IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto  lo  statuto  della regione siciliana, approvato con il regio
decreto  legislativo  15  maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953,
n.  1113,  come  modificato  ed  integrato dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, in materia di comunicazioni e
trasporti;
  Viste  le  determinazioni  della  commissione  paritetica  prevista
dall'articolo 43 dello statuto della regione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1o settembre 2000;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali, di concerto con i Ministri dei
trasporti  e  della  navigazione,  del  tesoro,  del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  L'articolo  1  del  decreto  del Presidente della Repubblica 17
dicembre  1953,  n.  1113, come sostituito dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  1.  -  1.  La  regione  siciliana  esercita, nell'ambito del
proprio  territorio,  tutte  le  attribuzioni degli organi centrali e
periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i
trasporti  regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e
in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto.
  2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio
tutte  le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia
di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova
autoveicoli  di  cui all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n.
870,  e  successive  modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo
20,  comma  primo,  secondo  periodo,  e comma secondo dello statuto,
secondo le direttive del Governo dello Stato.
  3.  La regione siciliana esercita, altresi', ai sensi dell'articolo
20,  comma  primo,  secondo  periodo,  e comma secondo dello statuto,
secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti
di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari
in   concessione  alle  Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  di  interesse
regionale e locale.
  4.  Nel  caso  in  cui la regione siciliana ometta di compiere atti
relativi   all'esercizio  delle  attribuzioni  di  cui  al  comma  2,
compromettendo  con tale omissione gli interessi unitari dello Stato,
il  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e
della  navigazione,  dispone,  previa  diffida  e  assegnazione di un
congruo  termine  per  provvedere,  il  compimento  degli  stessi  in
sostituzione dell'amministrazione regionale.".
 
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          17 dicembre  1953,  n.  1113  (Norme  di  attuazione  dello
          statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni
          e  trasporti), come modificato ed integrato dal decreto del
          Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' stato
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  63 del 17 marzo
          1954.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455,
          che  ha  approvato  lo  statuto della regione siciliana, e'
          stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale del 10 giugno
          1946, n. 133 (edizione speciale), ed e' stato convertito in
          legge  costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58.
              - Per  l'argomento  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  17 dicembre  1953,  n. 1113, vedi nella nota al
          titolo.
              - L'art.  43  dello  statuto  della  regione  siciliana
          prevede  che  una  commissione paritetica di quattro membri
          nominati  dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo
          dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
          passaggio  degli  uffici  e  del personale dello Stato alla
          regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
          statuto.
          Note all'art. 1:
              - Si riporta il testo dell'art. 17 e dell'art. 20 dello
          statuto:
              "Art.  17.  -  Entro i limiti dei principî ed interessi
          generali  cui  si  informa  la  legislazione  dello  Stato,
          l'assemblea  regionale  puo',  al  fine  di soddisfare alle
          condizioni  particolari  ed  agli  interessi  propri  della
          regione,  emanare  leggi, anche relative all'organizzazione
          dei  servizi,  sopra  le  seguenti  materie  concernenti la
          regione:
                a) comunicazioni  e  trasporti regionali di qualsiasi
          genere;
                b) igiene e sanita' pubblica;
                c) assistenza sanitaria;
                d) istruzione media e universitaria;
                e) disciplina  del credito, delle assicurazioni e del
          risparmio;
                f) legislazione    sociale:   rapporti   di   lavoro,
          previdenza  ed  assistenza  sociale,  osservando  i  minimi
          stabiliti dalle leggi dello Stato;
                g) annona;
                h) assunzione di pubblici servizi;
                i) tutte  le  altre  materie che implicano servizi di
          prevalente interesse regionale.".
              "Art.  20.  -  Il presidente e gli assessori regionali,
          oltre  alle  funzioni  esercitate in base agli articoli 12,
          13, comma 1o e 2o; 19, com-ma 1o, svolgono nella regione le
          funzioni  esecutive ed ammnistrative concernenti le materie
          di cui agli articoli 14, 15, e 17. Sulle altre non comprese
          negli   articoli   14,   15   e  17  svolgono  un'attivita'
          amministrativa  secondo  le  direttive  del  Governo  dello
          Stato.
              Essi  sono  responsabili  di  tutte  le  loro funzioni,
          rispettivamente,  di  fronte  all'assemblea regionale ed al
          Governo dello Stato.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  della  legge
          1o dicembre  1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per
          i  servizi  della  Direzione  generale della motorizzazione
          civile  e  dei  trasporti  in concessione del Ministero dei
          trasporti):
              "Art.   15.   -   1.  Alla  effettuazione  delle  prove
          occorrenti  per  la  omologazione  dei  tipi  di  veicoli a
          motore,   rimorchi   e   macchine   agricole,  nonche'  per
          l'approvazione   dei  relativi  dispositivi,  la  Direzione
          generale  della  motorizzazione  civile  e dei trasporti in
          concessione provvede con appositi uffici.
              2.  Tali  uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti
          in   via  temporanea  ai  sensi  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti:
                a) centro    prova   autoveicoli   di   Torino,   con
          circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e
          la Liguria;
                b) centro    prova   autoveicoli   di   Milano,   con
          circoscrizione  comprendente  le  province di Milano, Como,
          Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese;
                c) centro   prova   autoveicoli   di   Brescia,   con
          circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona
          e Mantova;
                d) centro  prova  autoveicoli di Verona, comprendente
          il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia;
                e) centro  prova autoveicoli di Bolzano, comprendente
          le province autonome di Bolzano e di Trento;
                f) centro  prova autoveicoli di Bologna, comprendente
          l'Emilia-Romagna e la Toscana;
                g) centro  superiore  ricerche  e prove autoveicoli e
          dispositivi  di  Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la
          Sardegna;
                h) centro  prova autoveicoli di Pescara, comprendente
          le Marche, l'Abruzzo e il Molise;
                i) centro  prova  autoveicoli di Napoli, comprendente
          la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza;
                l) centro  prova autoveicoli di Bari, comprendente la
          Puglia e la provincia di Matera;
                m) centro  prova autoveicoli di Palermo, comprendente
          le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
                n) centro  prova autoveicoli di Catania, comprendente
          le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna.
              3.  Restano  ferme le altre attribuzioni gia' conferite
          al   Centro   superiore   ricerche   prove   autoveicoli  e
          dispositivi, con sede a Roma.".