IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; Considerata la grave situazione sanitaria determinatasi a seguito dell'evidenza in alcuni Stati europei di ulteriori casi di encefalopatia spongiforme bovina; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare un programma di prevenzione totale a tutela della salute pubblica contro l'agente patogeno responsabile della encefalopatia spongiforme bovina, sia mediante il potenziamento delle attivita' di sorveglianza e di tracciabilita' dei bovini vivi sia attraverso l'utilizzo di un test rapido atto a evidenziare l'eventuale presenza di detto agente negli animali destinati alla macellazione; Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' ed urgenza, nel quadro degli obiettivi predetti, di potenziare l'attivita' di controllo svolta dall'Ispettorato centrale repressione frodi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanita' e delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. 1. Al fine di elevare la sicurezza dei consumatori ed intervenire nelle situazioni di emergenza correlate a malattie infettive e diffusive degli animali, il Ministero della sanita' intensifica la sorveglianza epidemiologica, in particolare il sistema di controlli per la encefalopatia spongiforme bovina, attraverso: a) un programma di prevenzione totale contro l'encefalopatia spongiforme bovina, mediante sottoposizione al test di diagnosi rapida per la malattia, a regime, di tutti i bovini, bufalini e bisonti macellati in eta' superiore ai ventiquattro mesi; b) il potenziamento della sorveglianza epidemiologica, mediante l'adozione di specifici programmi d'intervento, stabilendo compiti, attivita' e apporti finanziari per i centri di referenza nazionali, per gli istituti zooprofilattici sperimentali e per i posti di ispezione frontaliera; c) il rafforzamento dei controlli nella movimentazione degli animali attraverso il potenziamento del sistema di identificazione e registrazione di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, e ai regolamenti comunitari in materia. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, sull'UPB 7.1.3.3 - Fondo speciale di parte corrente - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell'accantonamento relativo al Ministero della sanita'. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.