IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE

  Vista  la  legge  8  agosto  1991,  n.  264, recante la "Disciplina
dell'attivita'  di  consulenza  per  la  circolazione  dei  mezzi  di
trasporto";
  Visto  l'articolo  10, comma 5, della citata legge, come sostituito
dall'articolo 4, comma 1, della legge 4 gennaio 1994, n. 11, il quale
demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione di stabilire le
modalita'  di  organizzazione  dei  corsi di formazione professionale
destinati ai consulenti per la circolazione dei mezzi di trasporto;
  Ritenuta  la necessita' di disciplinare le modalita' di svolgimento
dei predetti corsi di formazione professionale;
  Visti il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616,  recante norme di "Attuazione della delega di cui all'articolo 1
della legge 22 luglio 1975, n. 382" e il decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  recante  il  "Conferimento  di  funzioni  e  compiti
amministrativi  dello  Stato  alle  regioni  ed  agli enti locali, in
attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
  Viste  la  legge  costituzionale  26  febbraio 1948, n. 2, la legge
costituzionale  26  febbraio  1948,  n. 3, la legge costituzionale 26
febbraio  1948, n. 4, la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,
la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,  il decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nonche' tutte le
relative modifiche e norme di attuazione;
  Sentiti  l'Automobile  club d'Italia e le associazioni di categoria
maggiormente   rappresentative   al  livello  nazionale,  individuate
nell'Unione    nazionale    autoscuole    e   studi   di   consulenza
automobilistica   (U.N.A.S.C.A.)   e  nella  Confederazione  titolari
autoscuole e agenzie d'Italia (CONFEDERTAAI).
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo Stato, le regioni e le province autonome presso la Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  (repertorio  atti n. 639 del 13 aprile
1999);
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva sugli atti normativi nell'adunanaza del 10 gennaio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 1046 del 29 febbraio 2000);

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1

  1.  I  corsi  di  formazione  professionale di cui all'articolo 10,
comma  5,  della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  come  sostituito
dall'articolo  4,  comma  1,  della legge 4 gennaio 1994, n. 11, sono
istituiti  presso ciascuna regione e le province autonome di Trento e
Bolzano, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
  2.  I  corsi  di cui al comma precedente sono posti in essere dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento e Bolzano o da enti
all'uopo  delegati,  sulla  base  dei  principi vigenti in materia di
formazione  professionale  e  tenuto  conto  di  quanto stabilito nel
presente regolamento.
  3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano o gli enti
all'uopo delegati definiscono le sedi presso cui si tengono i corsi e
le sessioni di svolgimento dei corsi medesimi.
    4.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e Bolzano
definiscono  l'ammontare  delle  eventuali  quote di partecipazione a
carico  degli  interessati,  le modalita' di ammissione ai corsi e di
rilascio dell'attestato di frequenza con profitto e dell'attestato di
partecipazione  di  cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento,
programmano  e coordinano la gestione dei corsi ove delegata ad altri
enti.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materie,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art. 10 della legge n. 264/1991, come
          sostituito  dall'art.  4,  comma  1, della legge n. 11/1994
          (recante    norme    di   "Adeguamento   della   disciplina
          dell'attivita'  di consulenza per la circolazione dei mezzi
          di trasporto e della certificazione per conto di terzi") e'
          il seguente:
              "Art.  10  (Disposizioni transitorie). - 1. Coloro che,
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
          esercitano  effettivamente da oltre tre anni, sulla base di
          licenza  rilasciata dal questore ai sensi dell'art. 115 del
          testo  unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, approvato
          con  regio  decreto  18 giugno 1931, n. 773, l'attivita' di
          disbrigo  di  pratiche  automobilistiche  o  gestiscono  in
          regime   di  concessione  o  di  convenzionamento  con  gli
          automobile   club  uffici  di  assistenza  automobilistica,
          conseguono,  a  domanda,  l'autorizzazione  da  parte della
          provincia   anche   in  difetto  del  titolo  di  studio  e
          dell'attestato    di   idoneita'   professionale   previsti
          dall'art. 5.
              2.  Nel  caso  in cui l'attivita' di cui al comma 1 sia
          esercitata    effettivamente   da   almeno   cinque   anni,
          l'attestato  di  idoneita'  professionale di cui all'art. 5
          puo'  essere  ottenuto, a domanda del soggetto interessato,
          anche in difetto del richiesto titolo di studio.
              3.  Coloro  che,  alla  data di entrata in vigore della
          presente   legge,  non  abbiano  maturato  i  tre  anni  di
          esercizio  effettivo  dell'attivita'  di  cui  al  comma  1
          conseguono,  a  domanda,  l'autorizzazione  da  parte della
          provincia   anche   in  difetto  del  titolo  di  studio  e
          dell'attestato    di   idoneita'   professionale   previsti
          dall'art.  5,  purche'  attestino  di  aver frequentato con
          profitto un corso di formazione professionale nella prima o
          nella  seconda  sessione utile. I medesimi soggetti possono
          proseguire  comunque  l'esercizio  dell'attivita'  fino  al
          conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 3.
              4.  Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai
          commi  1  e  3  del  presente  articolo,  si  prescinde dal
          possesso  dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera
          g).
              5.  I  corsi di cui al comma 3 sono organizzati secondo
          le   modalita'  stabilite  con  decreto  del  Ministro  dei
          trasporti,   sentiti   l'Automobile   club  d'Italia  e  le
          associazioni  di  categoria maggiormente  rappresentative a
          livello  nazionale,  senza  oneri  aggiuntivi  a carico del
          bilancio dello Stato".
              - La  legge  n.  382/1975  reca "Norme sull'ordinamento
          regionale    e    sulla   organizzazione   della   pubblica
          amministrazione".
              - La  legge  n.  59/1977 reca "Delega al Governo per il
          conferimento  di  funzioni  e  compiti alle regioni ed enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa".
              - La   legge   costituzionale   n.   2/1948   reca   la
          "Conversione  in  legge  costituzionale dello statuto della
          Regione   siciliana,   approvato  col  regio  decreto-legge
          15 maggio 1946, n. 455".
              - La  legge  costituzionale  n. 3/1948 reca lo "Statuto
          speciale per la Sardegna".
              - La  legge  costituzionale  n. 4/1948 reca lo "Statuto
          speciale per la Valle d'Aosta".
              - La  legge  costituzionale  n. 5/1948 reca lo "Statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige".
              - La  legge  costituzionale  n. 1/1963 reca lo "Statuto
          speciale della regione Friuli-Venezia Giulia".
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.
          670/1972  reca norme di "Approvazione del testo unico delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto Adige".
              - Il  testo  del  comma  3  dell'art. 17 della legge n.
          400/1988 e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Nota all'art. 1:
              -  Per  il  testo dell'art. 10 della legge n. 264/1991,
          come  sostituito  dall'art.  4,  comma  1,  della  legge n.
          11/1994, si veda infra "Note alle premesse".