IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
  Visto  il  regolamento  CE  n.  1493/99 del Consiglio del 17 maggio
1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in
particolare gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 relativi all'istituzione
di  un  regime di finanziamento comunitario per la ristrutturazione e
la riconversione dei vigneti;
  Visto in particolare l'art. 14 del citato regolamento CE n. 1493/99
del  Consiglio  che  stabilisce l'assegnazione annuale da parte della
Commissione  U.E. a ciascun Stato membro di una dotazione finanziaria
iniziale  secondo  criteri  oggettivi  che  tengano conto tra l'altro
anche degli obiettivi di detto regime;
  Visto  il  regolamento  CE  n.  1227 che stabilisce le modalita' di
applicazione del regolamento CE n. 1493/1999;
  Vista la decisione della Commissione U.E. del 25 luglio 2000 con la
quale sono stati ripartiti tra gli Stati membri sia gli ettari che le
dotazioni  finanziarie  oggetto  del  regime  di  ristrutturazione  e
riconversione;
  Visto  il  decreto  ministeriale 27 luglio 2000 recante le norme di
attuazione dei suddetti regolamenti CE numeri 1493/1999 e 1227/2000.
  Considerato  che  occorre  stabilire  una  analoga ripartizione dei
13.691  ettari  e  dei  100,31  milioni  di  euro tra le regioni e le
province  autonome  in  relazione  al  soddisfacimento  dei requisiti
previsti dalla normativa comunitaria;
  Considerato  il  parere  espresso  in sede di coordinamento tecnico
dalle regioni e dalle province autonome a ripartire detta superficie:
per  il  40%  sulla  base  dell'incidenza  della superficie regionale
destinata  alla produzione di V.Q.P.R.D. rispetto al totale nazionale
e  per  il  rimanente  60% sulla base dell'incidenza della superficie
viticola  regionale  destinata  alla  produzione  di  vino  da tavola
rispetto al totale nazionale;
  Considerato  che  i  costi  di riconversione e ristrutturazione dei
vigneti  sono  estremamente  differenziati nell'ambito del territorio
italiano;
  Considerata  l'opportunita'  di  consentire  alle  regioni di poter
fissare  importi  differenziati,  anche  forfettari,  all'interno del
territorio  di  competenza  per  consentire  ai  produttori  di poter
beneficiare di un aiuto che puo' corrispondere al massimo al 50% e al
75%  delle  spese  ammissibili  rispettivamente  nelle  regioni fuori
obiettivo 1 e nelle regioni dell'obiettivo 1;
  Considerato  che  le  regioni  dovranno  tener  conto  dei suddetti
parametri nell'attuazione delle misure di cui trattasi;
  Considerato  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato  e  le  regioni  e  province autonome nella seduta del
12 ottobre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  risorse  finanziarie  e gli ettari complessivamente oggetto del
regime  di  ristrutturazione  e  riconversione  dei vigneti di cui al
regolamento  CE  n. 1493/1999 attuato con regolamento CE n. 1227/2000
nonche'  della  decisione  della  Commissione U.E. del 25 luglio 2000
sono  ripartiti  tra  le  regioni  e le province autonome, sulla base
delle indicazioni contenute in premessa, come riportato in allegato.