IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561; Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1237, concernente la ratifica ed esecuzione della convenzione dell'organizzazione meteorologica mondiale conclusa a Washington l'11 ottobre 1947; Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960 e atti internazionali successivi; Visto l'articolo 3, primo comma, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145; Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, ed in particolare l'articolo 8 recante modifiche agli articoli 731 e 735 del codice della navigazione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2000, n. 163/99; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000; Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Obbligo della licenza e delle abilitazioni per il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente 1. Il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) deve essere titolare di licenza di operatore di servizio informazioni aeronautiche, rilasciata dall'Ente stesso secondo le modalita' fissate dal presente regolamento e comunque sotto la vigilanza e sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione. 2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche di attuazione del presente regolamento. 3. Restano salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di certificazione del personale militare addetto al servizio pubblico di informazione al volo.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'articolo 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo della legge 6 marzo 1948, n. 616, recante "Approvazione della Convenzione internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1948, n. 131. - Il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, recante "Ratifica ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs.Lgt. 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156. - Il testo della legge 21 novembre 1950, n. 1237, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, conclusa a Washington l'11 ottobre 1947" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1951, n. 54. - Il testo della legge 20 dicembre 1995, n. 575, recante "Adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1996, n. 4, s.o. - Il testo dell'articolo 3, primo comma, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante "Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale" (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1981, n. 110) e' il seguente: "Art. 3. (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede: a) - g) (Omissis); h) al reclutamento e, direttamente o indirettamente, alla formazione ed all'addestramento del personale da impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza al volo, al rilascio delle relative licenze ed abilitazioni nonche' al movimento del personale secondo le esigenze dei servizi di assistenza al volo; restano ferme le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di licenze ed abilitazioni del personale militare sempre che le stesse non siano in contrasto con la normativa internazionale". - Il testo dell'articolo 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, recante "Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale" (Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1996, n. 304) e' il seguente: "Art. 8 (Personale). - 1. L'Ente succede nei rapporti di lavoro con i dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni economiche e normative vigenti al momento della trasformazione. I dipendenti mantengono, nei confronti dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione. 2. La dotazione organica e' strettamente riferita alle effettive esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla copertura dei servizi resi in funzione della domanda espressa o potenziale. Al fine di garantire la massima economicita', l'Ente definisce entro il 1o gennaio 1999 l'organico in termini quantitativi e qualitativi, in relazione alle effettive esigenze di resa dei servizi di istituto, con contestuale individuazione delle attivita' e dei servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi, in regime di libera concorrenza o di mercato. 3. Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'Ente e' disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di lavoro. 4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. 5. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. 6. I dipendenti assunti successivamente alla trasformazione in ente pubblico economico sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS ed hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. 7. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione in ente pubblico economico mantengono il regime pensionistico e, fino alla data di trasformazione dell'Ente in societa' per azioni, quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui e' iscritto il personale di cui al comma 6; si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29. 8. Al codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma dell'articolo 731 e' aggiunta la seguente lettera: "c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo"; b) il secondo comma dell'articolo 731 e' sostituito dal seguente: "Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni"; c) al secondo comma dell'articolo 735 le parole: "dall'azienda" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente succeduto all'azienda"; d) all'articolo 735 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento". 9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante l'istituto degli albi nazionali del personale addetto al controllo del traffico aereo e del personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo. - Il testo dell'articolo 731 del codice della navigazione, e' il seguente: "Art. 731 (Distinzione della gente dell'aria). - La gente dell'aria comprende: a) il personale di volo; b) il personale addetto ai servizi a terra; c) il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche; c-bis) il personale addetto al controllo del traffico aereo. Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. Devono essere altresi' provvisti di licenze, attestati e abilitazioni i soggetti che, pur non rientrando nelle categorie della gente dell'aria, svolgono attivita' di pilota o di paracadutista. Il regolamento per disciplinare i casi e le modalita' per il rilascio, il rinnovo, la reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli attestati e delle abilitazioni, e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dei trasporti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, uniformandosi ai criteri stabiliti nell'allegato 1 "Licenze del personale" alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con D.Lgs. 6 marzo 1948. n. 616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561". - Il testo dell'articolo 735 del codice della navigazione, e' il seguente: "Art. 735 (Albi e registro della gente dell'aria). - Il personale di volo delle prime due categorie e' iscritto in albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in apposito registro. Il personale addetto al servizio pubblico di informazioni volo non gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, ed il personale tecnico-direttivo delle costruzioni aeronautiche sono iscritti in due distinti albi nazionali. Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed il personale addetto al servizio pubblico di informazione al volo gestito direttamente dall'ente succeduto all'azienda di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, sono iscritti in due appositi albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel relativo regolamento". - Il testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" (Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, s.o.) come modificato dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25, e dall'art. 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) abrogata". - Il testo della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante "Determinazione degli atti amministrativi da adattarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1991, n. 14. Note all'articolo 19: - Per il testo dell'articolo 735 del codice della navigazione si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'articolo 8 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, si veda nelle note alle premesse.