IL CAPO
       del Dipartimento per la programmazione il coordinamento
                       e gli affari economici

  Vista   la   legge   18 febbraio   1989,   n.  56,  che  disciplina
l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per
l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art.
3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale
mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati
presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a
tal fine riconosciuti;
  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro
dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le
funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite
precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;
  Visto  l'art.  17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997,
n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e
della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato
adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli
istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in
psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del
1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario;
  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni
e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione
tecnico-consultiva  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del predetto
regolamento;
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai
sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;
  Vista     l'istanza    presentata    dall'Istituto    "Associazione
interdisciplinare  di  ricerca  e  didattica  sulla  autogenicita'  -
A.I.R.D.A." con sede in Ponzano Veneto;
  Visto  in  particolare l'art. 3, comma 5, del predetto regolamento,
che  dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base
dei  pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva e
del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e
il successivo comma 7 che prevede che il provvedimento di diniego del
riconoscimento,  idoneamente  motivato,  sia  disposto  con le stesse
modalita' di cui al richiamato comma 5;
  Considerato  che la competente Commissione tecnico-consultiva nella
riunione   del   13 ottobre   2000,  a  conclusione  della  attivita'
istruttoria  svolta,  ha  espresso parere contrario al riconoscimento
dell'istituto   richiedente,  evidenziando  in  particolare  che  pur
valutando il metodo presentato come un valido strumento di accesso ad
alcuni  contenuti  psichici e stati corporei, dal modello scientifico
complessivo,  non emerga il quadro di un approccio caratterizzato dai
parametri    che    correntemente    informano   i   vari   indirizzi
psicoterapeutici;
  Ritenuto   che   per   i   motivi   sopraindicati   la  istanza  di
riconoscimento del predetto istituto non possa essere accolta;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni  espresse  nel  parere  contrario  in premessa
evidenziato  della  Commissione  tecnico-consultiva di cui all'art. 3
del  regolamento  adottato  con  decreto  11 dicembre  1998,  n. 509,
l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso
provvedimento, avanzata dall'Istituto "Associazione interdisciplinare
di ricerca e didattica sulla autogenicita' - A.I.R.D.A.", con sede in
Ponzano Veneto, e' respinta.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 gennaio 2001
                                   Il capo del dipartimento: D'Addona