IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la direttiva 94/33/CE del Consiglio del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997) ed in particolare l'articolo 1, comma 4, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, recante attuazione della direttiva 94/33/CE, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro; Vista la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti e successive modifiche e integrazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanita', della pubblica istruzione, per i beni e le attivita' culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la solidarieta' sociale, per la funzione pubblica e per le pari opportunita'; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e' sostituito dal seguente: "Art. 7. - 1. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. - 1. E' vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell'Allegato I. 2. In deroga al divieto del comma 1, le lavorazioni, i processi e i lavori indicati nell'Allegato I possono essere svolti dagli adolescenti per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa svolta in aula o in laboratorio adibiti ad attivita' formativa, oppure svolte in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro dell'apprendista purche' siano svolti sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione. 3. Fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, l'attivita' di cui al comma 2 deve essere preventivamente autorizzata dalla direzione provinciale del lavoro, previo parere dell'azienda unita' sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro richiedente della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro. 4. Per i lavori comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. 5. In caso di esposizione media giornaliera degli adolescenti al rumore superiore a 80 decibel LEP-d il datore di lavoro, fermo restando l'obbligo di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte, fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito e una adeguata formazione all'uso degli stessi. In tale caso, i lavoratori devono utilizzare i mezzi individuali di protezione. 6. L'Allegato I e' adeguato al progresso tecnico e all'evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita'. ".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La direttiva 94/33 del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro e' pubblicata in GUCE n. L 216 del 20 agosto 1994. - La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca: "Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari". - L'art. 1, comma 4 della succitata legge, cosi' recita: "4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princi'pi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'art. 17". - Il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, reca: "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro". - La legge 17 ottobre 1967, n. 977, reca: "Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti". Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, vedi note alle premesse. - Per la legge 17 ottobre 1967, n. 977, vedi note alle premesse. - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, reca: "Attuazione delle direttive Euratom n. 80/836, n. 84/467, n. 84/466, n. 89/618, n. 90/641 e n. 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".