IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  e
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto   il   decreto-legge   19  dicembre  1994,  n.  691,  recante
disposizioni  urgenti  per  la ricostruzione nelle zone colpite dalle
eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali della
prima   decade   del   mese   di   novembre   1994,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visti,  in  particolare, gli articoli 2 e 3 della predetta legge n.
35  del  1995 e l'articolo 3-quinquies, inserito con decreto-legge 28
agosto  1995, n. 364, convertito dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438,
che prevedono:
    un  contributo  dello  Stato per il pagamento degli interessi sui
finanziamenti concessi dalle banche a imprese industriali, artigiane,
commerciali,  di  servizi,  comprese quelle turistico-alberghiere che
siano  state  danneggiate dall'alluvione nonche' ai proprietari degli
impianti   e  degli  immobili  distrutti  o  danneggiati,  destinanti
all'esercizio dell'impresa;
    una  specifica  copertura dei rischi di credito connessi con tali
finanziamenti  da parte dei Fondi centrali di garanzia previsti dalla
legge  23  dicembre  1966, n. 1142, e dalla legge 14 ottobre 1964, n.
1068;
  Visto  l'articolo  4-quinquies della predetta legge n. 438 del 1995
come  novellato  dall'articolo  12,  comma  4,  del  decreto-legge 29
dicembre  1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio  1996,  n.  74,  il  quale  prevede  che  i  mutui contratti
precedentemente   alle   alluvioni  del  5  e  6  novembre  1994  per
l'esercizio  dell'attivita'  dalle  imprese risultate poi danneggiate
dagli eventi alluvionali possono essere convertiti nei mutui previsti
per  le  imprese  medesime dagli articoli 2 e 3 della legge n. 35 del
1995 e successive modificazioni;
  Visto  il proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'interno
e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
data 23 marzo 1995, con il quale sono state stabilite le condizioni e
le  modalita'  dell'intervento agevolativo a favore delle imprese dei
vari  settori  danneggiate  per  effetto delle eccezionali avversita'
atmosferiche  e  degli eventi alluvionali della prima decade del mese
di novembre 1994;
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1999, n. 132, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 13 luglio 1999, n. 226 e, in particolare,
l'articolo 3-quinquies, comma 1, il quale prevede:
    che i soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui agli articoli
2  e  3  della  citata  legge n. 35 del 1995, ivi compresi i soggetti
mutuatari di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto
1995,  n.  364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995,  n.  438, possono chiedere all'istituto mutuante di rinegoziare
le operazioni finanziarie gia' stipulate ai vigenti tassi d'interesse
e nell'ulteriore termine di dieci anni di cui tre di preammortamento,
ai sensi degli stessi articoli;
    che  il tasso d'interesse a carico delle imprese beneficiarie dei
finanziamenti  di  cui  ai predetti articoli 2 e 3 e' ridotto all'1,5
per   cento   del  valore  nominale  annuo  posticipato  a  decorrere
dall'inizio  del nuovo periodo di ammortamento del finanziamento, con
oneri  a  carico  delle  disponibilita'  dei fondi di cui agli stessi
articoli;
    che  alle  operazioni  finanziarie rinegoziate non possono essere
estesi  i  benefici  previsti  dall'articolo  18 della legge 7 agosto
1997, n. 266, e successive modificazioni;
    che  con  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  adottato  di  concerto  con  il  Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato e con il Ministro
dell'interno  delegato  per  il coordinamento della protezione civile
sono  disciplinate  le  condizioni  e  le  modalita'  attuative della
disposizione  di cui trattasi, stabilendo anche che la rinegoziazione
non  costituisce una nuova operazione finanziaria e che il periodo di
preammortamento puo' essere utilizzato anche ai fini del differimento
del  pagamento  delle  rate  non  pagate,  tenendo  conto degli oneri
amministrativi e finanziari sostenuti dalle banche;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Visti  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi dalla sezione
consultiva  per  gli  atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2000
(parere n. 8/2000) e del 20 marzo 2000 (parere n. 50/2000);
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988
(nota n. 42752 del 12 aprile 2000);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Soggetti beneficiari
  1.  Sono  ammessi alle agevolazioni di cui all'articolo 3-quinquies
della  legge n. 226 del 1999 i soggetti beneficiari dei finanziamenti
di  cui  agli  articoli 2 e 3 della legge n. 35 del 1995 e successive
modificazioni,  ivi compresi i soggetti mutuatari di cui all'articolo
4-quinquies  della  legge  n.  438  del  1995,  che  rinegoziano  con
l'istituto  mutuante,  alle condizioni e modalita' di cui al presente
regolamento,  le  operazioni  finanziarie  gia'  stipulate  ai  tassi
d'interesse allora vigenti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  decreto-legge  28 agosto 1995, n. 364, convertito
          dalla  legge  27 ottobre  1995,  n.  438,  reca: "Ulteriori
          disposizioni  a  favore delle zone alluvionate nel novembre
          1994".
              - La   legge   23   dicembre   1966,   n.  1142,  reca:
          "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
          18  novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi
          e  provvidenze  per  la  ricostruzione  e  per  la  ripresa
          economica   nei   territori   colpiti   dalle  alluvioni  e
          mareggiate dell'autunno 1966".
              - La legge 14 ottobre 1964, n. 1068, reca: "Istituzione
          presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un
          Fondo  centrale  di  garanzia  e modifiche al capo VI della
          legge  25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
          sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12,  comma  4, del
          decreto-legge  29 dicembre  1995,  n.  560, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  26  febbraio  1996,  n.  74
          (Interventi   urgenti   a  favore  delle  zone  colpite  da
          eccezionali   eventi   calamitosi   del  1995  e  ulteriori
          disposizioni   riguardanti  precedenti  alluvioni,  nonche'
          misure urgenti in materia di protezione civile):
              "Art.  12. - 4.  L'art.  4-quinquies  del decreto-legge
          28 agosto  1995,  n.  364,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  27 ottobre  1995,  n.  438, e' sostituito dal
          seguente:
              "Art. 4-quinquies (Conversione dei mutui). - 1. I mutui
          contratti precedentemente alle alluvioni del 5 e 6 novembre
          1994   per  l'esercizio  dell'attivita'  di  impresa  dalle
          imprese  risultate poi danneggiate dagli eventi alluvionali
          in   questione  potranno  essere  convertiti  con  i  mutui
          previsti   per   le  imprese  dagli  articoli  2  e  3  del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35, e
          successive   modificazioni,   nei   limiti  delle  relative
          autorizzazioni  di  spesa,  per il massimo dell'importo dei
          danni  subiti  e  nei  limiti delle garanzie e della durata
          previste ".
              - Il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il
          Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato in data 23 marzo 1995 e' stato
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del 10 aprile 1995, n. 84.
              - Il  decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge  13  luglio 1999, n. 226,
          reca: "Interventi urgenti in materia di protezione civile".
              - Il  testo  dell'art. 18 della legge 7 agosto 1997, n.
          266 (Interventi urgenti per l'economia), e' il seguente:
              "Art.    18. - 1.   Alle   imprese   beneficiarie   dei
          finanzianienti  agevolati  di  cui  agli articoli 2 e 3 del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35, e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni  che  non siano
          inadempienti  nel rimborso dei finanziamenti ottenuti, puo'
          essere  concesso,  a  valere sulle disponibilita' dei fondi
          per  il  concorso  statale nel pagamento degli interessi di
          cui  all'art.  2,  comma  1,  e  all'art. 3, comma 1, dello
          stesso  decreto-legge,  su ciascuna rata di rimborso pagata
          alle  scadenze  previste  nei  piani  di  ammortamento,  un
          contributo  aggiuntivo  tale da ridurre dello 0,5% il tasso
          di interesse agevolato.
              2.   Alle   imprese   beneficiarie   dei  finanziamenti
          agevolati  di  cui  al  comma  1, che non siano in grado di
          pagare  integralmente,  alle  relative scadenze, una o piu'
          rate di rimborso dei finanziamenti ottenuti, e comunque nel
          limite  delle  prime  sei  rate,  puo'  essere  concesso di
          accodare  parzialmente,  con la stessa cadenza prevista nel
          piano  di  ammortamento dei finanziamenti, a condizione che
          abbiano pagato un importo almeno pari al 25% dell'ammontare
          originario delle rate per le prime tre rate e non inferiore
          al 50% per le successive tre rate; in tal caso i contributi
          sono   corrisposti   in   base  al  piano  di  ammortamento
          originario,  fermo  restando  che  le  quote  di contributo
          proporzionali alle percentuali di rate pagate dalle imprese
          alle  scadenze  sono  versate  alle  imprese  stesse per il
          tramite  delle banche finanziatrici, che possono compensare
          tali  quote  di  contributo su richiesta delle imprese, con
          gli  interessi  da  queste  dovuti  in base al contratto di
          finanziamento,  mentre le restanti quote di contributo sono
          di  diretta  spettanza delle banche finanziatrici medesime,
          per  far  si'  che  gli importi da accodare siano pari alle
          quote  non  pagate  delle  rate  agevolate.  Sugli  importi
          accodati, ferma la piena validita' della garanzia dei fondi
          centrali  di  garanzia  di  cui  agli  articoli  2  e 3 del
          decreto-legge  19 dicembre  1994,  n.  691, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  16 febbraio  1995,  n.  35, e
          successive  modificazioni ed integrazioni, sono calcolati a
          carico  delle  imprese  interessi  pari  al  3,5  per cento
          nominale   annuo   posticipato.  Sugli  stessi  importi  e'
          corrisposto  alle  imprese,  per  il  tramite  delle banche
          finanziatrici,  che  possono  compensare  tali importi come
          sopra  previsto,  un  contributo  agli  interessi pari alla
          differenza  tra  la  rata accodata calcolata al tasso fisso
          nominale   annuo   praticato   dalle  banche  finanziatrici
          medesime  e  la stessa rata calcolata al predetto tasso del
          3,5 per cento annuo.
              3.  Gli  oneri  derivanti  dai commi 1 e 2 del presente
          articolo  sono  comunque  contenuti  entro i limiti massimi
          dello  stanziamento  di spesa autorizzato dagli articoli 2,
          comma  1, e 3, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994,
          n.   691,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          16 febbraio 1995, n. 35".
              - Si  riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              "Art.  17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
          adottati   regolamenti  nelle  materie  di  competenza  del
          Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
          legge    espressamente   conferisca   tale   potere.   Tali
          regolamenti,  per  materie  di competenza di piu' Ministri,
          possono  essere  adottati  con  decreti  interministeriali,
          ferma restando la necessita', di apposita autorizzazione da
          parte   della   legge.   I   regolamenti   ministeriali  ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".