IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge
17 aprile 1956, n. 561;
  Vista  la  legge 21 novembre 1950, n. 1237, concernente la ratifica
ed  esecuzione  della  convenzione  dell'organizzazione meteorologica
mondiale conclusa a Washington l'11 ottobre 1947;
  Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione
della   Repubblica   italiana   alla  Convenzione  internazionale  di
cooperazione  per  la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)
firmata  a  Bruxelles  il  13  dicembre  1960  e  atti internazionali
successivi;
  Visto  l'articolo  3,  primo  comma,  lettera  h),  del decreto del
Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1996,  n.  665,  ed  in particolare
l'articolo  8  recante  modifiche  agli articoli 731 e 735 del codice
della navigazione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   legge   12   gennaio   1991,  n.  13,  concernente  la
determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio 2000,
n. 163/99;
  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 30 marzo 2000;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             Obbligo della licenza e delle abilitazioni
            per il personale addetto al servizio pubblico
       di informazione al volo gestito direttamente dall'Ente

  1.  Il  personale  addetto  al servizio pubblico di informazione al
volo  gestito  direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV)  deve  essere  titolare  di  licenza  di operatore di servizio
informazioni  aeronautiche,  rilasciata  dall'Ente  stesso secondo le
modalita'  fissate  dal  presente  regolamento  e  comunque  sotto la
vigilanza  e  sulla  base  di  apposite  direttive  del Ministero dei
trasporti e della navigazione.
  2.  L'ENAV  adotta  le  disposizioni  tecniche  di  attuazione  del
presente regolamento.
  3.  Restano  salve  le  attribuzioni  del Ministero della difesa in
materia  di certificazione del personale militare addetto al servizio
pubblico di informazione al volo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'articolo  87,  comma  quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              -  Il  testo  della legge 6 marzo 1948, n. 616, recante
          "Approvazione    della   Convenzione   internazionale   per
          l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944"
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno 1948,
          n. 131.
              -  Il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, recante
          "Ratifica  ai  sensi  dell'art.  6  del D.Lgs.Lgt. 16 marzo
          1946,  n.  98,  di  decreti legislativi emanati dal Governo
          durante  il  periodo della Costituente" e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156.
              -  Il  testo  della  legge  21 novembre  1950, n. 1237,
          recante   "Ratifica   ed   esecuzione   della   Convenzione
          dell'Organizzazione  meteorologica mondiale con Atto finale
          e  Protocollo  concernente la Spagna, conclusa a Washington
          l'11 ottobre  1947"  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del 6 marzo 1951, n. 54.
              -  Il  testo  della  legge  20 dicembre  1995,  n. 575,
          recante    "Adesione   della   Repubblica   italiana   alla
          convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza
          della  navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles
          il  13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1996, n. 4,
          s.o.
              -  Il  testo  dell'articolo 3, primo comma, lettera h),
          del  decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981,
          n.  145,  recante  "Ordinamento  dell'Azienda  autonoma  di
          assistenza   al   volo  per  il  traffico  aereo  generale"
          (Gazzetta Ufficiale 22 aprile 1981, n. 110) e' il seguente:
              "Art. 3. (Compiti dell'Azienda). - L'Azienda provvede:
                a) - g) (Omissis);
                h)  al reclutamento e, direttamente o indirettamente,
          alla  formazione  ed  all'addestramento  del  personale  da
          impiegare  per  l'espletamento dei servizi di assistenza al
          volo,  al  rilascio  delle relative licenze ed abilitazioni
          nonche'  al movimento del personale secondo le esigenze dei
          servizi   di   assistenza   al   volo;   restano  ferme  le
          attribuzioni  del  Ministero  della  difesa  in  materia di
          licenze  ed  abilitazioni del personale militare sempre che
          le   stesse   non  siano  in  contrasto  con  la  normativa
          internazionale".
              -  Il  testo  dell'articolo  8  della legge 21 dicembre
          1996,  n.  665,  recante "Trasformazione in ente di diritto
          pubblico  economico  dell'Azienda autonoma di assistenza al
          volo per il traffico aereo generale" (Gazzetta Ufficiale 30
          dicembre 1996, n. 304) e' il seguente:
              "Art.  8  (Personale). - 1. L'Ente succede nei rapporti
          di  lavoro  con  i  dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni
          economiche   e   normative   vigenti   al   momento   della
          trasformazione.  I  dipendenti  mantengono,  nei  confronti
          dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.
              2.  La dotazione organica e' strettamente riferita alle
          effettive  esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla
          copertura  dei  servizi  resi  in  funzione  della  domanda
          espressa  o  potenziale.  Al  fine  di garantire la massima
          economicita',  l'Ente  definisce  entro  il 1o gennaio 1999
          l'organico   in  termini  quantitativi  e  qualitativi,  in
          relazione  alle  effettive  esigenze di resa dei servizi di
          istituto,  con contestuale individuazione delle attivita' e
          dei  servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi,
          in regime di libera concorrenza o di mercato.
              3.  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale dipendente
          dell'Ente  e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
          dalla contrattazione collettiva di lavoro.
              4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di
          diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione
          del giudice ordinario.
              5. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
          dello Stato.
              6.    I   dipendenti   assunti   successivamente   alla
          trasformazione  in  ente  pubblico  economico sono iscritti
          all'assicurazione  obbligatoria  gestita dall'INPS ed hanno
          diritto   al   trattamento   di   fine  rapporto  ai  sensi
          dell'articolo 2120 del codice civile.
              7.    I   dipendenti   in   servizio   all'atto   della
          trasformazione  in  ente  pubblico  economico mantengono il
          regime  pensionistico  e,  fino alla data di trasformazione
          dell'Ente   in   societa'   per   azioni,  quello  relativo
          all'indennita'  di buonuscita secondo le regole vigenti per
          il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni. Entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          i  predetti  dipendenti  possono  esercitare opzione per il
          regime pensionistico cui e' iscritto il personale di cui al
          comma  6;  si  applica  l'articolo 6 della legge 7 febbraio
          1979, n. 29.
              8.  Al  codice  della  navigazione  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
                a)  al  primo  comma dell'articolo 731 e' aggiunta la
          seguente lettera:
                "c-bis)   il   personale  addetto  al  controllo  del
          traffico aereo";
                b)  il  secondo comma dell'articolo 731 e' sostituito
          dal seguente:
              "Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
          comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
          al  servizio  pubblico di informazione al volo, deve essere
          provvisto di licenze, attestati e abilitazioni";
                c)  al  secondo  comma  dell'articolo  735 le parole:
          "dall'azienda"  sono  sostituite dalle seguenti: "dall'ente
          succeduto all'azienda";
                d) all'articolo 735 e' aggiunto, in fine, il seguente
          comma:
              "Il  personale  addetto al controllo del traffico aereo
          ed   il   personale   addetto   al   servizio  pubblico  di
          informazione   al   volo   gestito  direttamente  dall'ente
          succeduto  all'azienda  di  cui  al  decreto del Presidente
          della  Repubblica  24  marzo 1981, n. 145, sono iscritti in
          due  appositi  albi  nazionali  tenuti  dal  Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione,  secondo  le disposizioni
          contenute nel relativo regolamento".
              9.  Il  Ministero  dei  trasporti  e della navigazione,
          entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  emana  con proprio decreto il regolamento
          riguardante  l'istituto  degli albi nazionali del personale
          addetto  al  controllo  del  traffico aereo e del personale
          addetto  al  servizio  pubblico  di  informazione  al  volo
          gestito  direttamente  dall'Ente nazionale di assistenza al
          volo.
              -   Il   testo   dell'articolo  731  del  codice  della
          navigazione, e' il seguente:
              "Art.  731  (Distinzione  della  gente dell'aria). - La
          gente dell'aria comprende:
                a) il personale di volo;
                b) il personale addetto ai servizi a terra;
                c)  il  personale tecnico-direttivo delle costruzioni
          aeronautiche;
                c-bis) il personale addetto al controllo del traffico
          aereo.
              Il  personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
          comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
          al  servizio  pubblico di informazione al volo, deve essere
          provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
              Devono  essere altresi' provvisti di licenze, attestati
          e  abilitazioni  i  soggetti  che, pur non rientrando nelle
          categorie  della  gente  dell'aria,  svolgono  attivita' di
          pilota o di paracadutista.
              Il  regolamento  per disciplinare i casi e le modalita'
          per   il   rilascio,  il  rinnovo,  la  reintegrazione,  la
          sospensione  o  la  revoca delle licenze, degli attestati e
          delle  abilitazioni,  e' emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  su  proposta del Ministro dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio  di  Stato, uniformandosi ai criteri
          stabiliti  nell'allegato  1  "Licenze  del  personale" alla
          convenzione  relativa  all'aviazione  civile internazionale
          stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa
          esecutiva  con  D.Lgs. 6 marzo 1948. n. 616, ratificato con
          la legge 17 aprile 1956, n. 561".
              -   Il   testo   dell'articolo  735  del  codice  della
          navigazione, e' il seguente:
              "Art. 735 (Albi e registro della gente dell'aria). - Il
          personale  di volo delle prime due categorie e' iscritto in
          albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in
          apposito registro.
              Il   personale   addetto   al   servizio   pubblico  di
          informazioni   volo   non  gestito  direttamente  dall'ente
          succeduto  all'azienda  di  cui  al  decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 marzo  1981,  n. 145, ed il personale
          tecnico-direttivo   delle   costruzioni  aeronautiche  sono
          iscritti in due distinti albi nazionali.
              Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed
          il  personale  addetto al servizio pubblico di informazione
          al    volo   gestito   direttamente   dall'ente   succeduto
          all'azienda   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24  marzo  1981,  n.  145, sono iscritti in due
          appositi  albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti
          e  della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel
          relativo regolamento".
              -  Il  testo  vigente  dell'articolo 17, comma 1, della
          legge   23 agosto   1988,   n.   400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del   Consiglio   dei   Ministri"  (Gazzetta  Ufficiale  12
          settembre  1988, n. 214, s.o.) come modificato dall'art. 11
          della  legge  5 febbraio  1999,  n.  25, e dall'art. 74 del
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) abrogata".
              -  Il testo della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante
          "Determinazione  degli  atti  amministrativi  da  adattarsi
          nella forma del decreto del Presidente della Repubblica" e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1991, n. 14.
          Note all'articolo 19:
              -  Per  il  testo  dell'articolo  735  del codice della
          navigazione si veda nelle note alle premesse.
              -  Per il testo dell'articolo 8 della legge 21 dicembre
          1996, n. 665, si veda nelle note alle premesse.