IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Vista la legge 13 maggio 1999, n. 133 e, in particolare, l'articolo
29, il quale prevede:
    a)  al  comma  1, che gli enti concedenti contributi agevolati ai
sensi  delle leggi ivi citate nonche' le persone fisiche e giuridiche
destinatarie  di  tali contributi possono, in via disgiunta, chiedere
all'istituto  mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il
tasso  di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati
risulti  superiore  al  tasso effettivo globale medio per le medesime
operazioni  determinato  ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 marzo
1996,  n.  108,  alla  data della richiesta, al fine di ricondurre il
primo tasso ad un valore non superiore al secondo;
    b)  al  comma 3, che con regolamento del Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  di  concerto  con  il
Ministro   dei   lavori  pubblici,  previo  parere  della  Conferenza
permanente  per  i  rapporti  fra lo Stato, le regioni e le provincie
autonome  di  Trento  e  Bolzano,  sono  emanate  le  disposizioni di
attuazione dello stesso articolo;
  Vista  la  legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo
2,  il  quale  stabilisce  i  criteri  per  la  rilevazione del tasso
effettivo  globale  medio  degli  interessi  praticati dalle banche e
dagli intermediari finanziari per le operazioni della stessa natura;
  Considerato che nel contesto giuridico delineato dalle disposizioni
legislative  soprarichiamate  la  rinegoziazione  si  configura  come
l'operazione  mediante  la quale la banca, verificatesi le condizioni
previste dal citato articolo 29 della legge n. 133 del 1999, procede,
su  richiesta dell'ente o del mutuatario, a ricondurre, senza effetti
novativi  sui  relativi  contratti,  il  tasso dei mutui agevolati in
essere alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 133 ad un
valore  non  superiore  al  tasso determinato ai sensi della predetta
legge n. 108 del 1996;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato,  le  regioni  e  le  provincie  autonome  di  Trento e Bolzano
espresso nell'adunanza del 20 gennaio 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva  per  gli atti normativi nella seduta del 21 febbraio 2000
(parere n. 25/2000);
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 41415 del 7 marzo 2000);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art 1.
                  Attivazione della rinegoziazione

  1. La rinegoziazione e' azionabile una sola volta per ciascun mutuo
su  richiesta  degli enti ovvero dei mutuatari. Per questi ultimi gli
effetti  della rinegoziazione si determinano se siano o si mettano al
corrente con i pagamenti delle rate.
  2. Gli enti hanno facolta' di concordare con le banche le modalita'
per    la    definizione    di    eventuali    situazioni   pregresse
creditorie-debitorie nei limiti degli stanziamenti originari.
 
                                     NOTE
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          alla  quale  e'  operato  il  rinvio  e della quale restano
          invariati il valore e l'efficacia.
          Note alle premesse:
              - La  legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni
          in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
          fiscale".
              - Il testo dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108
          (Disposizioni in materia di usura), e' il seguente:
              "Art.  2. - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca
          d'Italia   e   l'Ufficio   italiano   dei   cambi,   rileva
          trimestralmente   il   tasso   effettivo   globale   medio,
          comprensivo  di  commissioni,  di remunerazioni a qualsiasi
          titolo  e  spese,  escluse  quelle  per  imposte  e  tasse,
          riferito  ad anno, degli interessi praticati dalle banche e
          dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti
          dall'Ufficio  italiano  dei cambi e dalla Banca d'Italia ai
          sensi  degli  articoli  106  e  107 del decreto legislativo
          1o settembre   1993,   n.  385,  nel  corso  del  trimestre
          precedente  per  operazioni  della  stessa natura. I valori
          medi  derivanti  da  tale  rilevazione, corretti in ragione
          delle  eventuali  variazioni  del tasso ufficiale di sconto
          successive  al  trimestre  di  riferimento, sono pubblicati
          senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
              2.  La  classificazione  delle operazioni per categorie
          omogenee,   tenuto   conto   della   natura   dell'oggetto,
          dell'importo,  della durata, dei rischi e delle garanzie e'
          effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro,
          sentiti  la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e
          pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
              3.  Le  banche  e gli intermediari finanziari di cui al
          comma  1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del
          credito  sono  tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e
          in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in
          modo   facilmente   visibile,  apposito  avviso  contenente
          classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi
          previsti nei commi 1 e 2.
              4. Il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 del
          codice  penale,  oltre  il  quale gli interessi sono sempre
          usurari,   e'   stabilito   nel   tasso   medio  risultante
          dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          ai  sensi  del  comma  1  relativamente  alla  categoria di
          operazioni  in  cui il credito e' compreso, aumentato della
          meta'".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed in interministeriali, che devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sotto-posti  al  visto  ed alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".