IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

  Visto  il  regolamento  CE  del  Consiglio  dell'Unione  europea n.
3381/94  e  la  decisione  94/942/PESC,  Politica estera di sicurezza
comunitaria,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle Comunita'
europee  L  367  del  31  dicembre  1994,  che istituiscono un regime
comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso;
  Vista   la   decisione  1999/193/PESC,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L 73 del 19 marzo 1999;
  Vista  la  legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni
per   l'adempimento   degli   obblighi   derivanti  dall'appartenenza
dell'Italia alla Comunita' europea -legge comunitaria 1994;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  45,  comma  3, secondo cui la
concessione  delle  formalita' semplificate, prevista dall'articolo 6
del  citato  regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio, e' disciplinata
con decreto del Ministro del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1997, n. 89, recante
attuazione  del  regolamento  CE  n.  3381/94  e  della  decisione n.
94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso;
  Visto  il  decreto ministeriale 12 giugno 1998, n. 289, concernente
"Regolamento  recante  norme  per  la concessione dell'autorizzazione
generale  prevista  dall'articolo 6 del regolamento CE n. 3381/94 del
Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994";
  Considerato  che  nell'ambito  delle  intese  internazionali per il
controllo  dei  beni  duali  si sono avute adesioni da parte di nuovi
Paesi  e  ritenuto  di  dover  aggiornare  gli  allegati  al  decreto
ministeriale 12 giugno 1998, n. 289;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione  consultiva  per  gli  atti  normativi  del 4 maggio 2000, n.
74/2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 45693 del 30 maggio 2000;

                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.  Gli  allegati  1,  2  e  3  del decreto 12 giugno 1998, n. 289,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19
agosto   1998,  n.  192,  concernente  il  regime  di  autorizzazione
generale,  sono  sostituiti  dagli  allegati  1,  2,  e 3 al presente
decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 25 luglio 2000
                                                   Il Ministro: Letta
Visto, il Guardasigilli: Fassino

  Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000
  Registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 111
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti  del  Presidente  della Repubblica italiana e sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  applicato  il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per   le  fonti  CEE  vengono  forniti  di  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:
              - Il   regolamento   CE   n.   3381/94   del  Consiglio
          dell'Unione  europea  del  19 dicembre  1994  istituisce un
          regime  comunitario di controllo delle esportazioni di beni
          a duplice uso, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle
          Comunita' europee del 31 dicembre 1994, L. 367/1.
              - La  decisione  del  Consiglio  dell'Unione europea n.
          1999/193/PESC  del  9 marzo  1999 che modifica la decisione
          94/942/PESC,   relativa  all'azione  comune,  adottata  dal
          Consiglio  in  base  all'art.  J.3 del trattato dell'Unione
          europea,  riguardante  il  controllo  delle esportazioni di
          beni  a duplice uso, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          delle Comunita' europee del 19 marzo 1999, L. 73.
              - La  decisione  del  Consiglio  dell'Unione europea n.
          94/942  PESC  del  19 dicembre  1994,  reca  azione comune,
          adottata  dal  Consiglio  in base all'art. J.3 del trattato
          dell'Unione   europea,   riguardante   il  controllo  delle
          esportazioni  di  beni  a  duplice uso, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee del 31 dicembre
          1994, L. 367/8.
              - La  legge  6 febbraio  1996, n. 52, reca disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia  alla  Comunita'  europea  -  legge comunitaria
          1994.
              Il  comma  3  dell'art.  45  della suddetta legge cosi'
          recita:
              "3.   La  concessione  delle  formalita'  semplificate,
          prevista  dall'art.  6  del  regolamento  CE n. 3381/94 del
          Consiglio,  e'  disciplinata  con  decreto del Ministro del
          commercio con l'estero".
              - L'art.  6 del regolamento CE n. 3381/94 del Consiglio
          del 19 dicembre 1994 cosi' recita:
              "Art.  6.  -  1.  Per  ogni  operazione di esportazione
          soggetta    al    presente    regolamento    e'   richiesta
          un'autorizzazione  specifica.  Tuttavia  gli  Stati  membri
          possono    concedere    le   agevolazioni   di   formalita'
          semplificate come previsto ai punti seguenti:
                a) un'autorizzazione  generale  per  un  bene  o  una
          categoria  di  beni  a  duplice  uso,  in  conformita' alle
          disposizioni   di   cui  all'allegato  II  della  decisione
          94/942/PESC;
                b) un'autorizzazione   globale   ad   un  determinato
          esportatore  per  un tipo o una categoria di beni a duplice
          uso,  valida  per  le  esportazioni  dirette  ad una o piu'
          destinazioni specifiche;
                c) procedure  semplificate  nel caso in cui uno Stato
          membro richieda un'autorizzazione in forza dell'art. 5.
              2.  Se  del caso, un'autorizzazione d'esportazione puo'
          essere subordinata a determinati requisiti e condizioni. Le
          autorita'  competenti  di  uno  Stato  membro  possono,  in
          particolare,       richiedere       una       dichiarazione
          sull'utilizzazione   finale   e  imporre  altre  condizioni
          riguardanti  l'utilizzazione  finale  c/o la riesportazione
          dei beni.
              3.   L'autorizzazione   di   esportazione   e'   valida
          nell'insieme delle Comunita'".
              - Il  decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, reca
          attuazione  del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione
          94/942  PESC,  sull'esportazione  di beni a duplice uso, e'
          pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana del 3 aprile 1997, n. 77.
              - Il  decreto  ministeriale del 12 giugno 1998, n. 289,
          recante   norme   per  la  concessione  dell'autorizzazione
          generale prevista dall'art. 6 del regolamento CE n. 3381/94
          del  Consiglio dell'Unione europea del 19 dicembre 1994, e'
          stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
          italiana del 19 agosto 1998, n. 192.
              - La  legge  28 agosto  1988,  n.  400, reca disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri.
              Il  comma  3  dell'art.  17 della suddetta legge, cosi'
          recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro e di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza,  di  piu' Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".