IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modifiche ed integrazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 233, concernente l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999; Visto il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari; Rilevato che nei citati pareri il Consiglio di Stato e le competenti commissioni parlamentari invitano l'amministrazione proponente a valutare l'opportunita' di procedere quanto meno all'accorpamento della direzione centrale del personale e di quella amministrativa e dei sistemi informativi in una unica struttura, che dunque si affiancherebbe ad una seconda direzione centrale competente in materia di concessioni amministrative; Ritenuta l'opportunita', allo stato, di dare in ogni caso vita ad una disciplina organizzatoria che contempla, oltre all'ufficio del direttore generale, tre direzioni centrali, tenuto conto dell'urgenza di procedere subito, in conseguenza delle ridotte competenze, a diminuire da nove a cinque le posizioni di livello dirigenziale generale, e questo nell'ottica dell'immediato conseguimento di una maggiore efficienza ed economicita' della struttura dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Considerato, altresi', che il suggerimento del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari sara' recepito nel momento in cui si procedera' agli ulteriori interventi normativi volti al definitivo riassetto organizzativo dell'intero Ministero delle finanze, quale prefigurato dagli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare dall'articolo 73; Considerato che i suggerimenti delle competenti commissioni parlamentari concernenti la introduzione di disposizioni dirette a riqualificare il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato ed a definire il patrimonio dell'Amministrazione medesima, alla luce del trasferimento di parte dello stesso all'Ente tabacchi italiani, non possono essere accolti con il presente regolamento in quanto esorbitanti il potere normativo attribuito al Governo dall'articolo 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400; Considerato che l'indicazione delle competenti commissioni parlamentari concernente la introduzione di strumenti idonei ad una puntuale verifica dell'attivita' svolta dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, al fine di disporre di elementi utili per aumentare il livello di produttivita', appare gia' soddisfatta dal contenuto della direttiva del Ministro delle finanze adottata in data 22 giugno 1998; Considerato che l'attribuzione delle attivita' del recupero dei crediti in esecuzione di sentenze di condanna e risarcimento di danno erariale alla direzione centrale per gli affari generali ed il personale, non e' incompatibile con le altre attivita' demandate alla stessa direzione centrale e che cio' permette di realizzare una bilanciata ripartizione delle funzioni tra le direzioni centrali dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, avuto anche riguardo al personale alle stesse assegnato; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000; Sulla proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito della disciplina 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata Amministrazione autonoma, e' ordinata secondo le disposizioni del presente regolamento.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". "Art. 17 (Regolamenti). - 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione: "Art. 87. - 1. Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 2. Puo' inviare messaggi alle Camere. 3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. 4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. 5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. 7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. 8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. 9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. 10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 11. Puo' concedere grazia e commutare le pene. 12. Conferisce le onorificenze della Repubblica. - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi in nota al titolo. - Il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, reca l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. - Il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, reca: "Determinazione delle facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'Amministrazione stessa. - La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, reca: "Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio". - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, reca: "Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa". - Il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca: "Istituzione dell'Ente tabacchi italiani". - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59". - Gli articoli 56 e seguenti del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", sono inseriti nel titolo V, capo II, relativo alla riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione fiscale. In particolare, si riporta il testo dell'art. 73: "Art. 73 (Gestione e fasi del cambiamento). - 1. Con decreto ministeriale puo' essere costituita, alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze, un'apposita struttura interdisciplinare di elevata qualificazione scientifica e professionale. La struttura collabora con il Ministro al fine di curare la transizione durante le fasi del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di gestione previsto dal presente decreto legislativo. Alle relative spese si provvede con gli stanziamenti ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. 2. Il Ministro delle finanze provvede con propri decreti a definire e rendere esecutive le fasi della trasformazione. 3. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono nominati il direttore e i comitati direttivi di ciascuna agenzia. Con propri decreti il Ministro delle finanze approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie al primo funzionamento di ciascuna agenzia. 4. Il Ministro delle finanze stabilisce le date a decorrere dalle quali le funzioni svolte dal Ministero, secondo l'ordinamento vigente, vengono esercitate dalle agenzie. Da tale data le funzioni cessano di essere esercitate dai dipartimenti del Ministero. 5. Il Ministro delle finanze dispone con decreto in ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle attivita' di ciascuna agenzia. 6. I termini di cui al presente articolo possono essere modificati con decreto del Ministro delle finanze. 7. Con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 58, comma 3, sono abrogate tutte le norme sulla organizzazione e sulla disciplina degli uffici dell'amministrazione finanziaria incompatibili con le disposizioni del presente decreto legislativo e, in particolare, quelle del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, e successive integrazioni e modifiche, del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e successive integrazioni e modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive integrazioni e modifiche, degli articoli da 9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive integrazioni e modifiche".