1. Premessa.
  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  4,  comma 1 a) del
decreto-legge  n. 346 del 24 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, che
assegna  il  75%  degli  importi  indicati  per gli anni 1999 e 2000,
dall'art.  66,  comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, al Fondo
di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
per  finanziare,  in  via  prioritaria,  i Piani formativi aziendali,
territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali.
  Tenuto  conto  delle  disposizioni della legge n. 196 del 24 giugno
1997 in materia di promozione della formazione continua.
  Viste  le  sperimentazioni  realizzate  a  seguito  delle circolari
ministeriali n. 174 del 23 dicembre 1996 e n. 65 del 5 agosto 1999.
  Il  Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il presente
provvedimento   intende   sostenere  e  orientare  le  iniziative  di
formazione,  a  favore dei lavoratori per aggiornare ed accrescere le
loro competenze e per sviluppare la competitivita' delle imprese.
  Per  Piano  formativo  si  intende  un programma organico di azioni
formative  concordato  tra le parti sociali e rispondente ad esigenze
aziendali,   settoriali   o   territoriali.  Il  Piano  formativo  e'
sottoscritto dalle parti che lo promuovono.
2. Risorse.
  Allo scopo di sostenere le iniziative indicate in premessa, vengono
ripartite  tra  le  regioni  e  le  province  autonome (come indicato
nell'allegato  1)  ed  il  Ministero  del  lavoro  e della previdenza
sociale  risorse pari a 300 miliardi di lire. Il Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale utilizzera' una quota pari all'1% delle
risorse  complessive  per la realizzazione di un progetto a carattere
nazionale  finalizzato  alle  attivita'  di monitoraggio, valutazione
delle esperienze, trasferibilita' delle buone pratiche.
3. Tipologie di azione.
  Le  amministrazioni pubbliche possono destinare la quota di risorse
loro assegnate, di cui al punto 2:
    a) fino  ad  un massimo del 60%, per il finanziamento di progetti
aziendali  e  pluriaziendali  di  formazione,  gia'  presentati  alle
regioni   e   alle   province   autonome  ai  sensi  della  circolare
ministeriale  n.  30/2000  e  pervenuti entro la data del 27 novembre
2000,   se  accompagnati  da  accordo  o  da  parere  positivo  delle
organizzazione  sindacali  dei lavoratori. Parte di tale quota potra'
essere  destinata,  secondo la valutazione e le esigenze ravvisate da
ciascuna  amministrazione di competenza, al finanziamento di progetti
individuali  di  formazione secondo i criteri e le modalita' indicati
nella circolare gia' indicata;
    b) una   quota  non  inferiore  al  40%,  per  il  finanziamento,
attraverso   procedure  di  evidenza  pubblica,  di  Piani  formativi
aziendali, territoriali e settoriali concordati tra le parti sociali.
4. Procedure.
  Relativamente  al punto 3 a) le regioni e le province autonome sono
tenute  al  rispetto  delle  modalita'  fissate  al  punto  2.7 della
circolare n. 30/2000.
  Relativamente  al  punto  3  b)  le  regioni e le province autonome
provvedono  a  predisporre  le relative procedure entro trenta giorni
dalla  data  di  pubblicazione della presente circolare ministeriale,
nel cui ambito dovra' essere previsto:
    l'indicazione  dei  soggetti che possono presentare e attuare gli
interventi  che  sono:  le  imprese,  le  associazioni  temporanee di
impresa, i consorzi di impresa, gli enti di formazione;
    la   possibilita'   di   partecipazione  degli  enti  bilaterali,
istituiti    come    accordi    interconfederali    stipulati   dalle
organizzazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alla promozione dei
piani   e   alla  loro  realizzazione.  Tali  enti  possono  altresi'
presentare progetti;
    la  definizione dei destinatari, cioe' i lavoratori delle imprese
assoggettate  al  contributo  di  cui  all'art.  12  della  legge  n.
160/1975, cosi' come modificato dall'art. 25 della legge quadro sulla
formazione professionale n. 845/1978 e successive modificazioni;
    l'obbligo,  per  i  soggetti  presentatori  dei  Piani  formativi
settoriali  e territoriali, di indicare le aziende beneficiarie degli
interventi   previsti.   Ogni   Piano   formativo   dovra'  contenere
indicazioni   sul  numero  e  sulle  caratteristiche  dei  lavoratori
coinvolti;
    un  periodo,  non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  data di
pubblicazione  delle procedure regionali di evidenza pubblica, per la
presentazione dei progetti;
    le  modalita' di funzionamento di un comitato indipendente per la
valutazione dei progetti;
    l'avvio  delle  attivita'  entro  trenta  giorni  a partire dalla
notifica  dell'ammissione  a  finanziamento ai soggetti promotori dei
progetti;
    la conclusione di tutte le azioni previste dal Piano entro dodici
mesi dalla data di comunicazione dell'avvio delle attivita';
    l'impegno,  da  parte delle aziende beneficiarie degli interventi
previsti  dal Piano, del rispetto delle regole comunitarie in materia
di aiuti alla formazione;
    l'indicazione  del  limite  massimo di contributo pubblico per il
finanziamento  dei  Piani  settoriali  e  territoriali,  fissato  a 1
miliardo di lire (516.457 euro);
    la  possibilita'  di  presentare  Piani  settoriali  relativi  ad
imprese   ubicate  in  diverse  regioni,  evidenziando  le  quote  di
pertinenza di ogni singola regione;
   l'impegno  delle aziende, presso le quali i lavoratori destinatari
degli  interventi  sono  impiegati, a garantire il cofinanziamento di
almeno  il  20%  del  costo dell'intervento come indicato dal comma 3
dell'art. 9 della legge n. 236/1993;
    la  messa  a  disposizione  dell'amministrazione  di informazioni
periodiche  trimestrali  sullo  stato di avanzamento delle iniziative
finanziate.
  Il  Ministero  del  lavoro  -  UCOFPL  provvedera'  ad  erogare  il
finanziamento  di  cui  al  punto 2 in due quote del 50% ciascuna, in
relazione all'andamento delle azioni.
  In  caso  di gravi ritardi nell'uso delle risorse o non conformita'
alle procedure previste, da parte di alcune amministrazioni regionali
e/o province autonome, rispetto a quanto indicato al precedente punto
4 e al successivo punto 5, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,  secondo quanto sara' deciso dal Comitato di indirizzo sulla
legge  n.  236, di cui al decreto direttoriale n. 418 del 10 novembre
1997, potra' ridistribuire le risorse tra le altre regioni e province
autonome.
5. Promozione e monitoraggio.
  Le  regioni  e le province autonome invieranno ogni quattro mesi un
rapporto  dettagliato  sull'andamento  delle  azioni al Ministero del
lavoro - UCOFPL secondo criteri elaborati dall'ISFOL, che provvedera'
a  redigere  il  rapporto annuale di monitoraggio e valutazione degli
interventi  in  attuazione  a quanto stabilito dall'art. 66, comma 3,
delle legge n. 144 del 17 maggio 1999.
    Roma, 29 dicembre 2000
                                       Il dirigente generale: Vittore