IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente il fondo destinato a retribuire il personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione; Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge richiamata n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, adottato dal Ministro dei lavori pubblici con decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 1998, registro n. 1, foglio n. 137 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1998; Visto l'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, che introduce ulteriori modifiche al predetto articolo 18, comma 1, 1-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni consentendo l'elevazione della quota percentuale fino al limite massimo dell'1,5%, individuando, tra l'altro, i soggetti destinatari di tale forma di incentivazione nonche' rimettendo alla contrattazione decentrata l'individuazione delle modalita' e dei criteri di ripartizione del fondo in parola; Ravvisata la necessita' di emanare un nuovo regolamento, in sostituzione di quello gia' adottato con il decreto ministeriale 7 aprile 1998, n. 320, sopracitato; Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 22 giugno 1999 in sede di contrattazione decentrata di Amministrazione con il quale sono stati stabiliti le modalita' ed i criteri di ripartizione del predetto fondo; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 settembre 1999; Vista la comunicazione effettuata in data 30 settembre 1999 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Il fondo di cui al comma 1, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, inerente la progettazione dei lavori, e' riferito alla sola progettazione esecutiva e, comunque, ai soli lavori effettivamente appaltati, compresa l'eventuale redazione di perizie di variante e suppletive. Il personale destinatario del compenso e' individuato dall'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il responsabile unico del procedimento, gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo dell'1,5%, e' stabilita dal presente regolamento in base a delle classi di importo ed e' incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entita' ed alla complessita' dell'opera da realizzare.