IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  dell'Avvocatura
dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611,  e
successive modificazioni ed in particolare l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 1 della legge 23 novembre 1966, n. 1035; 
  Vista la legge 3  aprile  1979,  n.  103,  ed  in  particolare  gli
articoli 4, 5 e 19, comma 2; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487, successivamente modificato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; 
  Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
che ha escluso i limiti di eta' per  la  partecipazione  ai  pubblici
concorsi,     salvo     deroghe     stabilite     con     regolamenti
dell'Amministrazione interessata; 
  Considerato che le esigenze connesse  alla  natura  delle  funzioni
attribuite dalla legge ai procuratori dello Stato, nonche' la  stessa
articolazione e lo sviluppo della loro carriera,  che  postulano  una
permanenza per determinati periodi nelle varie classi di stipendio  e
nella qualifica, anche per evidenti scopi formativi ed  ai  fini  del
conferimento della nomina ad avvocato  dello  Stato,  consigliano  di
reintrodurre una norma limitativa dell'accesso al  concorso  relativa
all'eta'; 
  Ritenuto  in  virtu'  delle  sopracitate  considerazioni  di  dover
provvedere, ai fini della partecipazione al concorso per  procuratore
dello Stato, all'adozione del limite di eta' di anni quaranta; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                           Limite di eta' 
 
  1. Per l'ammissione al concorso  per  procuratore  dello  Stato,  i
candidati non debbono aver superato l'eta' di anni quaranta alla data
di scadenza del termine  stabilito  nel  bando  di  concorso  per  la
presentazione delle domande di ammissione. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 13 aprile 2000 
 
                                               Il Presidente: D'Alema 
 
Visto, il Guardasigilli: Diliberto 
  Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2000 
  Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 317 
 
          Note alle premesse: 
              - Il regio decreto 30 ottobre 1933,  n.  1611,  recante
          norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in  giudizio
          dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del  12
          dicembre 1933; 
              -  La  legge  23  novembre  1966,  n.   1035,   recante
          modificazioni sull'ordinamento dell'Avvocatura dello  Stato
          e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 308  del  7
          dicembre 1966. Si riporta il testo dell'art. 1: 
              "Art. 1.  -  La  laurea  in  giurisprudenza  e'  titolo
          sufficiente per l'ammissione al concorso per  la  nomina  a
          procuratore aggiunto. 
              Nel  primo  anno  di   esercizio   delle   funzioni   i
          procuratori aggiunti sono abilitati alla assistenza  legale
          ed alla difesa limitatamente alle  cause  che  si  svolgono
          dinanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione". 
              -  La  legge  3  aprile  1979,  n.   103,   concernente
          "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato" e'
          stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  9
          aprile 1979. Si riporta il testo degli articoli 4, 5 e  19,
          secondo comma: 
              "Art. 4.  -  La  nomina  ad  avvocato  dello  Stato  e'
          conferita  a  seguito  di  concorso  per  esame  teorico  e
          pratico, al quale possono partecipare, purche' non  abbiano
          superato il quarantacinquesimo anno di eta': 
                1) i procuratori dello Stato con almeno due  anni  di
          effettivo servizio; 
                2) i magistrati dell'ordine giudiziario  che  abbiano
          conseguito  la  nomina  ad  aggiunto   giudiziario   ed   i
          magistrati   della   giustizia   militare   di    qualifica
          equiparata; 
                3) i magistrati amministrativi; 
                4) gli avvocati iscritti all'albo da almeno un anno; 
                5) i dipendenti dello  Stato  appartenenti  ai  ruoli
          delle  carriere  direttive  con  almeno  cinque   anni   di
          effettivo servizio, i quali  abbiano  superato  l'esame  di
          abilitazione all'esercizio della professione di procuratore
          legale; 
                6) i professori universitari di materie giuridiche di
          ruolo o  stabilizzati  e  gli  assistenti  universitari  di
          materie giuridiche, appartenenti al ruolo  ad  esaurimento,
          che   abbiano   superato   gli   esami   di    abilitazione
          all'esercizio della professione di procuratore legale; 
                7) i dipendenti di ruolo delle  regioni,  degli  enti
          locali, degli enti pubblici a carattere nazionale,  assunti
          mediante pubblici concorsi e  con  almeno  cinque  anni  di
          effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale
          legale,  che  abbiano  superato  l'esame  di   abilitazione
          all'esercizio della professione di procuratore legale. 
              L'art. 31 del testo unico approvato con  regio  decreto
          30 ottobre 1933, n. 1611, e' abrogato". 
              "Art. 5. - Per ogni tre posti che  si  rendono  vacanti
          nella qualifica di avvocato dello  Stato,  un  posto  viene
          accantonato  per  essere  conferito  previo   giudizio   di
          promovibilita' e secondo l'ordine  di  merito,  determinato
          dal Consiglio di cui all'art. 21 della presente  legge,  ai
          procuratori dello Stato i quali alla data del provvedimento
          che indice lo scrutinio abbiano conseguito un'anzianita' di
          otto anni nella qualifica. 
              Gli altri posti di avvocato dello Stato, sono conferiti
          mediante concorso, per esame, ai sensi  dell'art.  4  della
          presente legge. 
              Qualora, alla data di emanazione del  provvedimento  di
          cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per  il
          conferimento mediante giudizio  di  promovibilita'  risulti
          superiore  al  numero  dei  procuratori  aventi  titolo   a
          parteciparvi,   i   posti   eccedenti   sono    considerati
          disponibili  per  il  conferimento  mediante  concorso  per
          esame". 
              "Art. 19. - I procuratori dello Stato provvedono  anche
          al servizio di procura per le cause trattate dagli avvocati
          e  dagli  altri  procuratori  dello   Stato,   secondo   le
          disposizioni dei dirigenti degli uffici, cui sono addetti". 
              - Il comma 3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi",  e'  stato
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n. 185 del 9 agosto 1994, ed e' stato  modificato
          con decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre
          1996, n. 693. 
              - La legge 15 maggio 1997, n. 127, e' stata  pubblicata
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  113
          del 17  maggio  1997.  L'art.  3,  comma  6,  dispone:  "La
          partecipazione   ai   concorsi   indetti    da    pubbliche
          amministrazioni non e' soggetta a  limiti  di  eta',  salvo
          deroghe    dettate    da    regolamenti    delle    singole
          amministrazioni connesse alla  natura  del  servizio  o  ad
          oggettive necessita' dell'amministrazione".