di formazione e l'esame di fine corso
          potranno  essere  effettuati  anche  in sede decentrata. Al
          termine   del   corso   conclusivo  di  ciascuna  procedura
          concorsuale   i   candidati   sostengono   l'esame   finale
          consistente  in  un  questionario  sulle  materie del corso
          stesso".
              -   Il   D.Lgs.  n.  29/1993  reca:  "razionalizzazione
          dell'organizzazione   delle   Amministrazioni  pubbliche  e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1993, n. 421".
              -  Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art.  74  del  D.Lgs.  3 febbraio  1993,  n.  29 e' il
          seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge".
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   dei  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti  interministeriali ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo  vigente  dell'art.  17 del citato decreto
          ministeriale  n.  565/1992, come modificato, da ultimo, dal
          presente decreto e' il seguente:
              "Art.  17  -  1. Per la copertura dei posti vacanti dal
          1o gennaio  1988  al  31 dicembre  1994,  saranno espletate
          distinte  procedure  concorsuali  per  ciascun  anno, senza
          riferimento  alla sede di servizio, cui i candidati saranno
          ammessi in ordine di ruolo fino alla copertura dei posti da
          conferire.   Le   sedi   disponibili  nei  singoli  profili
          professionali sono quelle che residuano dopo l'espletamento
          delle   operazioni   di   mobilita'   del   personale  gia'
          appartenente  ai  profili  medesimi.  Le  sedi  di servizio
          saranno  assegnate  ai concorrenti che avranno superato gli
          esami  finali  sulla base delle preferenze espresse secondo
          l'ordine di ruolo posseduto nel profilo di provenienza.
              1-bis.  Per lo svolgimento delle prove selettive, oltre
          alla  commissione  esaminatrice, potranno essere costituite
          piu'  sottocommissioni,  unico restando il presidente, alle
          quali  potra'  essere  assegnato un numero di candidati non
          inferiore  a 300. La commissione esaminatrice, nominata con
          decreto   del   Direttore   generale,  e'  composta  da  un
          funzionario  con  qualifica  non inferiore a dirigente, con
          funzioni  di presidente, e da due funzionari, con qualifica
          non  inferiore  all'ottava.  I  candidati  che  non avranno
          superato  la  prova selettiva ovvero l'esame di fine corso,
          nonche'   i   candidati   che   ne   fossero  impediti  per
          sopraggiunti  giustificati  motivi,  saranno  ammessi  alla
          prima successiva procedura utile per la copertura dei posti
          fino  al  31 dicembre  1994,  fermo  restando la preferenza
          espressa per la sede di servizio.
              1-ter.  Il  corso di formazione e l'esame di fine corso
          potranno  essere  effettuati  anche  in sede decentrata. Al
          termine   del   corso   conclusivo  di  ciascuna  procedura
          concorsuale   i   candidati   sostengono   l'esame   finale
          consistente  in  un  questionario  sulle  materie del corso
          stesso.
              1-quater.   Per  la  copertura  dei  posti  vacanti  al
          31 dicembre  1995 per l'accesso ai profili professionali di
          capo  reparto  e  capo squadra - si applica la procedura di
          cui ai commi precedenti.
              1-quinquies.  Per  la  copertura  dei posti vacanti dal
          1o gennaio   1996   al   31 dicembre   1998   nei   profili
          professionali  di  Capo reparto e Capo squadra si applicano
          le procedure di cui ai commi precedenti.
              1-sexies.  Per  la  copertura  dei  posti  vacanti  dal
          1o gennaio   1999   al   31 dicembre   1999   nei   profili
          professionali  di  Capo reparto e Capo squadra si applicano
          le procedure di cui ai commi precedenti.
              2.  L'attribuzione  del  nuovo  profilo  professionale,
          dell'inerente  qualifica  funzionale  nonche'  del relativo
          trattamento  economico  viene  operata, ora per allora, nel
          limite dei posti annualmente disponibili nelle singole sedi
          provinciali.
              3. Il termine ultimo per la conclusione delle procedure
          concorsuali sara' indicato nei singoli bandi di concorso in
          conformita'   di   quanto   previsto   dalle   disposizioni
          regolamentari  per  l'attuazione della legge 7 agosto 1990,
          n. 241".