IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la legge 13 dicembre 1986, n. 874, recante norme relative ai
limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici, ed in
particolare  l'articolo  2,  il  quale  prevede  che  con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri possono essere stabilite le
mansioni  qualifiche  speciali per le quali e' necessario definire un
limite di altezza e la misura di detto limite;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 22
luglio  1987,  n.  411, che in attuazione della predetta disposizione
stabilisce,  tra le altre, le misure di altezza per la partecipazione
ai  concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  della Guardia di
finanza;
  Visti  la  legge 20 ottobre 1999, n. 380, ed il decreto legislativo
31  gennaio  2000, n. 24, che istituiscono e disciplinano il servizio
militare volontario femminile;
  Sentiti i Ministri delle finanze e per le pari opportunita';
  Sentita  la  commissione  nazionale  per  la  parita' e per le pari
opportunita' tra uomo e donna;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 29 maggio 2000;

                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri 22 luglio 1987, n. 411, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  4 (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia di finanza).
-  Per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento del personale del
Corpo  della  Guardia di finanza sono richieste le seguenti misure di
altezza:
    a)  per  gli  ufficiali  di  complemento,  i  sottufficiali  e  i
finanzieri:  non  inferiore  a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61
per le donne;
    b) per gli ufficiali: non inferiore a metri 1,68 per gli uomini e
metri 1,64 per le donne".
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica anche alle
procedure  concorsuali  in  corso  alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 26 giugno 2000
                                                 Il Presidente: Amato
Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2000
  Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 110
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione  dei decreti del Presidente dela Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica itialiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizipni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il testo dell'art. 2 della legge 13 dicembre 1986, n.
          874   (Norme   concernenti   i   limiti  d'altezza  per  la
          partecipazione ai concorsi pubblici), e' il seguente:
              "Art.  2  -  1. Entro i successivi novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri puo' stabilire, con
          proprio   decreto,   sentiti  i  Ministri  interessati,  le
          organizzazioni   sindacali   piu'   rappresentative   e  la
          commissione  nazionale  per  la realizzazione della parita'
          tra  uomo  e  donna  istituita  presso  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri, le mansioni e qualifiche speciali
          per  le quali e' necessario definire un limite di altezza e
          la misura di detto limite.
              2.  La  norma  di  cui  all'art.  1  non  si applica ai
          concorsi  gia' banditi alla data di entrata in vigore della
          presente legge".
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          22 luglio  1987, n. 411, reca: "Specifici limiti di altezza
          per la partecipazione ai concorsi pubblici".
              - La  legge  20 ottobre  1999, n. 380, reca: "Delega al
          Governo  per l'istituzione del servizio militare volontario
          femminile".
              - Il  decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24, reca:
          "Disposizioni   in   materia   di   reclutamento   su  base
          volontaria,  stato  giuridico  e  avanzamento del personale
          militare  femminile  nelle  Forze  armate e nel Corpo della
          Guardia  di  finanza,  a  norma dell'art. 1, comma 2, della
          legge 20 ottobre 1999, n. 380".
              - Il  testo  dell'art.  17,  commi  3  e 4, della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  ed  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca tale potere.Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di cui al comma 1, ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              -  Il  testo dell'art. 4 del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  22 luglio 1987, n. 411 (Specifici
          limiti   di  altezza  per  la  partecipazione  ai  concorsi
          pubblici), cosi' recitava:
              "Art.  4  (Ministero delle finanze: Corpo della Guardia
          di  finanza).  - Per l'ammissione ai concorsi per la nomina
          ad  allievo finanziere e ad allievo sottufficiale e allievo
          ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di finanza
          il limite di statura minima e' fissato in m 1,65 mentre per
          i concorsi per la nomina ad ufficiale dello stesso Corpo il
          limite suddetto e' stabilito in m 1,68".