IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la  legge  24  giugno 1998, n. 206, concernente norme per le
visite  di  parlamentari  alle strutture militari, che all'articolo 6
prevede l'emanazione del relativo regolamento di attuazione;
  Vista   la   legge   26   luglio   1975,   n.  354,  recante  norme
sull'ordinamento  penitenziario  nonche'  il  relativo regolamento di
esecuzione  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica 29
aprile 1976, n. 431;
  Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, concernente l'istituzione e
l'ordinamento  dei  servizi  per  le informazioni e la sicurezza e la
disciplina del segreto di Stato;
  Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla disciplina militare;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400:
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con
nota n. 8/31021/D.VII.42 del 25 maggio 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  visite  dei  parlamentari  ai reparti impegnati in missioni
internazionali  ed  alle strutture militari dislocate al di fuori del
territorio   nazionale,  ove  gli  stessi  sono  accasermati,  devono
comunque  essere  annunciate  con  preavviso  di  ventiquattro ore al
Ministro  della difesa, che potra' procrastinarle, qualora sussistano
controindicazioni,  indicando  una  data  alternativa per il relativo
svolgimento.
  2.  Si  intende  per  area  riservata  qualunque struttura, fissa o
mobile,  formalmente  predeterminata  e  visibilmente  indicata, dove
vengono   gestite   o   custodite  informazioni  classificate,  sotto
qualunque   forma  espresse,  e  il  cui  accesso  e'  controllato  e
consentito  solo a persone adeguatamente abilitate o specificatamente
autorizzate.  Le visite nelle aree riservate, escluse quelle previste
dal comma 4 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.
  3.  Nel  corso delle visite nelle aree riservate non possono essere
introdotte     apparecchiature     elettroniche,    cinematografiche,
teletrasmittenti.  Potranno  accedere  alle  aree  riservate  solo le
persone  elencate  nell'autorizzazione e dovranno essere accompagnate
dal  responsabile dell'ente o del comando interessato o da persona da
questi espressamente autorizzata.
  4.  Sono escluse dalle visite le aree riservate di pertinenza degli
organismi di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801, anche se ubicate
in  infrastrutture,  comprensori  ed  installazioni militari, fisse o
mobili, in territorio nazionale o estero.
 
                                     NOTE
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  L'art.  6  della legge 24 giugno 1998, n. 206 (Norme
          per  le  visite  di  parlamentari alle strutture militari),
          cosi' recita:
              "Art.   6  (Regolamento  di  attuazione).  -  1.  Entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente   legge,   il   Ministro   della  difesa  provvede
          all'emanazione  del  relativo regolamento di attuazione, il
          cui   schema  e'  sottoposto  al  parere  delle  competenti
          commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quaranta
          giorni.  Se  le  commissioni  non  esprimono  il parere nel
          termine, il regolamento e' comunque emanato".
              -  La  legge  26 luglio  1975,  n.  354,  reca:  "Norme
          sull'ordinamento   penitenziario  e  sull'esecuzione  delle
          misure privative e limitative della liberta'".
               - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile
          1976,  n.  431,  reca:  "Approvazione  del  regolamento  di
          esecuzione  della  legge  26 luglio  1975,  n. 354, recante
          norme   sull'ordinamento   penitenziario   e  sulle  misure
          privative, e limitative della liberta'".
              -   La   legge   24 ottobre  1977,  n.  801,  concerne:
          "Istituzione  e ordinamento dei servizi per le informazioni
          e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato".
              -  L'art.  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della Presidenza del Consiglio dei Ministri), cosi' recita:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
              -  Per l'argomento della legge 24 ottobre 1977, n. 801,
          vedasi nelle note alle premesse.