Alle Camere di commercio, industria
                                  artigianato ed agricoltura
                                  Alla  regione  autonoma della Valle
                                  d'Aosta        -        Assessorato
                                  dell'industria,  dell'artigianato e
                                  dell'energia
                                  Alla  regione  autonoma  Sicilia  -
                                  Assessorato della cooperazione, del
                                  commercio, dell'artigianato e della
                                  pesca
                                  Alla        regione        autonoma
                                  Friuli-Venezia  Giulia - Presidenza
                                  della  Giunta - Segreteria Generale
                                  - Servizio di vigilanza sugli enti
                                  Alla regione autonoma Trentino-Alto
                                  Adige - Ufficio di vigilanza camere
                                  di commercio
                                  Alla  regione  autonoma  Sardegna -
                                  Assessorato industria e commercio
                                  Alla provincia autonoma di Bolzano
                                  Alla provincia autonoma di Trento
                                  Ministero    della    giustizia   -
                                  Direzione generale affari civili
                                  Banca d'Italia
                                  All'ABI
                                  Al    Consiglio    nazionale    del
                                  notariato
                                  All'Unione    nazionale   segretari
                                  comunali e provinciali
                                  All'Unioncamere
                                  All'Infocamere s.c.p.a.
                                  All'Istituto Guglielmo Tagliacarne

1. Premessa.
  In   data  2 novembre  2000  e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 256, il decreto 9 agosto 2000; n. 316
con  cui  e'  stato  adottato il "Regolamento recante le modalita' di
attuazione  del  registro informatico dei protesti, a norma dell'art.
3-bis  del  decreto-legge  l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480".
  Le   previsioni   del   regolamento  si  inseriscono  nell'iter  di
attuazione  del  registro informatico dei protesti, strumento con cui
si   intende   assicurare   la   completezza,   l'organicita'   e  la
tempestivita'  dell'informazione  su  tutto  il territorio nazionale,
accrescendo  cosi'  il livello di certezza e trasparenza dei rapporti
commerciali.
  Il  registro  informatico dei protesti e' destinato a sostituire la
pubblicazione cartacea degli elenchi dei protesti cambiari effettuata
da codeste camere di commercio ai sensi della legge 12 febbraio 1955,
n. 77.
  Ai   sensi   del   comma   2,  dell'art.  3-bis  del  decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre  1995,  n.  480, il regolamento, emanato con la procedura
prevista  dall'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
provvede  a  dare  attuazione al registro informatico con particolare
riguardo:
    a) alle  procedure  per la comunicazione alle camere di commercio
industria,   artigianato  e  agricoltura,  anche  mediante  strumenti
informatici  e  telematici,  delle  notizie sui protesti cambiari, da
parte  dei  soggetti  abilitati  a  levarli, nonche' le modalita' per
rendere univocamente identificabile il soggetto protestato;
    b) le caratteristiche e le modalita' di tenuta del registro;
    c) i contenuti delle registrazioni;
    d) il  termine  massimo  entro  il  quale  le registrazioni vanno
effettuate  e  messe  a disposizione del pubblico mediante accesso al
registro informatico.
  Nelle  more  della pubblicazione del regolamento, in data 28 agosto
2000,  nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 200, e' stata
pubblicata  la  legge l8 agosto 2000, n. 235, recante "Nuove norme in
materia  di  cancellazione  dagli  elenchi dei protesti cambiari", la
quale  ha  innovato  la  procedura  di  cancellazione  dei  protesti,
modificando  la legge 12 febbraio 1955, n. 77, provvedendo altresi' a
variare  alcuni  aspetti  della disciplina per la pubblicazione degli
stessi.
  Le    modifiche    legislative   impongono,   quindi,   chiarimenti
interpretativi  in  ordine  ad  alcune  previsioni del regolamento di
recente  pubblicato  che  erano  state  predisposte  in vigenza della
normativa  da  ultimo  modificata.  Inoltre,  al  punto  cinque della
presente  circolare, vengono fornite 1e prime indicazioni applicative
concordate   con   l'Unioncamere,  fermo  restando  che  il  registro
informatico   sara'   operativo   dal   15 maggio  2001  (180  giorni
dall'entrata in vigore del regolamento n. 316).
  2. La legge 18 agosto 2000, n. 235.
  Le  nuove norme in tema di cancellazione dagli elenchi dei protesti
cambiari  hanno  introdotto  innovazioni anche sulla disciplina della
trasmissione  degli  elenchi  dei  protesti  da  parte  dei  pubblici
ufficiali  abilitati,  sul  contenuto  dell'atto  di protesto e della
relativa   pubblicazione,   sulle   modalita'   ed   i   tempi  della
cancellazione,  sull'autorita'  competente a disporla, ed hanno anche
specificato  e maggiormente  garantito  il diritto alla cancellazione
del soggetto protestato.
  Con   particolare  riferimento  alle  previsioni  che  direttamente
incidono  sulla normativa contenuta nel regolamento di cui al decreto
9 agosto 2000, n. 316, sono da segnalare:
    l'art.  1,  primo  comma,  che,  modificando l'art. 3 della legge
12 febbraio  1955,  n.  77,  prevede  la  trasmissione,  da parte dei
pubblici  ufficiali  abilitati,  dell'elenco dei protesti per mancato
pagamento  di  cambiali  accettate,  di  vaglia cambiari e di assegni
bancari, nonche' dell'elenco dei protesti per mancata accettazione di
cambiali,  direttamente  al  presidente  della  camera  di  commercio
industria,  artigianato  e  agricoltura  competente  per  territorio,
eliminando  in  tal  modo  la  necessita'  dell'invio  dell'elenco al
presidente del Tribunale;
    l'art.  1,  primo  comma,  che specifica la tempistica dell'invio
dell'elenco,  chiarendo  che la trasmissione deve avvenire "il giorno
successivo alla fine di ogni mese";
    l'art.  1,  comma 2,  prevede requisiti particolari per l'atto di
protesto  di  cambiali  accettate  e  di  vaglia  cambiari  e  per la
pubblicazione  di  essi  nel registro informatico. La norma chiarisce
che  "il  debitore  contro il quale il protesto e' levato deve essere
identificato  con  l'indicazione del nome, del domicilio, del luogo e
della   data  di  nascita",  dati  che  devono  essere  integralmente
riportati  nell'elenco  dei  protesti  trasmessi  al presidente della
camera  di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente
per   territorio  e  "trascritti  a  fianco  del  nome  del  debitore
protestato  nel  registro  informatico  di  cui  all'art.  3-bis  del
decreto-legge    l8 settembre   1995,   n.   381,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480";
    l'art.  3,  che,  inserendo  un ulteriore comma all'art. 17 della
legge   17 marzo   1996,   n.  108,  disciplina  la  possibilita'  di
cancellazione  definitiva  dei dati relativi al protesto da parte del
soggetto protestato e riabilitato. La disciplina previgente prevedeva
unicamente la pubblicazione del decreto di riabilitazione nell'elenco
dei  protesti,  in  tal modo generando dubbi circa la possibilita' di
cancellazione  definitiva  del soggetto protestato e di compatibiita'
di tale previsione con l'esigenza di garantire al soggetto protestato
un "diritto all'oblio" che solamente la definitiva cancellazione puo'
realizzare. Oltretutto la pubblicazione del decreto di riabilitazione
sembrava  non  del tutto compatibile con quanto previsto nello stesso
art.  17  per  cui  "per  effetto della riabilitazione il protesto si
considera,  a  tutti  gli  effetti,  come  mai  avvenuto" per l'ovvia
considerazione  che  la  pubblicita'  di  una riabilitazione ha quale
effetto  indiretto anche la pubblicizzazione del precedente protesto,
mentre   solamente   con   una  vera  e  propria  cancellazione  puo'
assicurarsi l'eliminazione della notizia del protesto dagli elenchi;
    l'art. 4, che, sostituendo l'ultimo periodo del comma 1 dell'art.
3-bis  del  decreto-legge  l8 settembre 1995, n. 381, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 15 novembre 1995, n. 480, precisa l'arco
temporale   di  conservazione  delle  notizie  di  ciascun  protesto,
sottolineando  che  tale conservazione puo' avvenire solo in mancanza
di una cancellazione.
  Da  quanto  sopra  brevemente  accennato  si comprende che la legge
esaminata  ha  apportato  modifiche  anche di natura sostanziale alla
disciplina  dei  protesti  cambiari, intervenendo altresi' a regolare
direttamente  alcuni  punti  che  l'art.  3-bis  del decreto-legge 18
settembre  1995,  n.  381  convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre   1995,   n.   480   demandava   alla   futura  normativa
regolamentare  (modalita'  per rendere univocamente identificabile il
soggetto protestato, contenuti delle registrazioni).
  Le  previsioni  del regolamento adottato con decreto 9 agosto 2000,
n.  316  devono,  quindi, coordinarsi con la legge l8 agosto 2000, n.
235,  alcune risultando implicitamente abrogate dalla stessa ed altre
ottenendo invece maggior forza applicativa.
  3.  Il  Regolamento recante le modalita' di attuazione del registro
informatico   dei   protesti,   a   norma   dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge    18 settembre   1995,   n.   381,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480.
  Per  meglio comprendere come debba essere compiuto il coordinamento
tra  il regolamento approvato con decreto 9 agosto 2000, n. 316, e la
legge 18 agosto 2000, n. 235, e' opportuno indicare in linea generale
quali  sono  state  le  problematiche  sottostanti  alla  stesura del
regolamento  in  considerazione  della disciplina della pubblicazione
degli elenchi dei protesti cambiari vigente in seguito alle modifiche
apportate  dall'art.  3-bis  del  decreto-legge l8 settembre 1995, n.
381,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n.
480,  e  precedente  alla  promulgazione della stessa legge 18 agosto
2000, n. 235.
  Il  piu'  volte  citato  art.  3-bis  prevedeva  l'istituzione  del
registro  informatico, demandando la concreta attuazione dello stesso
al  regolamento  in  esame. Lo stesso articolo indicava gli argomenti
che   dovevano   essere  in  particolare  disciplinati,  e  prevedeva
l'abrogazione di alcuni articoli della stessa legge 12 febbraio 1955,
n.  77,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
attuativo;
    a) Dovendo  comunque  la  disciplina  regolamentare rispettare le
previsioni legislative vigenti, ed al fine di non apportare eccessive
modificazioni  al  sistema  in  vigore, nel regolamento si inseri' un
obbligo  di  invio  quindicinale degli elenchi dei protesti cambiari;
rimanendo  comunque  vigente  la  previsione  di cui all'art. 3 della
legge  12 febbraio  1955,  n.  77,  i  pubblici  ufficiali  abilitati
avrebbero  comunque  dovuto redigere un duplice elenco inviandone una
copia   al   presidente  del  Tribunale  competente  ed  un'altra  al
presidente  della  camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.  In  tal modo si agevolavano le operazioni di immissione
dei  dati  nel  registro informatico dei protesti dal parte dell'ente
camerale   che,  una  volta  ricevuto  l'elenco  dal  presidente  del
Tribunale  con  la  relativa  attestazione  di  conformita',  avrebbe
provveduto  in  maniera  piu'  rapida alla pubblicazione dello stesso
tramite   messa  a  disposizione  del  pubblico  delle  notizie  gia'
inserite.
  Ovviamente,  in considerazione di tale duplicita' di elenchi, della
necessita'  di apporre sugli stessi le attestazioni di conformita', e
della   quantita'   di   pubbliche  amministrazioni  coinvolte  nella
procedura,  con  il relativo diverso grado di informatizzazione delle
stesse,   nonche'  della  previsione  di  cui  allo  stesso  art.  3,
secondo comma  della  legge  12 febbraio  1955,  n. 77, relativa alla
raccolta   in  fascicoli  degli  elenchi  trasmessi,  non  era  stato
possibile prevedere la totale eliminazione delle copie cartacee degli
elenchi,   (come  invece  avverra'  a  regime)  dandosi  facolta'  ai
presidenti  dei  Tribunali interessati di autorizzare la trasmissione
con  i  diversi  strumenti previsti in via esclusiva per le camere di
commercio (art. 6 del regolamento);
    b) in  eguale misura non poche difficolta' erano state incontrate
nel  coordinare  le  possibilita' offerte dallo strumento informatico
che,  a  differenza  del  cartaceo,  consente di eliminare in maniera
definitiva  i  dati e le notizie pubblicate, con le previsioni di cui
all'art.  17  della  legge  n.  108  del  1996 norma che, prima delle
modifiche  introdotte  dalla legge l8 agosto 2000, n. 235, richiedeva
la  pubblicazione  del  decreto  di  riabilitazione senza specificare
nulla  circa la possibilita' di cancellare dagli elenchi dei protesti
i dati relativi al debitore protestato e riabilitato.
  Al  fine  di conciliare tale previsione con il diritto del soggetto
protestato  a  non  vedere piu' inserito il suo nominativo, una volta
ottenuta  la  riabilitazione,  negli  elenchi  dei  protesti, e nulla
dicendo  a  riguardo la normativa vigente, si inseri' nel regolamento
la  previsione  di  una  pagina elettronica delle variazioni dei dati
(art. 10 del regolamento). Nella stessa sarebbero state indicate, per
un  periodo  di  quindici giorni, le variazioni apportate al registro
informatico,  pubblicando  cosi' i decreti di riabilitazione ottenuti
dai  soggetti protestati e, decorso il termine per la reclamabilita',
cancellando i dati degli stessi dal registro; dopo quindici giorni il
nominativo  del  soggetto  riabilitato  non sarebbe piu' comparso nel
registro  informatico  (ossia  nella pagina elettronica di variazione
dei  dati).  Tale  pagina,  in seguito alle modifiche apportate dalla
legge  18 agosto  2000, n. 235, non e' piu' necessaria, essendo state
disciplinate  le modalita' di cancellazione dei dati direttamente sul
registro  informatico  dei  protesti  in  seguito  a provvedimento di
riabilitazione  del  soggetto  protestato e successiva determinazione
presidenziale di cancellazione su istanza dell'interessato;
    c) con   riferimento   all'esigenza   di   "rendere  univocamente
identificabile  il soggetto protestato" (art. 3-bis del decreto-legge
18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 novembre   1995,  n.  480)  l'art.  5  del  regolamento  prevedeva
l'indicazione  per ciascun protesto levato o rifiuto di pagamento del
"codice  fiscale del soggetto indicato dalla lett. d) o, in mancanza:
e1)  se  si  tratta di persona fisica, la data e il luogo di nascita;
e2)  se si tratta di societa' soggetta a registrazione, l'ufficio del
registro  delle  imprese  presso  il quale e' iscritta e il numero di
iscrizione".
  La  formulazione si ritrova in parte nella legge 18 agosto 2000, n.
235,  ove  all'art. 1, comma 2, si richiede che l'atto di protesto di
cambiali accettate e di vaglia cambiari debba contenere l'indicazione
del  luogo e della data di nascita del soggetto protestato e che tali
dati  debbano  essere  trascritti  a  fianco  del  nome  del debitore
protestato nel registro informatico.
  Secondo   una  prima  interpretazione  tale  disposizione  dovrebbe
considerarsi  integrativa  di  quanto  previsto all'art. 71 del regio
decreto  5 dicembre  1933,  n.  1669,  contenente "Modificazioni alle
norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario": tra gli elementi che il
protesto  deve  contenere  dovranno adesso essere ricompresi anche il
luogo  e  la  data  di  nascita del soggetto protestato. In mancanza,
prevedendosi   l'obbligatoria  trascrizione  di  detti  elementi  sul
registro  informatico,  non  si potrebbe procedere alla pubblicazione
del  protesto  non  risultando adempiuta la previsione di legge. Tale
interpretazione   non   risolverebbe   comunque   il  problema  della
reperibilita'  dei  predetti  elementi da parte di pubblici ufficiali
abilitati alla levata del protesto.
  Secondo  un'altra,  piu'  ampia, interpretazione della normativa in
esame  gli elementi richiesti quali requisiti del protesto dovrebbero
essere intesi come requisiti "naturali" degli stessi titoli cambiari,
con  conseguente  integrazione  dei  moduli  prestampati  predisposti
dall'amministrazione finanziaria.
  L'inserimento, tra i requisiti "naturali" del titolo cambiario (per
le  cambiali  accettate  e per il vaglia cambiario), della data e del
luogo  di  nascita del soggetto nei confronti del quale va elevato il
protesto   tenderebbe   in  definitiva  a  garantire maggiormente  il
prenditore  della  stessa,  il  quale  potrebbe con maggior sicurezza
identificare  il soggetto obbligato al pagamento del titolo, anche al
fine  della  levata del protesto ed alla conservazione dell'azione di
regresso nei confronti degli obbligati successivi.
  Su  quanto  finora  esposto  sub  c) si riserva di far conoscere il
parere  del  competente  Ministero  della giustizia al quale e' stato
inviato formale quesito;
    d) sembra  opportuno,  infine,  sottolineare  che  il regolamento
emanato  con  decreto 9 agosto 2000, n. 316 prevede, in conformita' a
quanto  stabilito  dall'art. 59 della legge 15 marzo 1997, l'utilizzo
della   firma  digitale  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10 novembre  1997,  n.  513,  quale  strumento  idoneo  a
garantire  la  sicurezza  e  la paternita' degli elenchi dei protesti
cambiari trasmessi informaticamente e telematicamente dagli ufficiali
abilitati.    Di    tale    previsione,   anche   in   considerazione
dell'operativita'  dei  certificatori iscritti nell'elenco depositato
presso  l'Autorita' per l'Informatica nella pubblica amministrazione,
si   auspica   l'attuazione   nel   piu'   breve  termine  possibile,
contribuendo  la  stessa  alla  semplificazione  delle  procedure  di
trasmissione  degli  elenchi  ed alla loro pubblicazione sul registro
informatico.
  4.  Chiarimenti  in  ordine alla congiunta operativita' della legge
18 agosto 2000, n. 235, e del decreto 9 agosto 2000, n. 316.
  Per  agevolare  codeste  camere nonche' gli operatori coinvolti nel
procedimento  di  trasmissione  e  pubblicazione  degli  elenchi  dei
protesti  cambiari,  di  seguito si presenta un esame del regolamento
recentemente  pubblicato  con  indicazione  delle modifiche derivanti
dall'applicazione  della legge 18 agosto 2000, n. 235, sottolineando,
ove  opportuno,  i  criteri con cui si dovranno applicare le norme in
tal modo variate.

=====================================================================
                                  |L'elencazione degli atti normativi
                                  |  presupposti deve considerarsi
                                  |integrata con l'indicazione della
            Preambolo             |  legge l8 agosto 2000, n. 235.
=====================================================================
              Art. 1              |Invariato.
---------------------------------------------------------------------
              Art. 2              |Invariato.
---------------------------------------------------------------------
              Art. 3              |Invariato.
---------------------------------------------------------------------
              Art. 4              |Invariato.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Il comma deve essere integrato con
                                  |le previsioni di cui all'art. 1
                                  |della legge n. 235/2000. In tal
                                  |senso deve essere considerata
                                  |abrogata la previsione della
                                  |redazione dell'elenco dei protesti
                                  |su supporto cartaceo, in quanto
                                  |non essendo più necessario l'invio
                                  |di una copia dello stesso al
                                  |presidente del tribunale, ed
                                  |essendo stato modificato l'art. 3,
                                  |della legge n. 77/1955, i pubblici
                                  |ufficiali potranno a regime
                                  |procedere direttamente alla
                                  |stesura dell'elenco in forma
                                  |informatica. In considerazione
                                  |altresì della previsione dello
                                  |stesso art. 1 della legge n.
                                  |235/2000 relativa alla tempistica
                                  |dell'invio dell'elenco, divenuta
                                  |mensile, il riferimento ai
                                  |protesti levati dal primo giorno
                                  |al giorno 15 e dal giorno 16
                                  |all'ultimo giorno di ogni mese
                                  |deve intendersi tacitamente
                                  |abrogato. In mancanza di
                                  |riferimenti normativi in tal senso
                                  |(la legge n. 235/2000 stabilisce
                                  |unicamente il termine per l'invio
                                  |dell'elenco senza indicare il
                                  |periodo a cui le notizie devono
                                  |riferirsi) e per consentire ai
                                  |pubblici ufficiali di predisporre
                                  |in tempo utile lo stesso, deve
                                  |ritenersi che l'elenco conterrà i
                                  |protesti elevati fino al giorno 26
                                  |di ciascun mese, comprendendo
                                  |comunque quelli relativi al mese
                                  |precedente non inseriti
                                  |nell'ultimo elenco inviato (ossia
                                  |dal ventisettesimo all'ultimo
       Art. 5, primo comma        |giorno del mese precedente).
---------------------------------------------------------------------
   Art. 5 secondo, terzo comma    |Invariati.
---------------------------------------------------------------------
                                  |La lettera d) del comma 4 è
                                  |integrata dall'art. 2, comma 2,
                                  |della legge n. 235 e pertanto è
                                  |così modificata: d) il nome, il
                                  |domicilio, il luogo e la data di
                                  |nascita del soggetto nei cui
                                  |confronti il protesto è stato
                                  |levato o che ha effettuato il
                                  |rifiuto, se si tratta di persona
                                  |fisica, ovvero la denominazione e
                                  |la sede se si tratta di soggetto
                                  |diverso. Il comma 5, rimane in
                                  |vigore limitatamente ai protesti
                                  |per assegni e alla ricerca a
                                  |carico della camera di commercio
                                  |della notizia sub e2) in quanto
                                  |gli elementi di cui sub e1) nel
                                  |caso di protesti per cambiali,
                                  |sono per legge indicati
                                  |dall'ufficiale levatore e pertanto
                                  |non ha più ragione d'essere
                                  |l'onere di ricerca a carico della
                                  |camera di commercio del codice
                                  |fiscale o, in sua mancanza, del
                                  |luogo e della data di nascita del
   Art. 5 quarto, quinto comma    |debitore.
---------------------------------------------------------------------
                                  |Il comma in esame deve ritenersi
                                  |tacitamente abrogato dalla legge
                                  |l8 agosto 2000, n. 235, non
                                  |essendo più prevista la
                                  |trasmissione di copia dell'elenco
        Art. 6 primo comma        |al presidente del tribunale.
---------------------------------------------------------------------
                                  |L'espressione "nei medesimi
                                  |termini" è modificata con
                                  |l'espressione "il giorno
                                  |successivo alla fine di ogni
       Art. 6 secondo comma       |mese".
---------------------------------------------------------------------
              Art. 7              |Invariato.
---------------------------------------------------------------------
                                  |L'articolo in esame è da
                                  |considerarsi tacitamente abrogato
                                  |dalle previsioni di cui agli
                                  |articoli 2 e 3 della legge
              Art. 8              |l8 agosto 2000, n. 235.
---------------------------------------------------------------------
              Art. 9              |Invariato.
---------------------------------------------------------------------
                                  |L'articolo in esame è tacitamente
                                  |abrogato dalle previsioni di cui
                                  |agli articoli 2, 3 e 4 della legge
                                  |l8 agosto 2000, n. 235 per i quali
                                  |la notizia di un protesto
                                  |cancellato deve comunque non
                                  |essere più conservata nel registro
                                  |informatico dal momento della
                                  |cancellazione senza possibilità di
                                  |prorogare la pubblicazione della
             Art. 10              |stessa oltre tale momento.
---------------------------------------------------------------------
                                  |L'articolo in esame deve
                                  |considerarsi integrato con la
                                  |previsione di cui all'art. 4,
                                  |comma 1 della legge l8 agosto
             Art. 11              |2000, n. 235.
---------------------------------------------------------------------
 Art. 12 primo, secondo, terzo e  |
           quarto comma           |Invariati.
---------------------------------------------------------------------
                                  |La formulazione della lettera b)
                                  |deve intendersi modificata nel
                                  |senso di consentire l'estrazione
                                  |di elenchi integrali delle
                                  |iscrizioni eseguite nel registro
                                  |informatico fino ad un mese prima
 Art. 12 quinto comma lettera b)  |del giorno della consultazione.
---------------------------------------------------------------------
                                  |La previsione deve intendersi come
                                  |tacitamente abrogata in seguito al
                                  |venire meno dell'art. 10 del
                                  |regolamento per effetto della
 Art. 12 quinto comma lettera c)  |legge 18 agosto 2000, n. 235.
---------------------------------------------------------------------
       Art. 12 sesto comma        |Invariato.
---------------------------------------------------------------------
             Art. 13              |Invariato.
---------------------------------------------------------------------
             Art. 14              |Invariato.

  5. Profili applicativi.
  Di  seguito  vengono  riportati  alcuni  aspetti  applicativi della
procedura  per  la  pubblicazione  e la cancellazione dei protesti in
base a quanto disposto dalla nuova disciplina.
  Codice  dei  pubblici  ufficiali  abilitati (art. 4, regolamento n.
316).
  Codeste camere sono invitate fin d'ora a procedere all'assegnazione
del  codice identificativo di ciascun ufficiale abilitato alla levata
dei  protesti,  secondo  le  modalita'  specificate  nel regolamento,
facendo  riferimento per i notai e per gli ufficiali giudiziari, alle
notizie   disponibili   presso   i   tribunali  della  circoscrizione
territoriale di competenza e attingendo, per i segretari comunali, al
relativo albo.
  E' attribuito a ciascun ufficiale levatore un codice identificativo
alfanumerico,  mentre  per  le stanze di compensazione valgono i dati
identificativi   comunicati   dalla   banca   d'Italia,   Il   codice
alfanumerico  e'  composto  in sequenza dalla sigla provincia, da una
lettera  indicante  la qualifica del pubblico ufficiale abilitato (N=
notaio,  G= ufficiale giudiziario, A= aiuto ufficiale giudiziario, C=
segretario  comunale)  e  da  un  numero  d'ordine  nell'ambito della
qualifica stessa.
  In  occasione  della  comunicazione  agli  interessati  del  codice
assegnato, codeste camere sono invitate a promuovere l'utilizzo della
firma  digitale  per  la  sottoscrizione  dell'elenco informatico dei
protesti (cfr. art. 5, comma 3 e art. 14, comma 3 del reg. n. 316) al
fine  di  semplificare le operazioni di trasmissione degli stessi. Si
evita  cosi'  di  dover  accompagnare  la trasmissione effettuata con
modalita'  informatiche  o  telematiche  con  un  esemplare  cartaceo
firmato dal pubblico ufficiale che lo ha redatto.
  Trasmissione  e pubblicazione dell' elenco dei protesti (articoli 6
e 7 del regolamento n. 316).
  Come  previsto  dalla  legge  n.  235, gli elenchi dei protesti non
devono  essere piu' inviati al tribunale, ma direttamente alle Camere
di  commercio  che  ricevono  l'elenco  mensile  redatto  su apposito
modello,  approvato  dal Ministro dell'industria (il relativo decreto
ministeriale  e'  in corso di adozione). Il comma 1, dell'art. 6, del
regolamento    e'   pertanto   da   ritenersi   abrogato.   Trascorsi
centocinquanta  giorni  a partire dal 16 novembre (ossia il 15 aprile
2001),   cessera'   la   trasmissione   degli  elenchi  cartacei.  La
trasmissione  potra'  avvenire  su supporto informatico (floppy disk)
accompagnato  da  un esemplare cartaceo recante in calce la firma del
pubblico  ufficiale  che lo ha redatto, con ricevuta rilasciata dalla
camera,  ovvero  per  via telematica (la sottoscrizione puo' avvenire
mediante firma digitale).
  In   mancanza  di  firma  elettronica  anche  la  trasmissione  con
modalita'  telematiche  dovra'  essere  accompagnata  da un esemplare
cartaceo dell'elenco (art. 14, terzo comma del regolamento).
  La  camera  di  commercio  tiene  un  protocollo  degli elenchi con
numerazione progressiva su base annuale, secondo l'ordine cronologico
di  arrivo;  ciascun  elenco  deve  essere  protocollato nello stesso
giorno della ricezione.
  La  pubblicazione  degli  elenchi, mediante iscrizione nel registro
informatico  ai sensi dell'art. 7 del regolamento, ha luogo nei dieci
giorni  successivi  alla  data  di ricezione da parte della camera di
commercio.
  Accesso al registro informatico (art. 12 del regolamento n. 316).
  Il  registro  informatico  e'  accessibile  al  pubblico  presso  i
terminali  delle  camere di commercio o su terminali remoti collegati
al sistema informativo delle stesse.
  La  consultazione  ha  luogo  su  scala  nazionale  e  la camera su
richiesta  dell'interessato  rilascia  la  certificazione  sull'esito
della ricerca che in caso positivo conterra' la causale del protesto.
  Nel  periodo  transitorio codeste Camere continueranno a rilasciare
le  usuali  visure  contenenti  notizie  relative al singolo soggetto
protestato  mentre,  quando  il  registro informatico sara' operativo
(dal  15 maggio),  potranno  essere  rilasciati  anche  i certificati
previsti  dall'art.  12,  comma  4,  nonche'  gli elenchi di cui alle
lettere  a)  e  b)  del comma 5, del medesimo art. 12. E' in corso di
adozione  da  parte di questo Ministero, di concerto con il Ministero
del  tesoro,  il decreto di approvazione dei diritti di segreteria da
applicare  ai  diversi  servizi  offerti  per  la  consultazione  del
registro informatico dei protesti.
  Cancellazione del protesto (articoli 2 e 3 della legge n. 235).
  Il  debitore  che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del
protesto,  esegua  il pagamento del titolo protestato unitamente agli
interessi maturati ed alle relative spese di levata, ha il diritto di
ottenere  la cancellazione del proprio nome dal registro informatico.
Il debitore che provvede al pagamento oltre il predetto termine, puo'
chiederne  l'annotazione  nel  registro.  A  tale  fine l'interessato
presenta  istanza  compilata  su apposito modello al presidente della
camera  di  commercio.  Medesima  istanza  puo'  essere presentata da
chiunque  dimostri di aver subito levata di protesto illegittimamente
od  erroneamente.  Il  presidente  della Camera di commercio provvede
sull'istanza   entro   e  non  oltre  il  termine  di  venti  giorni.
All'interessato va comunicato in ogni caso l'esito dell'istanza.
  La  procedura di cui all'art. 2, della legge n. 235, sostituisce la
precedente  procedura  per  la  cancellazione  dei  protesti prevista
dall'art. 3, della legge n. 77 del 1955, articolo non piu' in vigore.
Pertanto  e'  da  ritenersi  abrogato  l'art.  8  del regolamento che
riguardava  la  cancellazione nel registro informatico in conseguenza
dei provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Rimane invece in vigore
l'art.  9 del regolamento che concerne i decreti di sospensione della
pubblicazione   e  di  cancellazione  dei  protesti  emessi  a  norma
dell'art. l8 della legge n. 108 del 1996.
  Si  fa  riserva  di  far  conoscere  il  parere del Ministero della
giustizia  sulla  applicabiita'  o  meno  della  nuova  procedura  di
cancellazione ai protesti levati prima del 27 dicembre.
  Periodo transitorio: pubblicazione a mezzo di bollettino cartaceo.
  Dal  mese  di febbraio  2001  il  bollettino ufficiale dei protesti
avra'   periodicita'   mensile.   Il   numero   di febbraio  (la  cui
pubblicazione  deve  avvenire  entro  i  dieci giorni successivi alla
ricezione  degli  elenchi  -  cfr.  art. 7, comma 4, registro n. 316)
riportera'  i  protesti  levati  dal  27 dicembre  al  26 gennaio. La
pubblicazione  del bollettino cartaceo cessera' decorso il termine di
centottanta  giorni  dall'entrata in vigore del regolamento ossia dal
15 maggio  2001;  da  allora alla pubblicazione ufficiale dell'elenco
dei   protesti   si   provvedera'  unicamente  mediante  il  registro
informatico.
  Qualora  codeste  Camere  non  abbiano  ancora  ricevuto  e  quindi
pubblicato  elenchi  di  protesti  riferiti  a periodi antecedenti al
27 dicembre,   provvederanno   a   pubblicarli   tramite  gli  usuali
bollettini  cartacei  fino  allo  smaltimento dell'arretrato. Per gli
elenchi   dei  protesti  da  pubblicare  a  mezzo  di  questi  ultimi
bollettini  andranno  applicate  le  norme antecedenti all'entrata in
vigore  della  legge  l8 agosto 2000,  n.  235,  e pertanto non sara'
necessario  riportare  il  luogo  e  la data di nascita del debitore,
ovvero il codice fiscale.
  Si  invitano quindi codeste Camere di commercio ad attivarsi presso
i   tribunali  competenti  al  fine  di  realizzare  la  piu'  rapida
pubblicazione degli elenchi arretrati.
  La   presente  circolare  e'  pubblicata  nel  sito  del  Ministero
dell'industria                                         all'indirizzo:
www.minindustria.it/dgcas/commercio/UPPICA/circolari.htm
    Roma, 21 dicembre 2000
                                                   Il Ministro: Letta