IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'articolo 37 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive
modifiche ed integrazioni;
  Visti  i  regolamenti  CEE  n.  571/88  del  29  febbraio  1988,  e
successive modificazioni, n. 357/79 del 5 febbraio 1979, e successive
modificazioni, n. 2186 del 22 luglio 1993;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 marzo 2000;
  Sentita  la  Conferenza  unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
  Consultato il Garante per la protezione dei dati personali;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 maggio 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro delle
politiche  agricole e forestali e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
                              Obiettivi

  1.  Il  quinto  censimento  generale dell'agricoltura, che ha luogo
nell'anno 2000, ha gli obiettivi di:
a) fornire  informazioni aggiornate sul sistema agricolo, forestale e
   zootecnico;
b) assolvere  agli  obblighi di rilevazione stabiliti dal regolamento
   CEE  n.  571/88  del 29 febbraio 1988 e successive modificazioni e
   dal  regolamento  CEE  n.  357/79 del 5 febbraio 1979 e successive
   modificazioni;
c) aggiornare  e  completare  il  registro  statistico  delle imprese
   agricole,  istituito  ai  sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22
   luglio 1993.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Nota al titolo:
              Per  il  testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999,
          n. 144, vedasi in note alle premesse.
          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione,  e' il
          seguente:
                "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  Le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice il "referendum" popolare nel casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nel  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              - Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400 (in Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214),  recante  "Disciplina  dell'attivita'  di  governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri",
          e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti  di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali".
              - Il  testo dell'art. 37 della legge 17 maggio 1999, n.
          144  (in  Gazzetta  Ufficiale,  22 maggio  1999,  n.  118),
          recante  "Misure  in  materia  di  investimenti,  delega al
          Governo  per  il riordino degli incentivi all'occupazione e
          della    normativa    che   disciplina   l'INAIL,   nonche'
          disposizioni  per il riordino degli enti previdenziali", e'
          il seguente:
              "Art.  37 (Disposizioni in materia di censimenti). - 1.
          L'ISTAT   provvede  all'esecuzione  del  quinto  Censimento
          generale   dell'agricoltura,  che  avra'  luogo  nel  corso
          dell'anno  2000,  allo  scopo  utilizzando  le risorse gia'
          autorizzate  dalla  tabella C della legge 23 dicembre 1998,
          n. 449.
              2.  Con  appositi  regolamenti  da  emanare,  ai  sensi
          dell'articolo  17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente
          della  Repubblica  su proposta del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri, di concerto con i Ministri di volta in volta
          competenti  a  seconda  del  tipo di rilevazione censuaria,
          sentita   la   Conferenza   unificata  di  cui  ai  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281,  sono definiti, nel
          rispetto  degli  obblighi  di  rilevazione  derivanti dalla
          normativa nazionale e comunitaria il campo di osservazione,
          i   criteri   per  l'affidamento  di  fasi  di  rilevazioni
          censuarie  ad  enti  ed  organismi  pubblici  e  privati, i
          soggetti  tenuti  all'obbligo  di risposta, le modalita' di
          esecuzione  per tutti i censimenti, di diffusione dei dati,
          di   fornitura   agli   organismi  del  Sistema  statistico
          nazionale  (SISTAN)  dei dati elementari non nominativi, le
          modalita'  per  il  confronto dei dati dei censimenti della
          popolazione   con   i   dati  delle  anagrafi  comunali.  I
          regolamenti disciplinano altresi':
                a) l'attribuzione    agli   organismi   del   SISTAN,
          incaricati  di  svolgere le operazioni di censimento, di un
          contributo forfettario per le spese di rilevazione e per le
          spese generali e di coordinamento tecnico;
                b) il  conferimento  da  parte  degli  organismi  del
          SISTAN,  competenti  a  svolgere  attivita' di rilevazione,
          dell'incarico  di  rilevatore e di coordinatore a personale
          dipendente o non dipendente nonche' le caratteristiche ed i
          contenuti  minimi  delle  prestazioni richieste che saranno
          coperte  da  assicurazione  e  retribuite  con  un compenso
          determinato in base al numero di unita' rilevate e ad altri
          elementi   che   differenziano  le  prestazioni,  quali  la
          dispersione  territoriale  e  la complessita' aziendale, ed
          erogato,  per il personale dipendente, secondo i rispettivi
          contratti collettivi nazionali di lavoro;
                c) le  modalita'  di assunzione da parte dell'ISTAT e
          delle   camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
          agricoltura di personale con contratto a tempo determinato,
          anche in deroga ai limiti previsti dai contratti collettivi
          nazionali   di   lavoro,   ovvero   con   altre   tipologie
          contrattuali  previste  per  le  amministrazioni pubbliche,
          ovvero  il  ricorso  alla  collaborazione  professionale di
          soggetti   esterni,   ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29,   e  successive
          modificazioni,  per il periodo strettamente necessario allo
          svolgimento delle operazioni censuarie;
                d) l'utilizzazione,    da   parte   degli   organismi
          incaricati  delle attivita' di rilevazione, di rilevatori e
          coordinatori  non  dipendenti,  secondo  le tipologie delle
          collaborazioni   professionali   previste   dai   contratti
          collettivi nazionali di lavoro, ovvero della collaborazione
          coordinata  e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale;
                e) le  modalita' di diffusione dei dati relativi alla
          struttura socio-demografica, economica ed occupazionale con
          frequenza inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione
          risulti  necessaria  al  fine  di  soddisfare  le  esigenze
          conoscitive   di   carattere  internazionale,  comunitario,
          nazionale/i  e  locale,  fatto  salvo quanto previsto dalla
          normativa a tutela dei dati sensibili.
              3.   Per  l'esecuzione  di  tutti  i  censimenti  resta
          confermata  l'estensione  dell'ISTAT  delle disposizioni di
          cui  al  comma  1 dell'art. 2 ed al terzo comma dell'art. 5
          della   legge   13 luglio   1966.   n.  559,  e  successive
          modificazioni.
              4.  Gli  oneri  di spesa previsti dal presente articolo
          restano a carico delle risorse destinate ai censimenti".
              - Il  decreto  legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (in
          Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1989, n. 222), reca: "Norme
          sul  Sistema  statistico nazionale e sulla riorganizzazione
          dell'Istituto  nazionale  di statistica, ai sensi dell'art.
          24 della legge 23 agosto 1988, n. 400".
              - Il  regolamento  CEE  n.  571/1988  del Consiglio del
          29 febbraio  1988  (in Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1988 n. L
          056),    reca   norme   sull'organizzazione   di   indagini
          comunitarie  sulla  struttura  delle  aziende  agricole nel
          periodo 1988/1997.
              - Il  regolamento  CEE  n.  357/1979  del Consiglio del
          5 febbraio  1979  (in Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1979, n. L
          054), reca norme sulle indagini statistiche sulle superfici
          viticole.
              - Il  regolamento  CEE  n.  2186/1993 del Consiglio del
          22 luglio  1993  (in Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1993, n. L
          196),   reca  norme  sul  coordinamento  comunitario  dello
          sviluppo   dei   registri  di  imprese  utilizzati  a  fini
          statistici.
              - Il  decreto  legislativo  28 agosto  1991, n. 281 (in
          Gazzetta  Ufficiale  30 agosto  1997,  n.  202), reca norme
          sulla  "Definizione  e ampliamento delle attribuzioni della
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano ed
          unificazione,  per  le  materie  ed  i compiti di interesse
          comune  delle  regioni, delle province e dei comuni, con la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali".
          Nota all'art. 1:
              - Per  i  regolamenti  CEE  ivi citati, si veda in note
          alle premesse.