IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

  Visto l'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
nel testo modificato dall'articolo 6, comma 13, della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  concernente  il  fondo  destinato  a  retribuire  il
personale degli uffici tecnici incaricato della progettazione;
  Visto il regolamento recante norme per la ripartizione del fondo di
cui  al comma 1 dell'articolo 18 della legge richiamata n. 109/1994 e
successive  modificazioni  ed integrazioni, adottato dal Ministro dei
lavori  pubblici  con  decreto  ministeriale  7  aprile 1998, n. 320,
registrato  alla  Corte  dei  conti il 27 aprile 1998, registro n. 1,
foglio  n.  137  e  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4
settembre 1998;
  Visto  l'articolo 13, comma 4, punto 1, della legge 17 maggio 1999,
n.  144,  che  introduce ulteriori modifiche al predetto articolo 18,
comma  1,  1-bis  della  legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche   ed  integrazioni  consentendo  l'elevazione  della  quota
percentuale  fino  al  limite  massimo  dell'1,5%,  individuando, tra
l'altro,  i  soggetti  destinatari  di  tale  forma di incentivazione
nonche'  rimettendo  alla  contrattazione decentrata l'individuazione
delle modalita' e dei criteri di ripartizione del fondo in parola;
  Ravvisata  la  necessita'  di  emanare  un  nuovo  regolamento,  in
sostituzione  di  quello  gia' adottato con il decreto ministeriale 7
aprile 1998, n. 320, sopracitato;
  Visto il verbale dell'accordo raggiunto il giorno 22 giugno 1999 in
sede  di  contrattazione  decentrata  di Amministrazione con il quale
sono  stati  stabiliti  le modalita' ed i criteri di ripartizione del
predetto fondo;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della  sezione  consultiva  per  gli  atti normativi del 20 settembre
1999;
  Vista  la  comunicazione  effettuata in data 30 settembre 1999 alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  Il  fondo  di  cui  al  comma  1,  dell'articolo  18 della legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modifiche  ed integrazioni,
inerente   la   progettazione  dei  lavori,  e'  riferito  alla  sola
progettazione  esecutiva  e,  comunque, ai soli lavori effettivamente
appaltati,  compresa  l'eventuale  redazione di perizie di variante e
suppletive.
  Il personale destinatario del compenso e' individuato dall'articolo
13,  comma  4,  punto  1,  della legge 17 maggio 1999, n. 144, tra il
responsabile  unico  del procedimento, gli incaricati della redazione
del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e
del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori.
  La   percentuale   effettiva,  nel  limite  massimo  dell'1,5%,  e'
stabilita  dal presente regolamento in base a delle classi di importo
ed  e'  incrementabile, per talune di esse in rapporto all'entita' ed
alla complessita' dell'opera da realizzare.