IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e, in particolare, l'articolo 5, comma 2; Vista la direttiva n. 1999/39/CE, della Commissione, del 6 maggio 1999, che modifica la direttiva n. 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999; Sentita la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 1. All'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.). Note alle premesse: - L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee". (Legge comunitaria 1995-1997). - L'art. 5, comma 2, della succitata legge, cosi' recita: "2. Fermo restando il disposto dell'art. 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 del presente articolo possono altresi', per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive, anche se precedentemente trasposte, di cui le direttive comprese nell'allegato C costituiscono la modifica, l'aggiornamento od il completamento". - La direttiva n. 1999/39/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. L 124 del 18 maggio 1999. - La direttiva n. 96/5/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. L 049 del 28 febbraio 1996. - Il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini". - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, reca: "Attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari". Note all'art. 1: - Per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128, vedi le note alle premesse. - Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del succitato decreto del Presidente della Repubblica, cosi' come modificato dal presente decreto, cosi' recita: "3. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) lattanti: i soggetti di meno di dodici mesi di eta'; b) bambini: i soggetti di eta' compresa tra uno e tre anni; b-bis) residuo di antiparassitario: il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti a base di cereali e negli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, compresi i suoi metaboliti ed i prodotti della sua degradazione o reazione".