IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183;
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto-legge  11  giugno  1998, n. 180, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  1998,  n.  267, e successive
modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di realizzare
misure  di  salvaguardia  nelle  aree  a  rischio idrogeologico molto
elevato  e  in  materia  di protezione civile, al fine di immediata e
maggiore prevenzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
interventi  a  favore delle zone della regione Calabria in dipendenza
dei  danni  derivati  dalle  calamita' idrogeologiche di settembre ed
ottobre 2000;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 ottobre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'ambiente,  del  Ministro  dell'interno delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  e  del  Ministro dei lavori
pubblici,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica,  con  il  Ministro  per  gli affari
regionali,  con  il  Ministro  per  le  politiche comunitarie, con il
Ministro delle finanze, con il Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato  e  del  commercio con l'estero e con il Ministro
della difesa;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
Interventi per le aree a rischio   idrogeologico   e  in  materia  di
                          protezione civile

  1.  Le  misure  di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato
definite   nell'atto   di   indirizzo  e  coordinamento  emanato  per
l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo  1,  commi  1  e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,    e    successive   modificazioni,   di   seguito   denominato:
"decreto-legge  n.  180  del  1998", si applicano, sino al compimento
della  perimetrazione  prevista  dall'articolo  1,  comma  1-bis, del
medesimo  decreto-legge,  conriferimento  alle  tipologie di dissesto
idrogeologico  presenti  in  ciascuna  area  e  fatte  salve  le piu'
restrittive misure di salvaguardia gia' in vigore:
    a)  alle  aree  ricomprese  nel  limite di 150 metri dalle ripe o
dalle  opere  di  difesa  idraulica  dei  laghi, fiumi ed altri corsi
d'acqua,  situati  nei  territori  dei comuni per i quali lo stato di
emergenza,  dichiarato  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio   1992,   n.  225,  e'  stato  determinato  da  fenomeni  di
inondazione,  nonche'  dei  comuni o delle localita' indicate come ad
alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo
1,  comma  1-bis,  del  decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle
tabelle A e B, allegate al presente decreto;
    b)  nelle aree ad alta probabilita' di inondazione, come definite
nell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento  di  cui  al  comma  1  ed
identificate  con delibera dei comitati istituzionali delle autorita'
di bacino nazionali e interregionali, o dalle regioni, per i restanti
bacini idrografici.
  2.  Le  tabelle  di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio
1989, n. 183.
  3.  Ai  fini dell'approvazione o eventuale modificazione dei piani,
delle   perimetrazioni   o   delle  misure  di  salvaguardia  di  cui
all'articolo  1,  commi 1 e 1-bis, del decreto-legge n. 180 del 1998,
il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro da lui
delegato,  puo'  convocare,  ai  sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, un'apposita conferenza di servizi della quale e'
redatto verbale contenente le determinazioni ivi assunte. Del verbale
e'  data  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana  e  nel  Bollettino ufficiale delle regioni o delle province
autonome.
  4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  gli  organi  di  protezione  civile  provvedono a
predisporre  per  le  aree  di  cui  al  comma  1  piani di emergenza
contenenti   le   misure   di   salvaguardia  dell'incolumita'  delle
popolazioni  interessate, compreso il preallertamento, l'allarme e la
messa in salvo preventiva.
  5. Per l'attuazione degli interventi e delle misure di salvaguardia
di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180 del 1998, e
con  le  procedure  ivi  previste,  e'  autorizzata  la spesa di lire
110.000  milioni  per l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente.    Al   conseguente   onere   si   provvede   mediante
corrispondente  riduzione  degli stanziamenti iscritti, quanto a lire
38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente   "fondo   speciale"   e,  quanto  a  lire  72.000  milioni,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte capitale "fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica,  per l'anno 2000, allo
scopo   parzialmente   utilizzando  gli  accantonamenti  relativi  al
Ministero dell'ambiente.
  6.  Per  l'attuazione  del programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio     meteo-idro-pluviometrico    elaborato    ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  7,  del  decretolegge n. 180 del 1998, sono
adottate  le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire
30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale
di  base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica. Al conseguente onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente.
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Dipartimento  della  protezione civile, avvalendosi del
Gruppo  nazionale  per  la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del
Consiglio  nazionale  per  le  ricerche,  predispone un programma per
assicurare   un'adeguata   copertura   di   radar  meteorologici  del
territorio  nazionale.  Il  programma  e' attuato nel limite di spesa
complessivo  di  lire  25.000  milioni per ciascuno degli anni 2001 e
2002,  comprensivo  del costo di funzionamento e gestione del sistema
per  24  mesi.  Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione,  per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 3 luglio 1991, n. 195,
cosi'  come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  volta  ad  assicurare  il  finanziamento  del  Fondo per la
protezione civile.