IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 22 della legge 24 novembre 1999, n. 468;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 giugno 2000;
  Sulla proposta del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1
                       Finalita' e definizioni

  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  coordinamento  e
l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al  capo I della legge 24
novembre 1999, n. 468.
  2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per  "legge"  la  legge  21  novembre  1991,  n. 374, e successive
   modificazioni;
b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;
c) per "Ministro" il Ministro della giustizia.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazioni   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              -  Il  capo I della legge 24 novembre 1999, n. 468 (per
          l'argomento,  vedasi  in  note  alle  premesse),  concerne:
          "Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374".
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              "Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il "referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica  i trattati internazionali previa, quando occorre,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica".
              -  Il  testo dell'art. 22 della legge 24 novembre 1999,
          n.  468  (Modifiche  alla  legge  21 novembre 1991, n. 374,
          recante  istituzione del giudice di pace. Delega al Governo
          in  materia  di  competenza  penale  del  giudice di pace e
          modifica  dell'art. 593 del codice di procedura penale), e'
          il seguente:
              "Art. 22 (Norma di coordinamento e di attuazione). - 1.
          Entro  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  con  regolamento adottato ai sensi
          dell'art.  17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          e  successive  modificazioni,  sono  emanate  le  norme  di
          coordinamento  e di attuazione delle disposizioni di cui al
          capo I".
              -  Il  testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa)".
          Note all'art. 1:
              - Per il capo I della citata legge 24 novembre 1999, n.
          468, vedasi in nota al titolo.
              -  La  legge  21 novembre  1991,  n. 374, disciplina la
          istituzione del giudice di pace.