IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni,  concernente  la  disciplina delle attivita' di gioco,
ed,  in  particolare,  l'articolo 6, che riserva al Comitato olimpico
nazionale  italiano  l'organizzazione  e  l'esercizio  dei  giochi di
abilita'  e  dei  concorsi  pronostici per i quali si corrisponda una
ricompensa  di  qualsiasi  natura  e  per  la  cui partecipazione sia
richiesto il pagamento di una posta in denaro, qualora siano connessi
con  manifestazioni  sportive organizzate o svolte sotto il controllo
dell'ente stesso;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n.
581,  e  successive  modificazioni,  recante  norme regolamentari per
l'applicazione  e  l'esecuzione  del  citato  decreto  legislativo 14
aprile 1948, n. 496;
  Visto  l'articolo  16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
in  base  al  quale,  con riferimento a nuovi tipi di scommessa sulle
competizioni  sportive  nonche' ad ogni altro tipo di gioco, concorso
pronostici e scommesse, il Ministro delle finanze emana regolamenti a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per  disciplinare  le modalita' e i tempi di gioco, la corresponsione
di  aggi,  diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la proposta formulata dal C.O.N.I. in merito all'istituzione
di  un  nuovo gioco denominato "TotoBingol" con la nota prot. n. 2979
del 20 settembre 2000;
  Visto  il  parere  favorevole  espresso dal C.O.N.I. in ordine allo
schema di regolamento formulato dall'Amministrazione finanziaria;
  Considerata l'opportunita' di incrementare le entrate erariali e di
attuare  un'ulteriore  fonte  di  autofinanziamento  del C.O.N.I. per
l'esercizio   delle   proprie   funzioni   istituzionali,  attraverso
l'istituzione del predetto gioco denominato "TotoBingol";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 ottobre 2000;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata con nota n. 3-17013/UCL del 18 ottobre 2000;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
             Istituzione di un nuovo concorso pronostici
  1.  E'  istituito  il  concorso pronostici denominato "TotoBingol",
collegato  allo  svolgimento  delle  partite  di  calcio  tra squadre
professionistiche,   organizzate   dal   C.O.N.I.  Comitato  olimpico
nazionale italiano, o svolte sotto il controllo del medesimo Ente.
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   decreto  legislativo  14 aprile  1948,  n.  496,
          recante:  "Disciplina delle attivita' di gioco" detta norme
          per l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilita' e
          di  concorso  pronostici,  per  i  quali si corrisponda una
          ricompensa  di qualsiasi natura e per la cui partecipazione
          sia richiesto il pagamento di una posta in denaro.
              - Il testo dell'art. 6 e' il seguente:
              "Art.  6.  -  E'  riservato rispettivamente al Comitato
          olimpico   nazionale   italiano   e   all'Unione  nazionale
          incremento   razze   equine   l'esercizio  delle  attivita'
          previste   dall'art.   1,   qualora   siano   connesse  con
          manifestazioni  sportive  organizzate  o  svolte  sotto  il
          controllo degli enti predetti.
              La  disposizione  del comma precedente non si applica a
          quelle   attivita'   che  il  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano  e  l'Unione nazionale incremento razze equine non
          intendano   svolgere.   In   tal   caso   si  osservano  le
          disposizioni  dell'art. 2, salvo che si tratti di attivita'
          che  turbino  il  regolare svolgimento delle manifestazioni
          sportive.
              Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  e l'Unione
          nazionale  incremento  razze  equine  sono  tenuti,  per le
          attivita'  da  essi  svolte  a  norma  del  primo  comma, a
          corrispondere  allo Stato una tassa di lotteria pari al 16%
          di  tutti  gli introiti lordi. Il provento della tassa deve
          affluire  al capitolo d'entrata del Ministero delle finanze
          indicato nell'art. 3.
              Nulla  e'  innovato  circa  l'applicazione  degli altri
          tributi attualmente in vigore.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
          1951, n. 581, reca: "Norme regolamentari per l'approvazione
          e  l'esecuzione  del decreto legislativo 14 aprile 1948, n.
          496, sulla disciplina delle attivita' di gioco".
              - La  legge 13 maggio 1999, n. 133, reca: "Disposizioni
          in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
          fiscale"  e prevede, anche, all'art. 16, la possibilita' di
          introdurre,  tramite  decreto  del  Ministro delle finanze,
          l'accettazione  di  nuove  scommesse  legate a competizioni
          sportive  diverse  dalle  corse  dei  cavalli  e  da quelle
          organizzate dal C.O.N.I.
              - Il testo del comma 1 dell'art. 16 e' il seguente:
              "1.  Il  Ministro delle finanze puo' disporre, anche in
          via   temporanea,   l'accettazione  di  nuove  scommesse  a
          totalizzatore  o a quota fissa, relative ad eventi sportivi
          diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
          organizzate   dal   Comitato  olimpico  nazionale  italiano
          (C.O.N.I.)  da  parte  dei  soggetti  cui  e'  affidata  in
          concessione  l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
          e  a quota fissa, ai sensi del decreto del Presidente della
          Repubblica  8 aprile  1998,  n.  169,  e  del  decreto  del
          Ministro  delle  finanze  2 giugno  1998, n. 174, i quali a
          tale  fine  impiegheranno  sedi,  strutture e impianti gia'
          utilizzati   nell'esercizio   della   loro  attivita'.  Con
          riferimento  a  tali  nuove scommesse nonche' ad ogni altro
          tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
          delle finanze emana regolamenti a norma dell'art. 17, comma
          3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le
          modalita'  e  i  tempi di gioco, la corresponsione di aggi,
          diritti  e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi
          quelli  da destinare agli organizzatori delle competizioni.
          Con   decreto   del  Ministro  delle  finanze  e'  altresi'
          stabilito l'ammontare del prelievo complessivo, comprensivo
          dei  predetti oneri, su ciascuna scommessa; il prelievo non
          puo'  superare  il 62 per cento delle somme giocate. Per le
          medesime   scommesse  a  totalizzatore  il  Ministro  delle
          finanze  puo'  prevederne l'accettazione anche da parte dei
          gestori  e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici
          e   lotto,  purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie
          collegate con sistemi informatici in tempo reale.".
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri".
              - Il testo del comma 3 dell'art. 17 e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".