IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista  la  legge  23  aprile  1959,  n. 189, sull'ordinamento della
Guardia di finanza;
  Vista  la  legge  20  ottobre  1999, n. 380, concernente "Delega al
Governo per l'istituzione del servizio militare femminile";
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e
integrazioni;
  Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142 riguardante il
regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per
la  partecipazione  ai  concorsi  indetti  dal Corpo della Guardia di
finanza,  ai  sensi  dell'articolo  3, comma 6, della legge 15 maggio
1997, n. 127;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  del citato articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del
1988 (nota n. 3-4973 del 10 marzo 2000);
  Ritenuto  che  le  esigenze  di natura sia formativa, connesse allo
status  militare,  che  di impiego che hanno indotto all'adozione del
predetto regolamento sussistano anche con riferimento al personale di
sesso  femminile  da  reclutare nel Corpo della Guardia di finanza ai
sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 20 ottobre 1999, n. 380;
                               Adotta
il seguente regolamento:

                               Art. 1

  Gli  aspiranti di sesso femminile all'arruolamento nella Guardia di
finanza  mediante il concorso ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della
legge  20 ottobre 1999, n. 380, devono essere di eta' non superiore a
35  anni alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande  di  partecipazione.  Tale  limite  di  eta'  si intende gia'
comprensivo  dell'elevazione prevista dallo stesso comma per le prime
immissioni di personale femminile.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 10 aprile 2000
                                                   Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
  Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2000
  Registro n. 1 Finanze, foglio n. 351
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                Note al titolo:
              - La  legge  20 ottobre  1999, n. 380, reca: "Delega al
          Governo, per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile".
              - Il testo dell'art. 1, comma 8, e' il seguente:
              "8.  In  via  transitoria  per i primi tre anni e salvo
          quanto  previsto  dai  commi  6 e 7, le prime immissioni di
          personale  femminile  nelle  Forze armate e nel Corpo della
          Guardia  di  finanza  sono disposte, elevando di tre anni i
          limiti di eta' previsti dalla normativa per gli ufficiali o
          i   sottufficiali,  nonche'  limitatamente  ai  contingenti
          stabiliti  annualmente nell'ambito della pianificazione del
          reclutamento   del   personale   militare,   dal   Capo  di
          Stato maggiore  della  difesa e dal Comandante generale del
          Corpo   della  Guardia  di  finanza,  sentito  il  comitato
          consultivo  di  cui  al  comma 3, mediante reclutamento con
          concorsi  a  nomina  diretta  secondo  quanto  previsto dal
          decreto  legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per
          il  Corpo della Guardia di finanza, secondo le modalita' di
          cui  all'art. 8, commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997,
          n. 85, in quanto applicabili".
              - La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  reca:  "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo".
              - Il testo dell'art. 3, comma 6, e' il seguente:
              "6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e'  soggetta  a limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione".
          Note alle premesse:
              -  La  legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento
          del Corpo della Guardia di finanza".
              -  La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  reca: "Misure
          urgenti  per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
          dei procedimenti di decisione e di controllo".
              -  Il  decreto  ministeriale  23 aprile  1999,  n. 142,
          concerne:  "Regolamento  recante norme per l'individuazione
          dei  limiti  di  eta'  per  la  partecipazione  ai concorsi
          indetti  dal  Corpo  della  Guardia  di  finanza,  ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127".
              - Il  testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio
          1997, n. 127, e' il seguente:
              "6.  La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
          amministrazioni  non  e  soggetta  a  limiti di eta', salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni  connesse  alla  natura  del  servizio o ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione".
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  ed  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie ai competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
              - Per  il  testo  dell'art.  1, comma 8, della legge 20
          ottobre 1999, n. 380, si vedono le note al titolo.
          Nota all'art. 1:
              - Per  il  testo  dell'art.  1,  comma 8 della legge 20
          ottobre 1999, n. 380, si vedono le note al titolo.