IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, recante "Istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto  il  decreto  legislativo  5  febbraio  1997,  n. 22, recante
"Attuazione  delle  direttive  91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui
rifiuti  pericolosi,  e  94/62/CE  sugli  imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio",  come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8
novembre  1997,  n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, ed in
particolare l'articolo 45, comma 4;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in data 4 aprile 2000;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 maggio 2000;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di
cui alla nota prot. n. UL/2000/7061 del 6 giugno 2000;

                             A d o t t a
                      il presente regolamento:

                               Art. 1
                  Finalita' e campo di applicazione

  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  la  gestione dei rifiuti
sanitari  e  degli  altri  rifiuti  di  cui  al comma 4 allo scopo di
garantire  elevati  livelli  di  tutela  dell'ambiente e della salute
pubblica e controlli efficaci.
  2.  Le  autorita'  competenti  e  le  strutture  sanitarie adottano
iniziative  dirette a favorire in via prioritaria la prevenzione e la
riduzione  della  produzione  dei  rifiuti. I rifiuti sanitari devono
essere  gestiti  in modo da diminuirne la pericolosita', da favorirne
il  reimpiego,  il  riciclaggio  e  il  recupero e da ottimizzarne la
raccolta,  il  trasporto,  e lo smaltimento. A tal fine devono essere
incentivati:
    a)  l'organizzazione  di  corsi di formazione del personale delle
strutture  sanitarie  sulla  corretta  gestione dei rifiuti sanitari,
soprattutto  per minimizzare il contatto di materiali non infetti con
potenziali  fonti  infettive  e  ridurre  la  produzione di rifiuti a
rischio infettivo;
    b) la raccolta differenziata dei rifiuti sanitari assimilati agli
urbani prodotti dalle strutture sanitarie;
    c)  l'ottimizzazione  dell'approvvigionamento  e dell'utilizzo di
reagenti  e  farmaci  per  ridurre  la produzione di rifiuti sanitari
pericolosi  non  a  rischio  infettivo  e  di  rifiuti  sanitari  non
pericolosi;
    d)   l'ottimizzazione   dell'approvvigionamento   delle   derrate
alimentari al fine di ridurre la produzione di rifiuti alimentari;
    e)  l'utilizzo  preferenziale,  ove  tecnicamente  possibile,  di
prodotti e reagenti a minore contenuto di sostanze pericolose;
    f)  l'utilizzo  preferenziale,  ove  tecnicamente  possibile,  di
plastiche non clorurate;
    g)  l'utilizzo  di  tecnologie di trattamento di rifiuti sanitari
tendenti a favorire il recupero di materia e di energia.
  3.  Le  strutture  sanitarie  devono  provvedere  alla gestione dei
rifiuti  prodotti  secondo  criteri  di  sicurezza,  nel rispetto dei
principi  stabiliti dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
dal  presente  regolamento.  Le strutture sanitarie pubbliche devono,
altresi',  provvedere  alla  gestione  dei  rifiuti  prodotti secondo
criteri di economicita'.
  4. I rifiuti disciplinati dal presente regolamento sono:
    a) i rifiuti sanitari non pericolosi;
    b) i rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani;
    c) i rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo;
    d) i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
    e)  i  rifiuti  sanitari  che richiedono particolari modalita' di
smaltimento;
    f)  i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni, nonche' i rifiuti
derivanti  da  altre attivita' cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali
provenienti da aree cimiteriali.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Per  il  testo  dell'art.  45 del decreto legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, si veda in note all'art. 2.
          Note alle premesse:
              - Il decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, reca:
          "Modifiche   ed   integrazioni   al   decreto   legislativo
          5 febbraio  1997,  n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti
          pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggi".
              - La  legge  9 dicembre  1998,  n.  426,  reca:  "Nuovi
          interventi in campo ambientale".
              - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, e' il
          seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca tale potere. Tali regolmenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita'  necessita'  di apposita autorizzazione da parte
          della     legge.     I    regolamenti    ministeriali    ed
          interministeriali  non  possono  dettare  norme contrarie a
          quelle  dei  regolamenti  emanati dal Governo. Essi debbono
          essere  comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
          prima della loro emanazione.