IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Visto l'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28  dicembre  1991,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1992, con il
quale e' stata istituita la scheda di dimissione  ospedaliera,  quale
strumento ordinario per la raccolta delle  informazioni  relative  ad
ogni paziente dimesso da tutti gli istituti di  ricovero  pubblici  e
privati in tutto il territorio nazionale; 
  Visto in particolare l'articolo 5 del citato decreto con  il  quale
si  prevede  che  con   successivi   decreti   ministeriali   saranno
specificati analiticamente i contenuti delle variabili inserite nella
scheda di dimissione ospedaliera ed i relativi  sistemi  di  codifica
che tutti gli istituti di ricovero dovranno adottare; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita'  del  26  luglio  1993,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  180  del  3  agosto  1993,
relativo alla disciplina del flusso  informativo  sui  dimessi  dagli
istituti di ricovero pubblici e privati,  con  il  quale  sono  stati
definiti i tempi e le modalita' della trasmissione delle informazioni
contenute nelle schede di dimissione ospedaliera alle regioni ed alle
province autonome e, da queste, al Ministero della sanita'; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche  ed
integrazioni, con particolare riguardo all'articolo  22,  commi  3  e
3-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n.   135,   con
particolare riferimento all'articolo 17; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n.
318, concernente: "Regolamento  recante  norme  per  l'individuazione
delle  misure  minime  di  sicurezza  per  il  trattamento  dei  dati
personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre
1996, n. 675"; 
  Ritenuto di dover adeguare, sulla base delle esperienze  effettuate
e della evoluzione dei sistemi di classificazione  e  codifica  delle
informazioni, il contenuto informativo  della  scheda  di  dimissione
ospedaliera, nonche' i principi e le  regole  di  compilazione  e  di
codifica delle stesse informazioni; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 1998; 
  Visto il parere del Garante per la protezione  dei  dati  personali
prot. 6705 del 4 ottobre 1999; 
  Ritenuto di modificare ed integrare  lo  schema  di  provvedimento,
cosi' come richiesto nel citato parere del Garante per la  protezione
dei dati personali; 
  Sentita nuovamente la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del  20  luglio
2000; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  18  settembre
2000; 
  Considerato che, in relazione al rilievo formulato dal Consiglio di
Stato  in  ordine  all'informazione  dovuta  agli   interessati,   e'
opportuno richiamare espressamente la prevista adozione di  specifici
provvedimenti ai sensi dell'articolo 23, comma 1-bis, della legge  31
dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni,  e
dell'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 
135, nonche' ribadire in ogni caso il disposto dell'articolo 10 della
citata legge 31 dicembre 1996, n. 675; 
  Considerato che  il  rilievo  del  Consiglio  di  Stato  in  ordine
all'acquisizione del parere dell'Autorita'  per  l'informatica  nella
pubblica amministrazione appare superabile alla luce del parere della
predetta autorita' del 21 luglio 2000; 
  Vista la comunicazione inviata alla Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri in data 17 ottobre 2000; 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. La scheda di dimissione ospedaliera si  compone  delle  seguenti
sezioni: 
    a) la sezione prima, che contiene le informazioni anagrafiche  di
seguito riportate: 
      1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 
      2) numero della scheda; 
      3) cognome e nome del paziente; 
      4) sesso; 
      5) data di nascita; 
      6) comune di nascita; 
      7) stato civile; 
      8) comune di residenza; 
      9) cittadinanza; 
      10) codice sanitario individuale; 
      11) regione di residenza; 
      12) azienda unita' sanitaria locale di residenza; 
    b) la sezione seconda, che contiene almeno  le  informazioni  del
seguente  elenco,  la  cui  numerazione  riprende   e   prosegue   la
numerazione dell'elenco di cui alla precedente lettera a): 
      1) denominazione dell'ospedale di ricovero; 
      2) numero della scheda; 
      13) regime di ricovero; 
      14) data di ricovero; 
      15) unita' operativa di ammissione; 
      16) onere della degenza; 
      17) provenienza del paziente; 
      18) tipo di ricovero; 
      19) traumatismi o intossicazioni; 
      20) trasferimenti interni; 
      21) unita' operativa di dimissione; 
      22) data di dimissione o morte; 
      23) modalita' di dimissione; 
      24) riscontro autoptico; 
      25) motivo del ricovero in regime diurno; 
      26) numero di giornate di presenza in ricovero diurno; 
      27) peso alla nascita; 
      28) diagnosi principale di dimissione; 
      29) diagnosi secondarie; 
      30) intervento chirurgico principale o parto; 
      31) altri interventi  chirurgici  e  procedure  diagnostiche  o
terapeutiche. 
  2. Le regioni e le province autonome  possono  prevedere  ulteriori
informazioni  da  rilevare  attraverso  la   scheda   di   dimissione
ospedaliera, fermo restando il contenuto informativo minimo di cui al
comma 1. 
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,  sull'emana  zione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre 1985, n. 1092, al solo,
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficaia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  58  della  legge
          23 dicembre   1979,   n.   833  (Istituzione  del  Servizio
          sanitario nazionale):
              "Art.  58 (Servizio epidemiologico e statistico). - Nel
          piano  sanitario nazionale di cui all'art. 53 sono previsti
          specifici  programmi  di  attivita' per la rilevazione e la
          gestione  delle informazioni epidemiologiche, statistiche e
          finanziarie  occorrenti  per  la  programmazione  sanitaria
          nazionale  e  regionale  e  per  la  gestione  dei  servizi
          sanitari.
              I  programmi  di  attivita',  per  quanto  attiene alle
          competenze  attribuitegli  dal  precedente  art.  27,  sono
          attuati dall'Istituto superiore di sanita'.
              Le  regioni,  nell'ambito dei programmi di cui al primo
          comma,  provvedono  ai  servizi  di  informatica che devono
          essere  organizzati  tenendo  conto delle articolazioni del
          servizio sanitario nazionale.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
          Ministro  della sanita' 28 dicembre 1991 (Istituzione della
          scheda di dimissione ospedaliera):
              "Art. 5. - Con successivi decreti ministeriali verranno
          specificati  analiticamente  i  contenuti  delle  variabili
          inserite  nella  scheda  di  dimissione  ospedaliera  ed  i
          relativi  sistemi  di  codifica  che  tutti gli istituti di
          ricovero  dovranno  adottare. Analogamente, saranno inoltre
          disciplinati  i  flussi  informativi generati dalla scheda,
          allo  scopo  di  consentire,  da un lato, lo sviluppo di un
          sistema  di  valutazione  della  attivita'  ospedaliera  e,
          dall'altro,  di  disporre di una rilevazione epidemiologica
          sistematica  sulla  popolazione  dei dimessi dagli ospedali
          per acuti.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 22, commi 3 e 3-bis,
          della   legge   31 dicembre  1996,  n.  675,  e  successive
          modifiche  ed integrazioni (Tutela delle persone e di altri
          soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):
              "Art. 22 (Dati sensibili). - 1.-1-bis. e 2. (Omissis).
              3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte
          di  soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici,
          e'  consentito solo se autorizzato da espressa disposizione
          di  legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che
          possono  essere  trattati,  le  operazioni  eseguibili e le
          rilevanti  finalita'  di  interesse pubblico perseguite. In
          mancanza  di  espressa  disposizione  di legge, e fuori dai
          casi  previsti  dai decreti legislativi di modificazione ed
          integrazione  della  presente  legge, emanati in attuazione
          della  legge  31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici
          possono   richiedere   al   Garante,   nelle   more   della
          specificazione    legislativa,    l'individuazione    delle
          attivita',  tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla
          legge,  che  perseguono  rilevanti  finalita'  di interesse
          pubblico e per le quali e' conseguentemente autorizzato, ai
          sensi  del  comma  2,  il  trattamento dei dati indicati al
          comma 1.
              3-bis.  Nei  casi  in  cui  e' specificata, a norma del
          comma  3,  la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma
          non  sono  specificati  i  tipi  di  dati  e  le operazioni
          eseguibili,  i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
          previsto  dalla presente legge e dai decreti legislativi di
          attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia
          di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo
          i  rispettivi  ordinamenti,  i tipi di dati e di operazioni
          strettamente  pertinenti  e  necessari  in  relazione  alle
          finalita'  perseguite  nei  singoli  casi, aggiornando tale
          identificazione periodicamente.".
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo    11 maggio   1999,   n.   135   (Disposizioni
          integrative  della  legge  31 dicembre  1996,  n.  675, sul
          trattamento   dei  dati  sensibili  da  parte  di  soggetti
          pubblici):
              "Art. 17 (Tutela della salute). - 1. Ai sensi dell'art.
          1,  si  considerano  di  rilevante  interesse  pubblico  le
          seguenti  attivita'  rientranti  nei  compiti  del servizio
          sanitario   nazionale  e  degli  altri  organismi  sanitari
          pubblici, nel rispetto dell'art. 23, comma 1, della legge:
                a) la   prevenzione,   la  diagnosi,  la  cura  e  la
          riabilitazione   dei   soggetti   assistiti   dal  servizio
          sanitario   nazionale,   ivi  compresa  l'assistenza  degli
          stranieri  in  Italia  e dei cittadini italiani all'estero,
          nonche'   l'assistenza   sanitaria   erogata  al  personale
          navigante ed aeroportuale;
                b) la  programmazione, la gestione, il controllo e la
          valutazione dell'assistenza sanitaria;
                c) la    vigilanza    sulle    sperimentazioni,    la
          farmacovigilanza,    l'autorizzazione   all'immissione   in
          commercio  ed  all'importazione  di  medicinali  e di altri
          prodotti di rilevanza sanitaria;
                d) le attivita' certificatorie;
                e) il  monitoraggio  epidemiologico,  ivi compresi la
          sorveglianza  della emergenza o riemergenza delle malattie,
          e  degli  eventi  avversi nelle vaccinazioni, i registri di
          patologia e la gestione della profilassi internazionale;
                f) l'applicazione   della  normativa  in  materia  di
          igiene  e  sicurezza  nei luoghi di lavoro e di sicurezza e
          salute della popolazione;
                g) i  trapianti  d'organo  e le trasfusioni di sangue
          umano,  anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n.
          107;
                h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed
          il  controllo  dei  rapporti  tra  l'amministrazione  ed  i
          soggetti accreditati o convenzionati del Servizio sanitario
          nazionale.
              2.  L'identificazione  dell'interessato e' riservata ai
          soggetti che perseguono direttamente le finalita' di cui al
          comma  1.  L'accesso  alle  diverse  tipologie  di  dati e'
          consentito  ai  soli  incaricati  del trattamento, preposti
          caso  per caso, alle specifiche fasi delle attivita' di cui
          al  comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati
          di volta in volta trattati.
              3.  Per quanto non previsto dal decreto di cui all'art.
          23,  comma  1-bis,  della  legge,  il  trattamento dei dati
          idonei  a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da
          parte  di  organismi sanitari e di esercenti le professioni
          sanitarie   e'   fatto   oggetto   di  appositi  codici  di
          deontologia  e  buona  condotta adottati ai sensi dell'art.
          31,  comma  1,  lettera  h),  della legge dalle federazioni
          nazionali  degli  ordini  e  dei  collegi delle professioni
          sanitarie, la cui accettazione e' condizione essenziale per
          il  trattamento  dei  dati  da  parte  degli incaricati del
          trattamento. Il codice prevede anche:
                a) l'impegno   al  rispetto  di  regole  di  condotta
          analoghe al segreto professionale da parte degli incaricati
          del  trattamento  che non sono tenuti in base alla legge al
          segreto professionale;
                b) le  modalita'  di applicazione dell'art. 23, comma
          2,  della  legge  ai  professionisti  sanitari, diversi dai
          medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
                c) modalita'   semplificate  per  l'informativa  agli
          interessati e per la prestazione del loro consenso;
                c-bis)  identificazione  di casi di urgenza nei quali
          l'informativa    e    il   consenso   possono   intervenire
          successivamente alla richiesta della prestazione.
              4. Con i decreti di cui all'art. 15, commi 2 e 3, della
          legge,  sono  individuate le misure minime per garantire la
          sicurezza   dei  trattamenti  effettuati  con  tecniche  di
          cifratura  o  mediante codici identificativi, anche al fine
          di  assicurare  il trattamento disgiunto dei dati di cui al
          comma  3  dagli  altri  dati  personali  che  permettono di
          identificare direttamente gli interessati.
              5.   Il  trattamento  dei  dati  genetici  da  chiunque
          effettuato e' consentito nei soli casi previsti da apposita
          autorizzazione  rilasciata dal Garante, sentito il Ministro
          della  sanita',  che  acquisisce, a tal fine, il parere del
          Consiglio  superiore  di sanita'. I trattamenti autorizzati
          dal  Garante  possono  essere  proseguiti  fino al rilascio
          dell'autorizzazione  prevista  dal  presente  comma, che in
          sede  di  prima applicazione della presente disposizione e'
          rilasciata  entro  dodici  mesi  dalla  data della relativa
          entrata in vigore.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
          1999,    n.    318    (Regolamento    recante   norme   per
          l'individuazione  delle  misure  minime di sicurezza per il
          trattamento dei dati personali, a norma dell'art. 15, comma
          2,  della  legge  31 dicembre  1996, n. 675), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1999, n. 216.
              - Si  riporta il testo dell'art. 23, comma 1-bis, della
          citata legge 31 dicembre 1996, n. 675:
              "Art.  23  (Dati  inerenti  alla  salute). - 1-bis. Con
          decreto  del  Ministro  della  sanita'  adottato  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sentiti  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e
          Bolzano   e   il   Garante,   sono   individuate  modalita'
          semplificate per le informative di cui all'art. 10 e per la
          prestazione   del   consenso  nei  confronti  di  organismi
          sanitari  pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le
          professioni   sanitarie  convenzionati  o  accreditati  dal
          Servizio  sanitario  nazionale,  nonche' per il trattamento
          dei  dati  da  parte  dei medesimi soggetti, sulla base dei
          seguenti criteri:
                a) previsione  di  informative effettuate da un unico
          soggetto,  in  particolare  da parte del medico di medicina
          generale   scelto   dall'interessato,  per  conto  di  piu'
          titolari di trattamento;
                b) validita',  nei  confronti  di  piu'  titolari  di
          trattamento,  del  consenso prestato ai sensi dell'art. 11,
          comma  3,  per conto di piu' titolari di trattamento, anche
          con  riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
          alla  prescrizione  di  farmaci,  alla  raccolta di dati da
          parte  del  medico  di  medicina generale detenuti da altri
          titolari,   e   alla   pluralita'  di  prestazioni  mediche
          effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
                c) identificazione  di  casi  di  urgenza  nei quali,
          anche  per  effetto  delle  situazioni  indicate  nel comma
          1-ter,  l'informativa  e  il  consenso  possono intervenire
          successivamente alla richiesta della prestazione;
                d) previsioni  di modalita' di applicazione del comma
          2 del presente articolo ai professionisti sanitari, diversi
          dai  medici,  che  intrattengono  rapporti  diretti  con  i
          pazienti;
                e) previsione  di  misure  volte  ad  assicurare  che
          nell'organizzazione  dei  servizi  e  delle prestazioni sia
          garantito il rispetto dei diritti di cui all'art. 1".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 della citata legge
          31 dicembre 1996, n. 675:
              "Art. 10 (Informazioni rese al momento della raccolta).
          -  1.  L'interessato  o  la  persona  presso  la quale sono
          raccolti   i   dati  personali  devono  essere  previamente
          informati oralmente o per iscritto circa:
                a) le  finalita'  e  le modalita' del trattamento cui
          sono destinati i dati;
                b) la   natura   obbligatoria   o   facoltativa   del
          conferimento dei dati;
                c) le   conseguenze   di   un  eventuale  rifiuto  di
          rispondere;
                d) i  soggetti  o le categorie di soggetti ai quali i
          dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei
          dati medesimi;
                e) i diritti di cui all'art. 13;
                f) il  nome,  la denominazione o la ragione sociale e
          il  domicilio,  la  residenza  o la sede del titolare e, se
          designato, del responsabile.
              2. L'informativa di cui ai comma 1 puo' non comprendere
          gli  elementi  gia' noti alla persona che fornisce i dati o
          la   cui   conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di
          funzioni  pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
          perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
          1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
              3.  Quando  i  dati  personali non sono raccolti presso
          l'interessato,  l'informativa  di cui al comma 1 e' data al
          medesimo  interessato all'atto della registrazione dei dati
          o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
          prima comunicazione.
              4.  La  disposizione  di  cui al comma 3 non si applica
          quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
          del  Garante,  impossibile,  ovvero  nel caso in cui i dati
          sono  trattati  in base ad un obbligo previsto dalla legge,
          da   un  regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria.  La
          medesima  disposizione  non  si applica, altresi', quando i
          dati   sono   trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura   penale,   approvate   con  decreto  legislativo
          28 luglio  1989,  n.  271,  e  successive modificazioni, o,
          comunque,  per  far  valere  o difendere un diritto in sede
          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati
          esclusivamente   per  tali  formalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento".