IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440,  recante  nuove
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con  regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827; 
  Visto l'articolo 6 del decreto legislativo  28  dicembre  1998,  n.
496, recante disposizioni per la  razionalizzazione  delle  procedure
contrattuali della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10,  della
legge 27 dicembre 1997, n. 449; 
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,  e  successive
modificazioni  ed   integrazioni,   recante   disposizioni   per   la
razionalizzazione    dell'organizzazione    delle     amministrazioni
pubbliche; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 agosto 1999; 
  Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  richiamata  legge  23  agosto
1988, n. 400, con nota n. U.L./2713/D.IX.124/3 del 2 novembre 1999; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  E'  approvato  l'annesso  capitolato  generale  d'oneri  per  i
contratti   stipulati   dall'Amministrazione   della   difesa,    che
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. I  capitolati  d'oneri  precedentemente  approvati,  concernenti
l'attivita' contrattuale dell'Amministrazione della difesa continuano
a trovare applicazione limitatamente  ai  contratti  stipulati  o  in
essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
  3. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese
successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
  Roma, 14 aprile 2000 
 
                                              Il Ministro: Mattarella 
 
Visto, il Guardasigilli: Fassino 
  Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2000 
  Registro n. 2 Difesa, foglio n. 279 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
          recante  "Nuove   disposizioni   sull'amministrazione   del
          patrimonio e sulla contabilita' generale dello  Stato",  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  novembre  1923,  n.
          275. 
              - Il testo del regio decreto 23 maggio  1924,  n.  827,
          recante "Regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e
          per la contabilita' generale dello  Stato",  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 139, supplemento
          ordinario. 
              - Il testo  dell'art.  6  del  decreto  legislativo  28
          dicembre 1998, n.  496,  recante  "Razionalizzazione  delle
          procedure contrattuali della Amministrazione della  difesa,
          a norma dell'art. 54, comma 10,  della  legge  27  dicembre
          1997, n.  449",  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  22
          gennaio 1999, n. 7, e' il seguente: 
              "Art.  6  (Disposizioni  in   materia   di   capitolati
          d'oneri). - 1. I capitolati d'oneri generali e  particolari
          per i servizi e le forniture militari  sono  approvati  dal
          Ministro della difesa, con proprio decreto, e comunicati aI
          Parlamento  affinche'  siano  trasmessi   alle   competenti
          commissioni  parlamentari.  Essi  sono   pubblicati   nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana". 
              - Il testo del decreto legislativo 3 febbraio 1993,  n.
          29, e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
          "Razionalizzazione        dell'organizzazione         delle
          amministrazioni pubbliche e revisione della  disciplina  in
          materia di pubblico impiego, a  norma  dell'art.  2,  della
          legge  23  ottobre  1992,  n.  42l",  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 6  febbraio  l993,  n.  30,  supplemento
          ordinario. 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400,  concernente  "Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente: 
              "3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge,
          i regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".