IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva
con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con la legge
17 aprile 1956, n. 561;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n.
461, concernente il recepimento nell'ordinamento interno dei principi
generali   contenuti   negli   allegati   alla  convenzione  relativa
all'aviazione  civile  internazionale  (Chicago, 7 dicembre 1944), ai
sensi  dell'articolo  687  del  codice  della  navigazione cosi' come
integrato dall'articolo 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988,
n.  566,  concernente  l'approvazione  del  regolamento in materia di
licenze,    attestati   e   abilitazioni   aeronautiche,   ai   sensi
dell'articolo  731  del  codice  della  navigazione,  come modificato
dall'articolo 3 della legge 13 maggio 1983, n. 213;
  Vista la legge del 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione
della   Repubblica   italiana   alla  convenzione  internazionale  di
cooperazione  per  la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol)
firmata  a  Bruxelles  il  13  dicembre  1960  e  atti internazionali
successivi;
  Visto  l'articolo  3,  primo  comma,  lettera  h),  del sopracitato
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24  marzo  1981, n. 145,
concernente la competenza dell'Azienda autonoma di assistenza al volo
(AAAVTAG)  in  materia  di  rilascio di licenze e abilitazioni per il
personale  da  impiegare per l'espletamento dei servizi di assistenza
al volo;
  Vista  la  legge  21  dicembre  1996,  n.  665,  ed  in particolare
l'articolo  8  recante  modifiche  agli articoli 731 e 735 del codice
della navigazione;
  Visto  il  decreto  interministeriale  27  maggio 1997, n. 26-T, di
approvazione  dello statuto dell'Ente nazionale di assistenza al volo
(ENAV);
  Vista   la   legge   12   gennaio   1991,  n.  13,  concernente  la
determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999,
n. 162/99;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 30 marzo e del 5 maggio 2000;
  Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1
             Obbligo della licenza e delle abilitazioni
            professionali per il personale civile addetto
                   al controllo del traffico aereo

  1. Il personale civile addetto al controllo del traffico aereo deve
essere  titolare  di apposita licenza, rilasciata dall'Ente nazionale
di  assistenza  al  volo  (ENAV)  secondo  le  modalita'  fissate dal
presente regolamento e sulla base di apposite direttive del Ministero
dei trasporti e della navigazione.
  2. L'ENAV adotta le disposizioni tecniche del presente regolamento,
in  conformita'  ai  criteri  e  alle  disposizioni tecniche previsti
nell'allegato  I  "licenze  del  personale" alla convenzione relativa
all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre
1944 - approvata e resa esecutiva con decreto legislativo del 6 marzo
1948,  n.  616,  ratificato  con  legge  17 aprile 1956, n. 561 - nel
rispetto dei criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461.
  3.  Restano  salve  le  attribuzioni  del Ministero della difesa in
materia  di licenze ed abilitazioni del personale militare addetto al
controllo del traffico aereo.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvata  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Il  testo  della legge 6 marzo 1948, n. 616, recante:
          "Approvazione    della   Convenzione   internazionale   per
          l'aviazione  civile,  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre
          1944", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 giugno
          1948, n. 131.
              - Il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, recante:
          "Ratifica  ai  sensi  dell'art.  6  del decreto legislativo
          luogotenenziale   16 marzo   1946,   n.   98,   di  decreti
          legislativi  emanati  dal  Governo durante il periodo della
          Costituente",   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          25 giugno 1956, n. 156.
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          4 luglio    1985,    n.    461,    recante:    "Recepimento
          nell'ordinamento  interno  dei  principi generali contenuti
          negli  allegati  alla  convenzione  relativa  all'aviazione
          civile  internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi
          dell'art.  687  del  codice  della  navigazione  cosi' come
          integrato  dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n. 213",
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1985, n.
          209.
              - Il  testo  dell'art. 687 del codice della navigazione
          approvato con regio decreto 30 marzo 1942, e' il seguente:
              "Art.  687  (Ministro  competente). - L'amministrazione
          della   navigazione   aerea   e'  retta  dal  Ministro  per
          l'aeronautica.
              Al  recepimento  dei  principi generali contenuti negli
          annessi  alla  convenzione  relativa  all'aviazione  civile
          internazionale  stipulata  a  Chicago  il  7 dicembre 1944,
          approvata  e resa esecutiva con decreto-legge 6 marzo 1948,
          n.  616, ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561, si
          provvede  con  decreto  del Presidente della Repubblica, su
          proposta  del  Ministro dei trasporti, previa deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio
          di Stato, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi e
          nell'ambito delle sottoelencate materie:
                a) uniformita'  di  normativa con la regolamentazione
          internazionale,  tenendo conto della disciplina vigente nei
          vari Stati;
                b) considerazione    dell'attuale    assetto    delle
          componenti dell'intero settore del trasporto aereo;
                c) possibilita'  di  prevedere  periodi transitori di
          adeguamento tecnico ed organizzativo;
                d) rispetto  dei  principi  generali dell'ordinamento
          giuridico   interno  e  dei  limiti  derivanti  dall'ordine
          pubblico internazionale.
              Le materie di cui al comma precedente concernono:
                 1) telecomunicazioni      aeronautiche,      servizi
          radioelettrici e di navigazione, servizi al traffico aereo,
          segnaletica a terra;
                 2) regole  dell'aria  e  procedure  di controllo del
          traffico aereo civile;
                 3) licenze del personale aeronautico civile;
                 4) navigabilita' degli aeromobili civili;
                 5) registrazione ed identificazione degli aeromobili
          civili;
                 6) raccolta     e     scambio     di    informazioni
          meteorologiche;
                 7) libri e documenti di bordo;
                 8) mappa e carte aeronautiche;
                 9) caratteristiche  degli aeroporti e delle piste di
          atterraggio e decollo;
                10) aeromobili   in   pericolo   e   inchieste  sugli
          incidenti;
                11) unita' di misura;
                12) sicurezza del volo e degli aerodromi;
                13) esercizio degli aeromobili civili.
              Il  Ministro  dei  trasporti e' autorizzato ad emanare,
          con  propri  decreti,  le conseguenti disposizioni tecniche
          concernenti le materie sopraelencate.
              Al   recepimento   delle   direttive   della  Comunita'
          economica   europea  in  materia  di  aviazione  civile  si
          provvede   mediante   le   procedure   previste  dai  commi
          precedenti".
              - Il  testo del decreto del Presidente della Repubblica
          18 novembre   1988,  n.  566,  recante:  "Approvazione  del
          regolamento in materia di licenze, attestati e abilitazioni
          aeronautiche,   ai   sensi  dell'art.  731  del  codice  di
          navigazione,   come  modificato  dall'art.  3  della  legge
          13 maggio  1983,  n.  213",  e'  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale 20 gennaio 1989, n. 16, supplemento ordinario.
              - Il  testo dell'art. 731 del codice della navigazione,
          e' il seguente:
              "Art.  731  (Distinzione  della  gente dell'aria). - La
          gente dell'aria comprende:
                a) il personale di volo;
                b) il personale addetto ai servizi a terra;
                c) il  personale  tecnico-direttivo delle costruzioni
          aeronautiche;
                c-bis) il personale addetto al controllo del traffico
          aereo.
              Il  personale di cui alle lettere a) e c-bis) del primo
          comma ed il personale di cui alla lettera b), limitatamente
          al  servizio  pubblico di informazione al volo, deve essere
          provvisto di licenze, attestati e abilitazioni.
              Devono  essere altresi' provvisti di licenze, attestati
          e  abilitazioni  i  soggetti  che, pur non rientrando nelle
          categorie  della  gente  dell'aria,  svolgono  attivita' di
          pilota o di paracadutista.
              Il  regolamento  per disciplinare i casi e le modalita'
          per   il   rilascio,  il  rinnovo,  la  reintegrazione,  la
          sospensione  o  la  revoca delle licenze, degli attestati e
          delle  abilitazioni,  e' emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  su  proposta del Ministro dei trasporti,
          previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
          parere  del  Consiglio  di  Stato, uniformandosi ai criteri
          stabiliti  nell'allegato  1  "Licenze  del  personale" alla
          convenzione  relativa  all'aviazione  civile internazionale
          stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa
          esecutiva  con  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616,
          ratificato con la legge 17 aprile 1956, n. 561".
              - Il  testo  della  legge  20 dicembre  1995,  n.  575,
          recante:   "Adesione   della   Repubblica   italiana   alla
          convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza
          della  navigazione aerea (Eurocontrol), firmata a Bruxelles
          il  13 dicembre 1960, e atti internazionali successivi", e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 1996, n. 4,
          supplemento ordinario.
              - Il  testo  dell'art.  3,  lettera h), del decreto del
          Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145, recante:
          "Ordinamento  dell'Azienda  autonoma  di assistenza al volo
          per   il   traffico  aereo  generale"  (Gazzetta  Ufficiale
          22 aprile 1981, n. 110) e' il seguente:
              "Art. 3 (Compiti dell'azienda). - L'azienda provvede:
                a)-g) (Omissis);
                h) al  reclutamento e, direttamente o indirettamente,
          alla  formazione  ed  all'addestramento  del  personale  da
          impiegare  per  l'espletamento dei servizi di assistenza al
          volo,  al  rilascio  delle relative licenze ed abilitazioni
          nonche'  al movimento del personale secondo le esigenze dei
          servizi   di   assistenza   al   volo;   restano  ferme  le
          attribuzioni  del  Ministero  della  difesa  in  materia di
          licenze  ed  abilitazioni del personale militare sempre che
          le   stesse   non  siano  in  contrasto  con  la  normativa
          internazionale".
              - Il testo dell'art. 8 della legge 21 dicembre 1996, n.
          665,   recante:   "Trasformazione   in   ente   di  diritto
          pubblico-economico  dell'Azienda  autonoma di assistenza al
          volo  per  il  traffico aereo generale" (Gazzetta Ufficiale
          30 dicembre 1996, n. 304), e' il seguente:
              "Art.  8  (Personale). - 1. L'Ente succede nei rapporti
          di  lavoro  con  i  dipendenti dell'AAAVTAG alle condizioni
          economiche   e   normative   vigenti   al   momento   della
          trasformazione.  I  dipendenti  mantengono,  nei  confronti
          dell'Ente, i diritti maturati prima della trasformazione.
              2. La  dotazione organica e' strettamente riferita alle
          effettive  esigenze ed ai carichi di lavoro rapportati alla
          copertura  dei  servizi  resi  in  funzione  della  domanda
          espressa  o  potenziale.  Al  fine  di garantire la massima
          economicita',  l'Ente  definisce  entro  il 1o gennaio 1999
          l'organico   in  termini  quantitativi  e  qualitativi,  in
          relazione  alle  effettive  esigenze di resa dei servizi di
          istituto,  con contestuale individuazione delle attivita' e
          dei  servizi da concedere in appalto o in gestione a terzi,
          in regime di libera concorrenza o di mercato.
              3. Il  rapporto  di  lavoro  del  personale  dipendente
          dall'Ente  e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
          dalla contrattazione collettiva di lavoro.
              4. Le controversie concernenti il rapporto di lavoro di
          diritto privato con l'Ente sono devolute alla giurisdizione
          del giudice ordinario.
              5. L'Ente puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
          dello Stato.
              6. I    dipendenti    assunti    successivamente   alla
          trasformazione  in  ente  pubbico  economico  sono iscritti
          all'assicurazione    obbligatoria   gestita   dall'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale  ed  hanno diritto al
          trattamento  di  fine  rapporto ai sensi dell'art. 2120 del
          codice civile.
              7. I    dipendenti    in    servizio   all'atto   della
          trasformazione  in  ente  pubblico-economico  mantengono il
          regime  pensionistico  e,  fino alla data di trasformazione
          dell'Ente   in   societa'   per   azioni,  quello  relativo
          all'indennita'  di buonuscita secondo le regole vigenti per
          il  personale  delle  pubbliche  amministrazioni. Entro sei
          mesi  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          i  predetti  dipendenti  possono  esercitare opzione per il
          regime pensionistico cui e' iscritto il personale di cui al
          comma 6;  si  applica l'art. 6 della legge 7 febbraio 1979,
          n. 29.
              8. Al   codice  della  navigazione  sono  apportate  le
          seguenti modificazioni:
                a) al  primo  comma  dell'art.  731  e'  aggiunta  la
          seguente lettera: "c-bis) il personale addetto al controllo
          del traffico aereo ;
                b) il  secondo  comma dell'art. 731 e' sostituito dal
          seguente: "Il personale di cui alle lettere a) e c-bis) del
          primo  comma  ed  il  personale  di  cui  alla  lettera b),
          limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo,
          deve  essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni
          ;
                c) al   secondo   comma   dell'art.  735  le  parole:
          "dall'azienda  sono  sostituite  dalle seguenti: "dall'ente
          succeduto all'azienda ;
                d) all'art.  735  e'  aggiunto,  in fine, il seguente
          comma:  "Il  personale  addetto  al  controllo del traffico
          aereo  ed  il  personale  addetto  al  servizio pubblico di
          informazione   al   volo   gestito  direttamente  dall'ente
          succeduto  all'azienda  di  cui  al  decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 marzo  1981, n. 145, sono iscritti in
          due  appositi  albi  nazionali  tenuti  dal  Ministero  dei
          trasporti  e  della  navigazione,  secondo  le disposizioni
          contenute nel relativo regolamento .
              9. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
          sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della presente
          legge, emana con proprio decreto il regolamento riguardante
          l'istituzione degli albi nazionali del personale addetto al
          controllo  del  traffico  aereo  e del personale addetto al
          servizio   pubblico   di   informazione   al  volo  gestito
          direttamente dall'Ente nazionale di assistenza al volo".
              - Il  testo dell'art. 735 del codice della navigazione,
          e' il seguente:
              "Art. 735 (Albi e registro della gente dell'aria). - Il
          personale  di volo delle prime due categorie e' iscritto in
          albi nazionali; quello della terza categoria e' iscritto in
          apposito registro.
              Il   personale   addetto   al   servizio   pubblico  di
          informazioni   volo   non  gestito  direttamente  dall'ente
          succeduto  all'azienda  di  cui  al  decreto del Presidente
          della  Repubblica  24 marzo  1981,  n. 145, ed il personale
          tecnico-direttivo   delle   costruzioni  aeronautiche  sono
          iscritti in due distinti albi nazionali.
              Il personale addetto al controllo del traffico aereo ed
          il  personale  addetto al servizio pubblico di informazione
          al    volo   gestito   direttamente   dall'ente   succeduto
          all'azienda   di   cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  24 marzo  1981,  n.  145,  sono iscritti in due
          appositi  albi nazionali tenuti dal Ministero dei trasporti
          e  della navigazione, secondo le disposizioni contenute nel
          relativo regolamento".
              - Il testo della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante:
          "Determinazione  degli  atti  amministrativi  da  adottarsi
          nella  forma  del decreto del Presidente della Repubblica",
          e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 gennaio 1991, n.
          14.
              -  Il  testo  del  decreto  interministeriale 27 maggio
          1997,   recante:   "Approvazione  dello  statuto  dell'Ente
          nazionale  di  assistenza  al  volo",  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 19 agosto 1997, n. 192.
              -  Il  testo vigente dell'art. 17, comma 1, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
          di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri"  (Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n. 214,
          supplemento  ordinario)  come modificato dall'art. 11 della
          legge  5 febbraio  1999,  n. 25, e dell'art. 74 del decreto
          legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a)   l'esecuzione   della   legge   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b)  l'attuazione  e  l'integrazione delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d)   l'organizzazione   ed   il  funzionamento  delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) abrogata".
          Note all'art. 1:
              - Per il testo del decreto legislativo 6 marzo 1948, n.
          616, si veda note alla premesse.
              -  Per  il testo della legge 17 aprile 1956, n. 561, si
          veda nelle note alle premesse.
              -  Il  testo  degli  articoli  1  e  2  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  4 luglio 1985, n. 461, e' il
          seguente:
              "Art.  1. - Il Ministro dei trasporti nell'emanare, con
          propri  decreti,  le  disposizioni  tecniche concernenti le
          materie  oggetto  degli  allegati alla convenzione relativa
          all'aviazione  civile internazionale stipulata a Chicago il
          7  dicembre  1944,  elencate nell'art. 687 del codice della
          navigazione,  cosi' come modificato dall'art. 1 della legge
          13  maggio  1983,  n.  213,  si  attera ai seguenti criteri
          direttivi,   nonche'   a  quelli  contenuti  nei  succesivi
          articoli del presente decreto:
                1)  le  disposizioni definite come "norme , contenute
          nei  predetti allegati, saranno introdotte nell'ordinamento
          nazionale  con  carattere  cogente,  salvo l'impossibilita'
          motivata  di  conformarvisi;  in  tale  ultimo  caso verra'
          introdotta  o  mantenuta,  se  gia'  esistente,  una  norma
          diversa  da  quella  contenuta nell'allegato, ovvero non si
          dara'   luogo   ad   alcuna  disposizione  per  la  singola
          fattispecie,  fermo rimanendo l'obbligo di notificazione di
          cui  all'art.  38  della convenzione relativa all'aviazione
          civile internazionale;
                2)  le  "pratiche raccomandate contenute nei predetti
          allegati   potranno   essere   introdotte  nell'ordinamento
          nazionale  con  carattere  cogente,  ove  se  ne ravvisi la
          necessita',  ovvero mantenute come "pratiche raccomandate ,
          salvo l'impossibilita' motivata di conformarvisi.
              Qualora le "pratiche raccomandate siano introdotte come
          tali  nell'ordinamento  nazionale  esse costituiranno per i
          soggetti  cui  sono dirette meri indirizzi di comportamento
          non  obbligatori ma discrezionalmente adottabili, a seconda
          delle  esigenze, delle circostanze effettive e contingenti,
          delle  possibilita'  tecniche ed economiche di attuazione e
          delle scale prioritarie di intervento nel singolo settore.
              Qualora  la  "pratica  raccomandata non sia introdotta,
          per  la  richiamata impossibilita' di conformarvisi, ovvero
          per   lo   stesso  motivo,  la  "pratica  raccomandata  sia
          modificata   o  sostituita  da  altra,  diversa  da  quella
          contenuta   nell'allegato,   rimane   fermo   l'obbligo  di
          notificazione di cui all'art. 38 della convenzione relativa
          all'aviazione civile internazionale.
              Qualora  alla  raccomandazione contenuta nella "pratica
          raccomandata  gia'  sia  data  in  concreto  attuazione  in
          Italia, essa potra' essere introdotta come "norma , qualora
          non  ostino considerazioni di opportunita' e valutazioni di
          ordine    tecnico;   in   ogni   caso   sara'   evidenziata
          l'effettivita'  del  comportamento seguito, e non l'aspetto
          del mero indirizzo di comportamento;
                3) alle "appendici , "definizioni , "tavole e "figure
          contenute  nei  predetti  allegati  si  applicano i criteri
          direttivi  enunciati  per le "norme ovvero per le "pratiche
          raccomandate  ,  a  seconda  che  le  suddette "appendici ,
          "definizioni   ,   "tavole  e  "figure  ,  siano  riferite,
          nell'allegato,   ad  una  "norma  ovvero  ad  una  "pratica
          raccomandata ;
                4)  delle  "note  contenute  nei  predetti  allegati,
          avendo  esse  la  finalita' di fornire elementi esplicativi
          circa  le "norme e le "pratiche raccomandate , sara' tenuto
          conto,  ove  necessario,  nella introduzione delle "norme e
          "pratiche raccomandate cui riferiscono;
                5)  i "supplementi , non costituendo parte integrante
          degli   allegati,   ma   contenendo  disposizioni  tecniche
          complementari rispetto ad essi, saranno introdotti mediante
          apposite disposizioni ministeriali.
              Relativamente  ai  "manuali  editi  dall'organizzazione
          dell'aviazione     civile     internazionale,    contenenti
          disposizioni  attuative  degli  allegati  e non costituenti
          oggetto   del  disposto  dell'art.  687  del  codice  della
          navigazione,  cosi' come modificato dall'art. 1 della legge
          13 maggio  1983, n. 213, essi saranno, in tutto o in parte,
          introdotti   e   diramati  mediante  apposite  disposizioni
          ministeriali,  qualora ritenuto necessario per l'attuazione
          dei  decreti  ministeriali  di cui allo stesso art. 687 del
          codice della navigazione".
              "Art.  2.  Il  Ministro dei trasporti, nella emanazione
          dei   decreti   di   cui   ai   seguenti  articoli,  verra'
          considerazione   dell'attuale   assetto   delle  componenti
          dell'intero  settore  del  traffico aereo; potra' prevedere
          periodi transitori di adeguamento tecnico ed organizzativo;
          terra'  conto  delle  direttive  della  Comunita' economica
          europea  aventi  attinenza con l'aviazione civile, nonche',
          per   quanto   applicabili   all'aviazione   civile,  delle
          disposizioni   contenute   in   convenzioni  internazionali
          relative a materie diverse (doganali, sanitarie, postali ed
          altre). Tendera' a realizzare l'uniformita' della normativa
          con la regolamentazione internazionale, tenendo conto della
          disciplina  vigente nei vari Stati. Dovranno essere in ogni
          caso   osservati   i   principi  generali  dell'ordinamento
          giuridico interno ed i limiti derivati dall'ordine pubblico
          internazionale.
              I  decreti verranno emanati dal Ministro dei trasporti,
          sentiti  gli altri Ministri competenti per materia, qualora
          nei    singoli    allegati    alla   convenzione   relativa
          all'aviazione  civile internazionale, di cui all'art. 1 del
          presente  decreto,  siano presenti disposizioni tecniche in
          attribuzione ad altre pubbliche amministrazioni".