IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed in particolare gli articoli 20 e 20-bis;
  Visto l'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'allegato 1,
n. 25;
  Visto l'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 luglio 1999;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  la  funzione  pubblica, di concerto con i Ministri dei
trasporti e della navigazione, dell'interno e delle finanze;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                               Oggetto

  1.  Il  presente regolamento disciplina il procedimento relativo al
rilascio  del  duplicato  della  carta  di  circolazione  in  caso di
smarrimento,     sottrazione,     distruzione     o    deterioramento
dell'originale.
 
Avvertenza:
    Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'  stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per materia, ai sensi dell'art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi,  sull'emanazione  dei  decreti del Presidente della Repubblica
sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana, approvato
con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura  delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
Note alle premesse:
    -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  87,  comma  quinto,  della
Costituzione della Repubblica italiana:
    "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica promulga le leggi ed
emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti".
    - La legge 15 mano 1997, n. 59, e successive modificazioni, reca:
"Delega  al  Governo  per  il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione
e  per  la semplificazione amministrativa". Si riporta il testo degli
articoli 20 e 20-bis:
    "Art.  20.  -  1.  Il  Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno,
presenta  al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di
norme  concernenti  procedimenti  amministrativi,  anche coinvolgenti
amministrazioni  centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  nonche'  i  procedimenti
oggetto  della  disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del
comma  5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione
sullo  stato  di  attuazione  della  semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
    2.  In  sede  di  attuazione  della  delegificazione,  il Governo
individua,  con  le modalita' di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997,  n.  281,  i  procedimenti  o  gli aspetti del procedimento che
possono  essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti
locali.
    3.  I  regolamenti  sono emanati con decreto del Presidente della
Repubblica,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri, su
proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica,  di  concerto  con il Ministro competente,
previa   acquisizione   del   parere   delle  competenti  Commissioni
parlamentari  e  del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del
Consiglio  dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta
del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate.
Decorsi  trenta  giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
    4.  I  regolamenti  entrano  in  vigore  il  quindicesimo  giorno
successivo   alla   data  della  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana. Con effetto dalla stessa data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
    5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
      a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli
che  agli  stessi  risultano  strettamente connessi o strumentali, in
modo   da  ridurre  il  numero  delle  fasi  procedimentali  e  delle
amministrazioni  intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici,  accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli
organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
      b) riduzione  dei termini per la conclusione dei procedimenti e
uniformazione  dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra
loro analoghi;
      c) regolazione  uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che
si  svolgono  presso  diverse amministrazioni o presso diversi uffici
della medesima amministrazione;
      d) riduzione   del  numero  di  procedimenti  amministrativi  e
accorpamento  dei  procedimenti  che  si  riferiscono  alla  medesima
attivita',  anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio'
corrisponda   ad   esigenze   di   semplificazione  e  conoscibilita'
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che  pretendono  particolari  procedure,  fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse;
      e) semplificazione  e  accelerazione delle procedure di spesa e
contabili,  anche  mediante  adozione  ed  estensione  alle  fasi  di
integrazione  dell'efficacia  degli  atti, di disposizioni analoghe a
quelle   di  cui  all'art.  51,  comma  2,  del  decreto  legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
      f)   trasferimento   ad   organi  monocratici  o  ai  dirigenti
amministrativi  di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in
ragione  della  loro specificita', l'esercizio in forma collegiale, e
sostituzione  degli organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi,  nei  relativi  procedimenti,  dei  soggetti portatori di
interessi diffusi:
      g) individuazione  delle  responsabilita'  e delle procedure di
verifica e controllo;
      g-bis)  soppressione  dei  procedimenti  che risultino non piu'
rispondenti  alle  finalita'  e  agli obiettivi fondamentali definiti
dalla  legislazione  di  settore  o  che risultino in contrasto con i
principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
      g-ter)   soppressione  dei  procedimenti  che  comportino,  per
l'amministrazione  e per i cittadini, costi piu' elevati dei benefici
conseguibili,   anche   attraverso   la  sostituzione  dell'attivita'
amministrativa  diretta  con  forme  di autoregolamentazione da parte
degli interessati;
      g-quater)    adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi ai principi
della  normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio;
      g-quinquies)  soppressione  dei  procedimenti che derogano alla
normativa   procedimentale   di   carattere   generale.  qualora  non
sussistano  piu' le ragioni che giustifichino una difforme disciplina
settoriale;
      g-sexies)  regolazione,  ove  possibile,  di  tutti gli aspetti
organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
      g-septies)  adeguamento  delle  procedure alte nuove tecnologie
informatiche.
    5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di
procedimenti  da  semplificare  di  cui  all'allegato 1 alla presente
legge  e  alle  leggi  di  cui  al  comma  1 del presente articolo si
intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.
    6.  I  servizi  di  controllo interno compiono accertamenti sugli
effetti   prodotti   dalle   norme   contenute   nei  regolamenti  di
semplificazione  e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono   formulare  osservazioni  e  proporre  suggerimenti  per  la
modifica  delle  norme  stesse  e  per  il  miglioramento dell'azione
amministrativa.
    7.   Le   regioni   a   statuto  ordinario  regolato  le  materie
disciplinate  dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili
dalle  disposizioni  in  essi  contenute,  che costituiscono principi
generali   dell'ordinamento   giuridico.  Tali  disposizioni  operano
direttamente  nei  riguardi  delle  regioni  fino  a  quando esse non
avranno  legiferato  in materia. Entro due anni dalla data di entrata
in  vigore  della  presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento  e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi  ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
    8.  In  sede  di  prima  attuazione  della  presente  legge e nel
rispetto  dei  principi,  criteri  e  modalita'  di  cui  al presente
articolo,  quali  norme  generali  regolatrici, sono emanati appositi
regolamenti  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della
legge  23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui
all'allegato 1, alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
      a) sviluppo  e programmazione del sistema universitario, di cui
alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonche'
valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993,
n. 537, e successive modificazioni;
      b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali
e   locali   di   rappresentanza   e,   coordinamento   del   sistema
universitario,  prevedendo  altresi'  l'istituzione  di  un Consiglio
nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi
e di proposta;
      c) interventi   per   il   diritto  allo  studio  e  contributi
universitari.  Le  norme  sono finalizzate a garantire l'accesso agli
studi  universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi,
a   ridurre   il  tasso  di  abbandono  degli  studi,  a  determinare
percentuali  massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a
carico  degli  studenti  in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato  per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri  di  equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle
condizioni  economiche  del  nucleo  familiare,  nonche'  a  definire
parametri  e  metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni  economiche  dei  predetti  nuclei.  Le  norme di cui alla
presente  lettera  sono  soggette  a  revisione  biennale, sentite le
competenti commissioni parlamentari;
      d)  procedure  per  il  conseguimento  del titolo di dottore di
ricerca,  di  cui  all'art.  73  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  11 luglio  1980,  n.  382, e procedimento di approvazione
agli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
      e) procedure  per  l'accettazione  da pane delle universita' di
eredita',  donazioni  e  legati,  prescindendo da ogni autorizzazione
preventiva, ministeriale o prefettizia.
    9.  I  regolamenti  di  cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono
emanati  previo  parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia.
    10.  In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma
6,  lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previsto  dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato
anche  nelle  more della costituzione della Consulta nazionale per il
diritto  agli  studi  universitari  di  cui all'art. 6 della medesima
legge.
    11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone
annualmente   al   Parlamento   le   norme   di   delega   ovvero  di
delegificazione   necessarie   alla   compilazione   di  testi  unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie
interessate  dalla  attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione  della  presente legge, il Governo e' delegato ad emanare,
entro  il  termine  di  sei  mesi decorrenti dalla data di entrata in
vigore  dei  decreti  legislativi  di  cui  all'art.  4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c),
non  coperte  da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle
leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, commna 4,
lettera  c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni  di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e
17 e dal presente articolo.
    Art.   20-bis.  -1.  I  regolamenti  di  delegificazione  possono
disciplinare   anche  i  procedimenti  amministrativi  che  prevedono
obblighi  la  cui  violazione  costituisce  illecito amministrativo e
possono, in tale caso, alternativamente:
      a) eliminare  detti  obblighi,  ritenuti superflui o inadeguati
alle esigenze di semplificazione del procedimento; detta eliminazione
comporta l'abrogazione della corrispondente sanzione amministrativa;
      b) riprodurre i predetti obblighi; in tale ipotesi, le sanzioni
amministrative  previste  dalle  norme  legislative si applicano alle
violazioni  delle corrispondenti norme delegificate, secondo apposite
disposizioni di rinvio contenute nei regolamenti di semplificazione".
    -  La  legge  8 marzo 1999, n. 50, reca: "Delegificazione e testi
unici  di  norme  concernenti  procedimenti  amministrativi (Legge di
semplificazione   1998).   Si   riporta   il   testo  dell'art.  1  e
dell'allegato 1, n. 25:
    "Art.    1   (Delegificazione   di   norme   e   regolamenti   di
semplificazione).  -  1.  In  attuazione dell'art. 20, comma 1, della
legge  15 marzo  1997,  n.  59,  sono  emanati  regolamenti  ai sensi
dell'art.  17,  comma  2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la
delegificazione  e la semplificazione dei procedimenti amministrativi
di  cui  agli  allegati  1 e 2 della presente legge. I regolamenti si
conformano  ai  criteri e principi e sono emanati con le procedure di
cui  all'art.  20  della  legge  15  marzo  1997, n. 59, e successive
modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.
    2.  Con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri sono
individuate  forme  stabili  di  consultazione  delle  organizzazioni
produttive  e  delle  categorie,  comprese  le associazioni nazionali
riconosciute  per  la  protezione  ambientale  e  per  la  tutela dei
consumatori,    interessate    ai    processi    di   regolazione   e
semplificazione".

                                                          "Allegato 1
    (Omissis).
    25.  Procedimento  di  rilascio  del  duplicato  della  carta  di
circolazione  in  caso  di  smarrimento,  sottrazione  o  distruzione
dell'originale:  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 95,
commi 3, 4 e 5".
    -  Il  decreto  legislativo  30 aprile 1992, n. 285, reca: "Nuovo
codice della strada". Si riporta il testo dell'art. 95:
    "Art.  95  (Carta  provvisoria  di circolazione ed estratto della
carta  di  circolazione).  -  1.  Qualora  il rilascio della carta di
circolazione  non  possa  avvenire  contestualmente al rilascio della
targa,  l'ufficio  della  Direzione generale della M.C.T.C., all'atto
della  immatricolazione del veicolo, rilascia la carta provvisoria di
circolazione della validita' massima di novanta giorni.
    2.  L'estratto della carta di circolazione puo' essere rilasciato
dall'ufficio   dalla   Direzione  generale  della  M.C.T.C.,  con  le
modalita' previste all'art. 92.
    3.  In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della carta
di  circolazione  l'intestatario  deve,  entro  quarantotto ore dalla
constatazione,  farne denuncia agli organi di polizia che ne prendono
formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
    4.  L'ufficio  della  Direzione  generale  della M.C.T.C., previa
presentazione della ricevuta e della dichiarazione di responsabilita'
ai  fini  amministrativi resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio
1968,  n.  15, e alla legge 11 maggio 1971, n. 390, rilascia la carta
provvisoria di circolazione della validita' massima di trenta giorni.
    5.  Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della denuncia di
cui  al  comma  3  senza  che  la  carta  di  circolazione  sia stata
rinvenuta, l'intestatario deve richiedere una nuova immatricolazione.
    6.  Chiunque  circola  con  un veicolo per il quale non sia stata
rilasciata  la  carta  provvisoria  di  circolazione e' soggetto alla
sanzione   amministrativa   del   pagamento  di  una  somma  da  lire
centoventunomiladuecento                    a                    lire
quattrocentottantaquattromilaottocento.  Dalla violazione consegue la
sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del
veicolo  fino  al  rilascio  della  carta di circolazione, secondo le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
    7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della carta di
circolazione  e'  soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di   una   somma   da   lire   trentaseimilatrecentosessanta  a  lire
centoquarantacinquemilaquattrocentoquaranta".
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della legge n.
400/1988.  Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
    "2.   Con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
deliberizione  del  Consiglio  dei  Ministri, sentito il Consiglio di
Stato,  sono  emanati  i regolamenti per la disciplina delle materie,
non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per  le  quali  le  leggi  della Repubblica, autorizzando l'esercizio
della  potesta'  regolamentare  del  Governo,  determinano  le  norme
generali  regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari".