IL MINISTRO DELLA DIFESA
  Vista  la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni,
riguardante  l'ordinamento  della  Marina militare, la quale prevede,
all'articolo  14,  che  l'ordinamento  delle scuole della Marina puo'
essere  stabilito per decreto ministeriale e, all'articolo 64, che il
Ministro della difesa ha facolta' di dettare le norme particolari per
l'esecuzione di quanto previsto nella legge stessa;
  Visto  il  regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  914, e successive
modificazioni,  recante il testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti l'ordinamento del corpo equipaggi militari marittimi e lo
stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare;
  Vista  la legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni,
concernente  lo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica;
  Visto  il  decreto  ministeriale  24  novembre 1965, concernente la
suddivisione  in  specialita' delle categorie del personale del corpo
equipaggi militari marittimi;
  Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla disciplina militare;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n.
545, recante il regolamento di disciplina militare;
  Vista  la legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni,
recante  norme  sul  reclutamento,  gli  organici e l'avanzamento dei
sottufficiali  dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e della
Guardia di finanza;
  Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio
militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;
  Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, riguardante il
riordino  dei ruoli e la modifica alle norme di reclutamento, stato e
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
  Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni
del  Ministro della difesa e ristrutturazione dei vertici delle Forze
armate e dell'amministrazione della Difesa;
  Visto  il  decreto  legislativo  28 novembre 1997, n. 464, che, nel
dettare  disposizioni  in  materia di riforma strutturale delle Forze
armate,  prevede, all'articolo 3 e all'allegato B, n. 3 l'adozione di
provvedimenti di riorganizzazione riguardanti, tra l'altro, le scuole
sottufficiali della Marina di Taranto e La Maddalena;
  Visto il decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, che adotta il
regolamento   concernente   il   nuovo   ordinamento   delle   scuole
sottufficiali  della  Marina  militare  di  Taranto  e  la Maddalena,
modificato con decreto 25 marzo 1997, n. 138;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  superiore  delle  Forze armate -
sezione Marina, espresso nell'adunanza del 17 marzo 2000;
  Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 maggio 2000;
  Vista  la  comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a
norma  dell'articolo  17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 8/39625/D.11 del 4 luglio 2000);
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                         Scopo delle scuole
  1. Le scuole sottufficiali della Marina militare con sede a Taranto
e  La  Maddalena  provvedono  alla  formazione  dei  marescialli, dei
sergenti  e dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma
breve della Forza armata.
  2.  Esse  concorrono anche alla formazione dei marinai di leva, del
personale  appartenente  ad  altre  Forze armate o Corpi armati dello
Stato,  del  personale  civile  del Ministero della difesa o di altre
pubbliche  amministrazioni  e  del personale militare di Forze armate
estere.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
          di  facilitare  la lettura delle disposizioni di legge alle
          quali  e'  operato il rinvio. Restano invariati il valore e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   La   legge  8 luglio  1926,  n.  1178,  riguardante
          "Ordinamento  della  Marina  militare", e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1926, n. 162, si riporta
          il testo degli articoli 14 e 64:
              "Art.  14.  -  Gli istituti e scuole della regia Marina
          comprendono:
                A) Per gli ufficiali: (omissis);
                B) Per il personale del C.R.E.M.: (omissis);
                C)  Per  il  personale  non militare: 5o gli istituti
          nautici.
              L'ordinamento di ciascun istituto o scuola e' stabilito
          per decreto reale o ministeriale.
              Tutti   gli  istituti  e  scuole,  ad  eccezione  degli
          istituti  nautici, sono retti da ufficiali di vascello e ad
          essi  sono  assegnati  ufficiali superiori ed inferiori dei
          vari corpi i quali sono compresi nelle tabelle organiche di
          detti  corpi.  All'insegnamento  di materie non militari si
          provvede con insegnanti civili secondo le leggi vigenti".
              "Art.  64.  -  Il  Ministro della marina ha facolta' di
          dettare  le norme particolari per l'esecuzione di quanto e'
          previsto nella presente legge".
              -  Il  regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, recante il
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  riguardanti
          l'ordinamento  del  corpo equipaggi militari marittimi e lo
          stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, e'
          stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1931,
          n. 171;
              - La legge 31 luglio 1954, n. 599, concernente lo stato
          dei    sottufficiali    dell'Esercito,   della   Marina   e
          dell'Aeronautica,   e'  stata  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzeta Ufficiale 10 agosto 1954, n. 181;
              -  La  legge  11 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di
          principio  sulla  disciplina militare", e' stata pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203;
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
          1986, n. 545, recante "Regolamento di disciplina militare",
          e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          1986, n. 214;
              -  La  legge  10 maggio 1983, n. 212, recante norme sul
          reclutamento,    gli    organici    e   l'avanzamento   dei
          sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
          e  della  Guardia  di  finanza,  e'  stata  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 23 maggio
          1983, n. 138;
              -  La legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul
          servizio  militare di leva e sulla ferma di leva prolungata
          e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 15 gennaio 1987, n. 11;
              -  Il  decreto  legislativo  12 maggio  1995,  n.  196,
          riguardante  il riordino dei ruoli e la modifica alle norme
          di  reclutamento,  stato  e  avanzamento  del personale non
          direttivo  delle  Forze  armate,  e'  stato  pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 27 maggio
          1995, n. 122;
              -   La  legge  18 febbraio  1997,  n.  25,  concernente
          "Attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione
          dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della
          Difesa",  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          24 febbraio 1997, n. 45;
              -  Il  decreto  legislativo  28 novembre  1997, n. 464,
          concernente  "Riforma  strutturale  delle  Forze  armate, a
          norma  dell'art.  1,  comma 1,  lettere a), d) ed h), della
          legge  28 dicembre 1995, n. 549", e' stato pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  5 gennaio  1998,  n.  3; si riporta il
          testo dell'art. 3 e dell'allegato B, n. 3:
              "Art.  3.  -  1.  Il Ministro della difesa, entro i tre
          mesi    precedenti    l'adozione   dei   provvedimenti   di
          soppressione   e  riorganizzazione  da  attuarsi  nell'anno
          successivo,   promuove   incontri   con  le  organizzazioni
          sindacali maggiormente  rappresentative al fine di assumere
          le  iniziative  atte  a favorire il reimpiego del personale
          civile   in  servizio  attraverso  anche  l'attivazione  di
          programmi     di     riqualificazione    e    riconversione
          professionale.
              2.  I  provvedimenti,  conseguenti all'attuazione delle
          prescrizioni  recate  dall'art.  2  e quelli indicati nelle
          tabelle A e B annesse al presente decreto, sono adottati su
          proposta  del  Capo  di  stato  maggiore  della Difesa, con
          decreto del Ministro della difesa.
              3.  Il Ministro della difesa riferisce annualmente alle
          competenti   commissioni   parlamentari   sullo   stato  di
          avanzamento  dei  provvedimenti  di cui agli articoli 2 e 3
          del presente decreto, ovvero sulla necessita' di apportarvi
          correttivi  nei  limiti  degli  stanziamenti  di bilancio e
          delle  dotazioni  organiche  di  personale  previste  dalle
          vigenti disposizioni.
                                                           Allegato B
                  PROVVEDIMENTI DI RIORGANIZZAZIONE
N.        |Ente/comando interessato        |Data        |Note
                      1. D'interesse Interforze
  |                                |Assorbe parte delle funzioni
  |                                |dello S.M. della Difesa e degli
  |                                |S.M. di Forza armata per la
  |                                |pianificazione e la direzione
  |                                |delle operazoni Interforze e/o
  |                                |multinazionali. E' posto alle
  |Comando operativo di vertice    |dirette dipendenze del Capo di
1 |Interforze 1997                 |stato maggiore della Difesa
---------------------------------------------------------------------
  |2. D'interesse dell'Esercito    |
  |(Omissis)                       |
---------------------------------------------------------------------
  |3. D'interesse della Marina     |
  |(Omissis)                       |
---------------------------------------------------------------------
  |                                |Riarticolata in termini di
  |                                |compiti e struttura ordinativa
  |                                |per tener conto del nuovo iter
  |                                |formativo dei sottufficiali
  |                                |conseguente al riordinamento dei
  |                                |ruoli e modifica alle norme di
  |                                |reclutamento, stato ed
  |Scuola sottufficiali della      |avanzamento di cui al decreto
10|Marina di Taranto 1998          |legislativo n. 196/1995
---------------------------------------------------------------------
  |                                |Riarticolata in termini di
  |                                |compiti e struttura ordinativa
  |                                |per tener conto del nuovo iter
  |                                |formativo dei sottufficiali
  |                                |conseguente il riordinamento dei
  |                                |ruoli e modifica alle norme di
  |                                |reclutamento, stato ed
  |Scuola sottufficiali della      |avanzamento di cui al decreto
11|Marina di La Maddalena 1998     |legislativo n. 196/1995"
              -  Il  decreto ministeriale 27 giugno 1995, n. 570, che
          adotta  il  regolamento  concernente  il  nuovo ordinamento
          delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto
          e  di  La  Maddalena,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1995, n. 303;
              -  Il  decreto  ministeriale  25 marzo  1997,  n.  138,
          recante  modificazioni  al  decreto  ministeriale 27 giugno
          1995,  n. 570, relativo al regolamento concernente il nuovo
          ordinamento   delle   scuole   sottufficiali  della  Marina
          militare  di Taranto e di La Maddalena, e' stato pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1997, n. 121;
              -  La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri",  e'  stata  pubblicata  nel
          supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214; si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.
          17:
              3.  "Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente  conferisca tale potere. Tali regolamenti per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti  interministeriali ferma restando la
          necessita'  di  di  apposita  autorizzazione da parte della
          legge.  I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
          possono  dettare  norme  contrarie a quelle dei regolamenti
          emanati  dal  Governo.  Essi  debbono  essere comunicati al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  prima della loro
          emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali  che  devono  recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".