IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
I  Ministri  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato, delle
finanze e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

  Vista  la  legge  8  luglio  1986, n. 349, istitutiva del Ministero
dell'ambiente  e  il  relativo regolamento di organizzazione adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
  Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  2, comma 1, della delibera CIPE in data 5 agosto
1998,  con la quale e' stata tra l'altro istituita, nell'ambito dello
stesso  CIPE, la Commissione 6 "Sviluppo sostenibile sotto il profilo
ambientale";
  Vista la delibera CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state
approvate  "Le  linee  generali della seconda comunicazione nazionale
alla Convenzione sui cambiamenti climatici";
  Visto,  in particolare, il punto 3 della predetta delibera CIPE, il
quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento
delle   emissioni  di  gas  serra  saranno  favorite  le  misure  che
presentino  un  piu'  favorevole  rapporto  tra  risorse  impegnate e
risultati  attesi;  che  siano coerenti con gli obiettivi di politica
economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli
  operatori   privati;   che   favoriscano   l'utilizzo   di  risorse
  comunitarie;
Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998, con la quale sono state
approvate  le  "Linee  guida  per  le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra";
  Visto,  in  particolare,  il  punto  1.1, che stabilisce che per la
promozione   e   lo   sviluppo  delle  azioni  nazionali,  in  attesa
dell'eventuale  costituzione  di  un apposito fondo per la protezione
del  clima,  si  fara'  fronte,  oltre  che  con le linee di bilancio
ordinarie  di  ciascuna  amministrazione  interessata, con le risorse
finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato
alla finanziaria 1999, a misure compensative di settore con incentivi
per   la   riduzione  delle  emissioni  inquinanti  per  l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili;
  Visto  l'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il  quale  prevede  che  le  aliquote delle accise sugli oli minerali
siano  rideterminate  in  conformita'  alle  disposizioni  di  cui ai
successivi  commi,  al  fine  di  perseguire l'obiettivo di riduzione
delle  emissioni  di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli
minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto;
  Visto  l'articolo 8, comma 7, della stessa legge, il quale prevede,
tra  l'altro,  che  a decorrere dal 1o gennaio 1999 sia istituita una
imposta  sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di
petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua,
denominato  "Orimulsion"  (NC  2714),  impiegati  negli  impianti  di
combustione,  come  definiti nella direttiva CEE del Consiglio del 24
novembre 1988;
  Visto  l'articolo  8,  comma 10, della stessa legge n. 448/1998, il
quale  prevede  che  le  maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro,
a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle
emissioni   inquinanti,   per  l'efficienza  energetica  e  le  fonti
rinnovabili  nonche'  per la gestione delle reti di teleriscaldamento
alimentate  con  biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti
nelle  zone  climatiche E ed F di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
  Visto   il   decreto-legge   30  dicembre  1999,  n.  500,  recante
"Disposizioni  urgenti  concernenti  la  proroga  di  termini  per lo
smaltimento  in  discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative
ai  PCB,  nonche'  l'immediata  utilizzazione  di risorse finanziarie
necessarie  all'attivazione del protocollo di Kyoto", convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33;
  Visto,   in  particolare,  l'articolo  2,  comma  1,  del  suddetto
decreto-legge,   il   quale  autorizza  per  la  realizzazione  delle
finalita' di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23
dicembre  1998, n. 448, la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999
da   iscriversi  quanto  a  lire  290  miliardi  in  apposita  unita'
previsionale   di  base  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente  per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione
del  protocollo  di  Kyoto  e  quanto  a lire 10 miliardi in apposita
unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del Ministero
delle finanze;
  Visto  altresi'  l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge,
il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
di   concerto   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentita la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e
le modalita' di utilizzazione delle disponibilita' finanziarie di cui
al comma 1 dello stesso articolo;
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112, recante
"Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  e  agli  enti locali in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59";
  Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella
riunione del 2 marzo 2000;
  Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 17 aprile 2000;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata
con nota in data 30 maggio 2000;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Le  risorse  attribuite  al Ministero dell'ambiente per il 1999
dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500,
sono  destinate,  per un importo complessivo di lire 290 miliardi, al
finanziamento  di  azioni e programmi di riduzione delle emissioni di
gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, elaborati sulla base
degli indirizzi individuati nell'allegato A al presente decreto.
  2. Tali risorse, al netto di quelle previste al successivo articolo
5,  sono  destinate  per  una  quota  pari  a  85 miliardi di lire al
finanziamento  di  programmi  di  rilevanza nazionale e per una quota
pari  a  155  miliardi  di  lire  al finanziamento di programmi delle
regioni e delle province autonome.
  3.  Le  azioni  ed  i  programmi  di cui al comma 1 sono definiti e
attuati  nel  rispetto della normativa e degli obblighi comunitari in
materia.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                                Nota al titolo:
              -  Il  testo  dell'art.  8, comma 10, lettera f), della
          legge  23 dicembre  1998,  n.  448, e' riportato nelle note
          alle premesse.
          Note alle premesse:
              -  La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione
          del  Ministero  dell'ambiente  e  norme in materia di danno
          ambientale",  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 15
          luglio 1986, n. 162.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
          1987,  n.  306,  recante: "Regolamento per l'organizzazione
          del  Ministero  dell'ambiente" e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 29 luglio 1987, n. 175.
              -  L'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempreche' non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (soppressa).
              2.  Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
              3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.
              4-bis.  L'organizzazione  e  la disciplina degli uffici
          dei  Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
          sensi  del  comma  2,  su  proposta del Ministro competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,  con  i  contenuti  e  con  l'osservanza dei
          criteri che seguono:
                a) riordino  degli  uffici  di diretta collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali   uffici   hanno   esclusive  competenze  di  supporto
          dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo
          e l'amministrazione;
                b) individuazione    degli    uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione  tra  strutture  con funzioni finali e con
          funzioni  strumentali  e  loro  organizzazione per funzioni
          omogenee  e  secondo criteri di flessibilita' eliminando le
          duplicazioni funzionali;
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati;
                d) indicazione    e    revisione    periodica   della
          consistenza delle piante organiche;
                e) previsione  di  decreti ministeriali di natura non
          regolamentare  per  la definizione dei compiti delle unita'
          dirigenziali    nell'ambito   degli   uffici   dirigenziali
          generali".
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 8, commi 1, 7 e 10,
          lettera  f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante:
          "Misure  di  finanza  pubblica  per la stabilizzazione e lo
          sviluppo",  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
          1998, n. 302:
              "Art.   8 (Tassazione   sulle   emissioni  di  anidride
          carbonica   e   misure   compensative).  - 1.  Al  fine  di
          perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
          anidride  carbonica  derivanti dall'impiego di oli minerali
          secondo  le  conclusioni  della  Conferenza  di  Kyoto  del
          1o-11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle accise sugli oli
          minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle
          disposizioni dei successivi commi.
              2 - 3 - 4 - 5 - 6. (Omissis).
              7.  A  decorrere  dal  1o gennaio 1999 e' istituita una
          imposta  sui  consumi  di  lire  1.000  per  tonnellata  di
          carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
          emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
          "Orimulsion   (NC   2714)   impiegati   negli  impianti  di
          combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
          Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
          minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
          cui  al  numero  11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
          alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
          fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
              8.-9. (Omissis).
              10.  Le  maggiori  entrate  derivanti per effetto delle
          disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
                a)-e) (Omissis).
                f) a misure compensative di settore con incentivi per
          la  riduzione  delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
          energetica  e  le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
          di  reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
          fonte  energetica  nei comuni ricadenti nelle predette zone
          climatiche  E  ed  F, con la concessione di un'agevolazione
          fiscale  con  credito  d'imposta  pari  a  lire 20 per ogni
          chilovattora  (Kwh)  di  calore  fornito,  da  traslare sul
          prezzo di cessione all'utente finale".
              - Il  decreto-legge  30  dicembre 1999, n. 500, recante
          "Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per
          lo   snellimento   in   discarica   di  rifiuti  e  per  le
          comunicazioni   relative   ai   PcB,   nonche'  l'immediata
          utilizzazione    di    risorse    finanziarie    necessarie
          all'attivazione  del  protocollo  di  Kyoto"  e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1999, n. 305.
              - L'art.  2  del citato decreto-legge 30 dicembre 1999,
          n. 500, e' il seguente:
              "Art. 2. - 1. Al fine di realizzare le finalita' di cui
          all'art.  8,  comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre
          1998,  n. 448, e' autorizzata la spesa di lire 300 miliardi
          per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in
          apposita   unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero dell'ambiente per gli interventi
          di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto
          e quanto a lire 10 miliardi in apposita unita' previsionale
          di  base  dello  stato  di  previsione  del Ministero delle
          finanze.
              2.  Con  decreto  del Ministro dell'ambiente, adottato,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla
          legge  di conversione del presente decreto, di concerto con
          il     Ministro    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato,  con  il  Ministro delle finanze e con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          Bolzano,  sono  determinati  i  criteri  e  le modalita' di
          utilizzazione  delle  disponibilita'  finanziarie di cui al
          comma 1.
              3.  All'onere  di  cui  al comma 1 si provvede a valere
          sulle   risorse   finanziarie   derivanti   dall'attuazione
          dell'art.  8  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448. Il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica  e'  autorizzato ad apportare con propri decreti,
          le  variazioni  di bilancio occorrenti per l'attuazione del
          presente decreto".
              - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
          "Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni  ed agli enti locali in attuazione del
          capo  I  della  legge  15  marzo 1997, n. 59" e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92.
          Nota all'art. 1:
              - L'art.  2,  comma  1,  del  decreto-legge 30 dicembre
          1999, n. 500, e' riportato nelle note alle premesse.