IL MINISTRO DELLE FINANZE

  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Vista   la   legge   22   dicembre   1957,   n.  1293,  concernente
l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958,
n. 1074, con il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione
della citata legge 22 dicembre 1957, n. 1293;
  Vista  la  legge  10  dicembre 1975, n. 724, sull'importazione e la
commercializzazione    all'ingrosso    dei    tabacchi   lavorati   e
modificazioni  alle  norme  sul  contrabbando  dei tabacchi esteri, e
successive modificazioni;
  Vista  la  legge  7 marzo 1985, n. 76, che disciplina il sistema di
imposizione    fiscale    sui   tabacchi   lavorati,   e   successive
modificazioni;
  Visto l'articolo 11 della legge 25 marzo 1989, n. 190, concernente,
tra  l'altro, la vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e
vendita di generi di monopolio da parte della Guardia di finanza;
  Visto  il  decreto-legge  30  agosto 1993, n. 331, convertito dalla
legge   29   ottobre   1993,   n.   427,  concernente,  tra  l'altro,
l'armonizzazione   delle  disposizioni  in  materia  di  imposte  sui
tabacchi  lavorati  con  quelle recate da direttive CEE, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  9  luglio 1998, n. 283, istitutivo
dell'Ente  tabacchi  italiani  che  svolge  le attivita' produttive e
commerciali  gia' riservate o comunque attribuite all'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e che riserva allo Stato le funzioni e
le  attivita'  di  interesse  generale  gia' affidate o conferite per
effetto di disposizione di legge all'Amministrazione medesima;
  Considerato  che le attivita' trasferite all'Ente tabacchi italiani
concernenti  la  produzione,  distribuzione  e  vendita  dei tabacchi
lavorati,  devono  essere  assoggettate alla vigilanza e al controllo
fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria;
  Considerato  che  alla medesima vigilanza e controllo devono essere
assoggettate  le  attivita'  di  distribuzione  e vendita di tabacchi
lavorati  che possono essere esercitate da altri soggetti privati nel
territorio della Repubblica italiana;
  Visto l'articolo 5 del citato decreto legislativo 9 luglio 1998, n.
283, in forza del quale per quanto non specificamente stabilito dagli
articoli  1,  2 e 3 si provvede con regolamenti a norma dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  proprio decreto 22 febbraio 1999, n. 67, con il quale e'
stato adottato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione
ed  il  regime  dei  depositi  fiscali  e  la circolazione nonche' le
attivita'  di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i
tabacchi lavorati;
  Visto   il   proprio  decreto  1o  giugno  1999,  n.  202,  recante
modificazione al decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67;
  Considerato   che  gli  adempimenti  previsti  dal  citato  decreto
ministeriale  22 febbraio 1999, n. 67, non sono applicabili dall'Ente
tabacchi   italiani  nella  fase  transitoria  di  completamento  del
riassetto   del  sistema  distributivo  le  cui  misure  fondamentali
verranno  realizzate  entro  il  30  giugno  2002, e che in tale fase
transitoria   possono   essere   sostituiti   dall'osservanza   delle
disposizioni    amministrative   e   contabili   gia'   vigenti   per
l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  che offrono le
necessarie garanzie sotto il profilo della tutela fiscale;
  Considerato  che  il riassetto del sistema distributivo, secondo le
linee  guida  del  piano  industriale  di  ristrutturazione aziendale
approvate   dal   Consiglio  di  amministrazione  dell'Ente  tabacchi
italiani,  comporta,  tra  l'altro,  la modifica dell'attuale sistema
incentrato  sulla  dotazione  ai magazzini di vendita con conseguenti
riflessi  sugli  adempimenti  amministrativi e contabili rilevanti ai
fini fiscali e che, pertanto, tali adempimenti devono essere eseguiti
sotto la vigilanza dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata,  a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 3-10161/UCL del 7 giugno 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  L'articolo 18 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67,
e'  sostituito  dal  seguente:  "1.  In  relazione all'evoluzione dei
sistemi   informatici   e   telematici  in  dotazione  ai  depositari
autorizzati e all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con
provvedimento  del  direttore generale dell'Amministrazione medesima,
da  pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
vengono   determinate   e   aggiornate   le   modalita'  tecniche  di
contabilizzazione  e  di  comunicazione  dei  dati contabilizzati dei
tabacchi lavorati sottoposti ad accisa.
  2.  I  nuovi  adempimenti  derivanti  dalle disposizioni recate dal
presente  decreto,  ad  eccezione di quelli prescritti dagli articoli
14,  15,  16  e  17,  sono  eseguiti  dai  depositi fiscali dell'Ente
tabacchi  italiani e da quelli delle societa' per azioni in cui sara'
trasformato  l'Ente  ai  sensi  dell'articolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 9 luglio 1998, n. 283, entro il 30 giugno 2002.
  3.  La  circolazione  dei tabacchi lavorati di produzione nazionale
sul  cui  condizionamento  non  e' applicato il contrassegno di Stato
previsto  dall'articolo 14 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999,
n.  67,  fabbricati  entro  il  30  giugno  2000,  e' ammessa fino ad
esaurimento delle scorte.
  4.  I depositi fiscali indicati nel comma 2, continuano ad operare,
fino all'esecuzione degli adempimenti di cui allo stesso comma 2, con
le  procedure  amministrative  e  contabili  in  precedenza applicate
dall'Amministrazione  dei  monopoli  di Stato, e sono assoggettati ai
controlli  previsti  dall'articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  14  ottobre  1958, n. 1074, concernente il regolamento di
esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sull'organizzazione
dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.
  5. Per consentire l'esercizio dei controlli previsti dal comma 4, i
depositi   fiscali  comunicano  mensilmente  all'Amministrazione  dei
monopoli  di  Stato,  per  ciascun  magazzino di vendita, l'ammontare
delle  relative  dotazioni  ricevute  ai  sensi dell'articolo 5 della
legge  22  dicembre  1957,  n.  1293.  Le  eventuali  modifiche delle
dotazioni  stesse  sono  comunicate entro cinque giorni. Le modifiche
che comportano la restituzione delle dotazioni da parte dei magazzini
di  vendita  sono previamente comunicate all'Amministrazione autonoma
dei   monopoli   di   Stato   e  sono  adottate  sotto  la  vigilanza
dell'Amministrazione  stessa  secondo  criteri  stabiliti con decreto
direttoriale.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 9 giugno 2000
                                               Il Ministro: Del Turco
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2000
  Registro n. 3 Finanze, foglio n. 60
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
                              Note alle premesse:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11  della legge 25
          maggio 1989, n. 190 (Disposizioni sulla revisione dei ruoli
          degli   ufficiali,   sull'incremento   degli   organici   e
          sull'impiego della Guardia di finanza, nonche' sulla durata
          in  carica  del  comandante  in  seconda  del Corpo e sulla
          vigilanza  ed  il  controllo  in  tema  di  distribuzione e
          vendita di generi di monopolio);
              "Art.  11. - 1. L'attivita' di vigilanza e di controllo
          sulla  fabbricazione,  sul trasporto, sulla distribuzione e
          sulla  vendita  dei  generi  di  monopolio e' affidata alla
          Guardia  di  finanza,  nel  quadro della tutela del gettito
          erariale derivante dai monopoli fiscali.
              2.  Le  modalita' secondo le quali dovranno svolgersi i
          servizi di cui al comma 1, sono determinate con decreto del
          Ministro  delle  finanze, sentiti il comando generale della
          Guardia   di   finanza  e  l'Amministrazione  autonoma  dei
          monopoli di Stato.
              3.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione  autonoma dei
          monopoli    di    Stato    tutti    gli    oneri   connessi
          all'addestramento,  all'accasermamento  ed  all'impiego del
          personale  per  le attivita' di cui al comma 1. Al relativo
          onere,  che  non  potra' superare per gli anni 1989, 1990 e
          1991  lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione
          degli  stanziamenti  dei  capitoli 191 e 193 dello stato di
          previsione  della  spesa  dell'Amministrazione autonoma dei
          monopoli di Stato per i suddetti anni.
              4.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare
          le relative variazioni di bilancio".
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1998, n. 283:
              "Art.  5  (Disposizioni di attuazione). - 1. Per quanto
          non  specificamente  stabilito  dagli articoli 1, 2 e 3, si
          provvede  con  regolamenti  a  norma dell'art. 17, comma 3,
          della   legge  23  agosto  1988,  n.  400,  o  con  singoli
          provvedimenti del Ministro delle finanze".
              - Il  testo  vigente dell'art. 17, comma 3, della legge
          n.   400/1988   (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
          e' il seguente:
              "Art.  17. - 3. Con decreto ministeriale possono essere
          dotati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro
          o  di  autorita'  sottordinate al Ministro, quando la legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 14, 15, 16 e 17
          del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n.
          67:
              "Art.  14  (Contrassegni  di  legittimazione).  - 1. La
          circolazione  dei tabacchi lavorati fabbricati o introdotti
          nel  territorio  della  Repubblica italiana, con esclusione
          dei  prodotti  esenti  di cui all'art. 15 del decreto-legge
          30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  29 ottobre  1993,  n.  427,  o rientranti nei
          regimi   particolari   di   cui   all'art.  16  del  citato
          decreto-legge,   e'   legittimata   dall'applicazione,  sui
          singoli condizionamenti, di apposito contrassegno di Stato.
          Le   caratteristiche   dei   contrassegni,  il  prezzo,  le
          modalita'  di  consegna, rendicontazione e restituzione dei
          medesimi  nonche'  della  prestazione  della garanzia, sono
          previsti   dal   decreto   ministeriale   26 luglio   1983,
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1983, n.
          224, e successive modificazioni".
              "Art.  15  (Circolazione  intracomunitaria tra depositi
          fiscali).  -  1. La circolazione intracomunitaria in regime
          sospensivo  dei  tabacchi  lavorati  avviene con scorta dei
          seguenti documenti:
                a) "documento di accompagnamento accise (mod. DAA) di
          cui  al  regolamento  (CEE)  n.  2719/92  della Commissione
          dell'11 settembre 1992 e successive modificazioni;
                b) carnet  Tir  o  Ata,  qualora tale documento venga
          utilizzato  per  le  spedizioni  effettuate da Stati membri
          verso   altri   Stati   membri   o   un   Paese   Efta  con
          attraversamento di Paesi terzi;
                c) documento   amministrativo   unico   nel  caso  di
          spedizioni    effettuate   fra   gli   Stati   membri   con
          attraversamento  di Paesi Efta, ovvero di spedizioni da uno
          Stato  membro  verso  un Paese Efta, vincolati al regime di
          transito comunitario interno".
              "Art.  16  (Circolazione  sul  territorio nazionale tra
          depositi  fiscali). -  1. La circolazione interna in regime
          sospensivo  dei  tabacchi  lavorati  avviene con scorta del
          documento  di  accompagnamento  tabacchi  lavorati che puo'
          consistere:
                a) in un documento amministrativo di accompagnamento,
          qualora  sia  conforme  al  modello allegato al regolamento
          (CEE) n. 2719/92 della Commissione dell'11 settembre 1992 e
          successive modificazioni;
                b)  ovvero in un documento commerciale, redatto su un
          modello  di  tipo  diverso dal precedente, a condizione che
          contenga  le  stesse informazioni previste per il documento
          amministrativo.
              2. Il documento di accompagnamento tabacchi lavorati si
          compone  di  quattro  esemplari,  recanti  lo stesso numero
          identificativo, cosi' destinati:
                a) l'esemplare n. 1 e' conservato dallo speditore;
                b) l'esemplare  n. 2 scorta la merce ed e' conservato
          dal destinatario;
                c) l'esemplare  n. 3 scorta la merce fino a destino e
          viene  restituito  allo  speditore  con  l'attestazione  di
          ricezione dei prodotti redatta e firmata dal destinatario o
          da  un  suo  rappresentante per l'appuramento del buon fine
          della  spedizione  da parte dello speditore. L'attestazione
          di  ricezione e' soggetta al visto dell'ufficio finanziario
          o  del competente ufficio territoriale dell'Amministrazione
          autonoma dei monopoli di Stato;
                d) l'esemplare n. 4 scorta la merce e viene trasmesso
          dal  destinatario all'Amministrazione autonoma dei monopoli
          di Stato.
              3.  Il  trasferimento  in regime sospensivo di tabacchi
          lavorati tra depositi fiscali e' preventivamente comunicato
          dallo  speditore  e confermato all'arrivo dal destinatario,
          entro   lo   stesso   giorno   di  ricezione  della  merce,
          all'Anministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
              "Art. 17 (Circolazione dei prodotti ad accisa assolta).
          -  1.  La  circolazione  dei  tabacchi  lavorati immessi in
          consumo  e'  accompagnata  da  una  copia della bolletta di
          vendita di cui all'art. 9, comma 6".
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto
          legislativo 9 luglio 1998, n. 283:
              "Art.  1  (Istituzione  e  compiti dell'Ente). - 6. Non
          prima di dodici e non oltre ventiquattro mesi dalla data di
          insediamento   del  consiglio  di  amministrazione  di  cui
          all'art.  2,  con  deliberazione dello stesso consiglio, e'
          disposta la trasformazione dell'Ente in una o piu' societa'
          per   azioni.   In   caso   di  mancata  adozione  di  tale
          provvedimento,   il  Ministro  delle  finanze  proroga  con
          decreto,  per  non  piu'  di tre mesi, il termine di cui al
          primo  periodo,  eventualmente nominando un commissario per
          gli  adempimenti  relativi alla predetta trasformazione. In
          caso di mancata trasformazione dell'Ente nel termine ultimo
          previsto  dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su
          proposta   del   Ministro   delle   finanze,   dispone   la
          trasformazione  dell'Ente  con  propria  deliberazione, che
          invia  al  Parlamento  per  acquisire  il preventivo parere
          delle  competenti commissioni parlamentari che si esprimono
          entro quarantacinque giorni; decorso tale termine il parere
          si  intende  espresso  in  senso  favorevole.  All'atto del
          collocamento  sul  mercato delle azioni delle societa' deve
          essere  prevista  la  riserva  di  una  parte  delle stesse
          all'azionariato diffuso".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del decreto del
          Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074:
              "Art.  9  (Vigilanza  sui  servizi  di  distribuzione e
          vendita   -  Verifiche  -  Ispezioni  -  Controlli).  -  Il
          funzionario  preposto  all'Ispettorato compartimentale deve
          assicurare  l'efficienza  della organizzazione del servizio
          di   distribuzione   e  vendita  vigilando  sui  dipendenti
          depositi,  sulle sezioni vendita dei depositi, magazzini di
          vendita e rivendite, eseguendo a questo fine, sopralluoghi,
          ispezioni  e verifiche. Le verifiche riflettono lo stato di
          conservazione  dei  generi, la integrita' delle scorte, dei
          valori, dei materiali e tutto lo svolgimento amministrativo
          e     contabile     del     servizio,    compreso    quello
          contravvenzionale.  Il funzionario preposto all'Ispettorato
          compartimentale   deve,  di  regola,  compiere  almeno  una
          verifica per ciascun esercizio finanziario nei depositi dei
          generi di monopolio, nelle sezioni di vendita dei depositi,
          nelle  rivendite  di  Stato  e nei magazzini di vendita. Da
          tale obbligo puo' essere, eccezionalmente, dispensato dalla
          direzione   generale  che,  in  tal  caso,  incarica  della
          verifica  ordinaria  altro funzionario amministrativo della
          direzione generale o dell'Ispettorato.
              Dispone  che  in  ciascun  esercizio  finanziario venga
          compiuta  almeno  una  verifica  straordinaria alle sezioni
          vendita  dei  depositi,  ai  magazzini  di  vendita ed alle
          rivendite   di   Stato   dal   funzionario   amministrativo
          dell'Ispettorato a cio' designato dalla direzione generale.
          Compie,   inoltre,  verifiche  straordinarie,  ispezioni  e
          controllo speciali ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne
          sia  incaricato  dalla direzione generale. Per la vigilanza
          sul   servizio   delle  rivendite  si  avvale,  di  regola,
          dell'opera  della Guardia di finanza, secondo le istruzioni
          emanate dalla direzione generale di concerto con il comando
          generale del Corpo.
              - Si  riporta  parte  del testo dell'art. 5 della legge
          22 dicembre 1957, n. 1293:
              "Art.  5  (Attribuzioni  dei  magazzini  di  vendita  -
          Gestione).  - (Omissis) I magazzini sono gestiti in appalto
          da  privati che ricevono una dotazione a titolo di deposito
          e  che  devono  prestare  cauzione,  nella  misura e con le
          modalita' stabilite dal regolamento. (Omissis)".