IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo  17,  comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400,  e  successive  modifiche ed integrazioni, recante la disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  l'ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  regio  decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, concernente la
determinazione   delle  facolta'  dell'Amministrazione  autonoma  dei
monopoli di Stato e delle attribuzioni del consiglio di
  amministrazione   e  del  direttore  generale  dell'Amministrazione
  stessa;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ed il relativo
regolamento  di esecuzione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  14  ottobre  1958,  n.  1074,  e  successive modifiche ed
integrazioni,  sull'organizzazione  dei  servizi  di  distribuzione e
vendita dei generi di monopolio;
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visto  l'articolo  13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente
la  delega  al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni  ed enti locali, per la rifoma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
  Visto  il  decreto  legislativo  9 luglio 1998, n. 233, concernente
l'istituzione dell'Ente tabacchi italiani;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
  Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 settembre 1999;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 25 ottobre 1999;
  Visto il parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari;
Rilevato  che nei citati pareri il Consiglio di Stato e le competenti
commissioni  parlamentari  invitano  l'amministrazione  proponente  a
valutare  l'opportunita'  di  procedere  quanto meno all'accorpamento
della  direzione  centrale del personale e di quella amministrativa e
dei  sistemi  informativi  in  una  unica  struttura,  che  dunque si
affiancherebbe  ad  una  seconda  direzione  centrale  competente  in
materia di concessioni amministrative;
  Ritenuta  l'opportunita',  allo stato, di dare in ogni caso vita ad
una  disciplina  organizzatoria  che contempla, oltre all'ufficio del
direttore generale, tre direzioni centrali, tenuto conto dell'urgenza
di  procedere  subito,  in  conseguenza  delle  ridotte competenze, a
diminuire  da  nove  a  cinque  le  posizioni di livello dirigenziale
generale,  e  questo  nell'ottica dell'immediato conseguimento di una
maggiore     efficienza     ed     economicita'    della    struttura
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Considerato, altresi', che il suggerimento del Consiglio di Stato e
delle  competenti commissioni parlamentari sara' recepito nel momento
in  cui  si  procedera'  agli ulteriori interventi normativi volti al
definitivo   riassetto   organizzativo  dell'intero  Ministero  delle
finanze,  quale  prefigurato dagli articoli 56 e seguenti del decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 300, ed in particolare dall'articolo
73;
  Considerato   che   i  suggerimenti  delle  competenti  commissioni
parlamentari  concernenti  la  introduzione di disposizioni dirette a
riqualificare il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato
ed  a definire il patrimonio dell'Amministrazione medesima, alla luce
del  trasferimento  di parte dello stesso all'Ente tabacchi italiani,
non  possono  essere  accolti  con  il presente regolamento in quanto
esorbitanti  il  potere normativo attribuito al Governo dall'articolo
17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1998, n. 400;
  Considerato   che   l'indicazione   delle   competenti  commissioni
parlamentari  concernente  la introduzione di strumenti idonei ad una
puntuale  verifica  dell'attivita'  svolta  dall'Amministrazione  dei
monopoli  di  Stato,  al  fine  di  disporre  di  elementi  utili per
aumentare  il  livello  di produttivita', appare gia' soddisfatta dal
contenuto della direttiva del Ministro delle finanze adottata in data
22 giugno 1998;
  Considerato  che  l'attribuzione  delle  attivita' del recupero dei
crediti in esecuzione di sentenze di condanna e risarcimento di danno
erariale  alla  direzione  centrale  per  gli  affari  generali ed il
personale, non e' incompatibile con le altre attivita' demandate alla
stessa  direzione  centrale  e  che  cio'  permette di realizzare una
bilanciata  ripartizione  delle  funzioni  tra  le direzioni centrali
dell'Amministrazione  dei  monopoli di Stato, avuto anche riguardo al
personale alle stesse assegnato;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 gennaio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  delle  finanze  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Ambito della disciplina

  1.  L'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli di Stato, di seguito
denominata   Amministrazione   autonoma,   e'   ordinata  secondo  le
disposizioni del presente regolamento.
 
                             Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                                Nota al titolo:
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              "Art.  17 (Regolamenti). - 4-bis. L'organizzazione e la
          disciplina  degli uffici dei Ministeri sono determinate con
          regolamenti  emanati  ai sensi del comma 2, su proposta del
          Ministro   competente   d'intesa   con  il  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  e con il Ministro del tesoro, nel
          rispetto   dei   principi  posti  dal  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni, con i
          contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
                              Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87. - 1. Il  Presidente  della  Repubblica e' il
          Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              2. Puo' inviare messaggi alle Camere.
              3. Indice  le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              4. Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni
          di legge di iniziativa del Governo.
              5. Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
              6. Indice  il  referendum  popolare  nei  casi previsti
          dalla Costituzione.
              7. Nomina,  nei casi indicati dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              8. Accredita  e  riceve  i  rappresentanti diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              9. Ha  il  comando  delle  Forze  armate,  presiede  il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
              10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              11. Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              - Per  il  testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, vedasi in nota al titolo.
              - Il  regio  decreto-legge  8 dicembre  1927,  n. 2258,
          convertito  nella  legge  6 dicembre  1928,  n.  3474, reca
          l'istituzione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
          Stato.
              - Il  regio  decreto  29 dicembre  1927, n. 2452, reca:
          "Determinazione    delle    facolta'   dell'Amministrazione
          autonoma  dei  monopoli  di  Stato e delle attribuzioni del
          consiglio  di  amministrazione  e  del  direttore  generale
          dell'Amministrazione stessa.
              - La  legge  22 dicembre  1957,  n.  1293, e successive
          modificazioni,   reca:   "Organizzazione   dei  servizi  di
          distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
          1958,   n.   1074,   e   successive   modificazioni,  reca:
          "Approvazione  del  regolamento  di  esecuzione della legge
          22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi
          di distribuzione e vendita dei generi di monopolio".
              - Il  decreto  legislativo  3 febbraio  1993,  n. 29, e
          successive    modificazioni    ed    integrazioni,    reca:
          "Razionalizzazione         dell'organizzazione        delle
          amministrazioni  pubbliche  e revisione della disciplina in
          materia  di  pubblico  impiego,  a  norma dell'art. 2 della
          legge 23 ottobre 1992, n. 421".
              - La  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  reca: "Delega al
          Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e compiti alle
          regioni  ed  enti  locali,  per  la  riforma della pubblica
          amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
              - Il  decreto  legislativo 9 luglio 1998, n. 283, reca:
          "Istituzione dell'Ente tabacchi italiani".
              - Il  decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, reca:
          "Riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi e strumenti di
          monitoraggio  e  valutazione dei costi dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche,  a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
          n. 59".
              - Gli  articoli 56  e  seguenti del decreto legislativo
          30 luglio     1999,     n.     300,     recante    "Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge   15 marzo   1997,   n.   59",   sono   inseriti  nel
          titolo V, capo II,  relativo  alla  riforma  del  Ministero
          delle    finanze   e   dell'amministrazione   fiscale.   In
          particolare, si riporta il testo dell'art. 73:
              "Art.  73  (Gestione  e fasi del cambiamento). - 1. Con
          decreto  ministeriale  puo' essere costituita, alle dirette
          dipendenze   del   Ministro   delle   finanze,  un'apposita
          struttura   interdisciplinare   di  elevata  qualificazione
          scientifica  e professionale. La struttura collabora con il
          Ministro  al  fine di curare la transizione durante le fasi
          del cambiamento e fino al pieno funzionamento del regime di
          gestione previsto dal presente decreto legislativo.
              Alle  relative  spese  si provvede con gli stanziamenti
          ordinari   dello   stato  di  previsione  della  spesa  del
          Ministero  delle  finanze e dello stato di previsione della
          spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
              2. Il   Ministro  delle  finanze  provvede  con  propri
          decreti  a  definire  e  rendere  esecutive  le  fasi della
          trasformazione.
              3. Entro  il  termine di sei mesi dalla data di entrata
          in   vigore   del  presente  decreto  legislativo,  vengono
          nominati  il  direttore  e i comitati direttivi di ciascuna
          agenzia.  Con  propri  decreti  il  Ministro  delle finanze
          approva gli statuti provvisori e le disposizioni necessarie
          al primo funzionamento di ciascuna agenzia.
              4. Il  Ministro  delle  finanze  stabilisce  le  date a
          decorrere  dalle  quali  le  funzioni svolte dal Ministero,
          secondo  l'ordinamento  vigente,  vengono  esercitate dalle
          agenzie.  Da  tale  data  le  funzioni  cessano  di  essere
          esercitate dai dipartimenti del Ministero.
              5. Il  Ministro  delle  finanze  dispone con decreto in
          ordine alle assegnazioni di beni e personale afferenti alle
          attivita' di ciascuna agenzia.
              6. I termini di cui al presente articolo possono essere
          modificati con decreto del Ministro delle finanze.
              7. Con  l'entrata  in  vigore  del  regolamento  di cui
          all'art.  58,  comma 3,  sono abrogate tutte le norme sulla
          organizzazione    e    sulla    disciplina   degli   uffici
          dell'amministrazione   finanziaria   incompatibili  con  le
          disposizioni   del   presente  decreto  legislativo  e,  in
          particolare,  quelle  del  regio  decreto-legge  8 dicembre
          1927,  n.  2258, e successive integrazioni e modifiche, del
          decreto  legislativo  26 aprile  1990, n. 105, e successive
          integrazioni  e  modifiche, della legge 29 ottobre 1991, n.
          358,  e successive integrazioni e modifiche, degli articoli
          da  9 a 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive
          integrazioni e modifiche".