L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

  Nella   riunione   della  commissione  infrastrutture  e  reti  del
21 dicembre 2000;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
  Vista  la direttiva 97/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  10 aprile  1997, relativa ad una disciplina comune in materia di
autorizzazioni  generali  e  di  licenze  individuali nel settore dei
servizi di telecomunicazione;
  Vista  la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   30 giugno   1997,   sull'interconnessione   nel  settore  delle
telecomunicazioni  e finalizzata a garantire il servizio universale e
l'interoperabilita'   attraverso   l'applicazione   dei  principi  di
fornitura di una rete aperta (ONP);
  Vista  la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26 febbraio  1998,  sull'applicazione del regime di fornitura di
una rete aperta (ONP) alla telefonia vocale e sul servizio universale
delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.  318, recante: "Regolamento di attuazione di direttive comunitarie
nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la comunicazione della Commissione europea sull'applicazione
delle  regole  di  concorrenza agli accordi in materia di accesso nel
settore  delle telecomunicazioni. Quadro normativo, mercati rilevanti
e  principi  (98/C 265/02), pubblicata nella GUCE C 265 del 22 agosto
1998;
  Visto  il  decreto del Ministro delle comunicazioni del 25 novembre
1997,   recante:   "Disposizioni   per   il  rilascio  delle  licenze
individuali  nel  settore  delle telecomunicazioni", pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, cosi' come modificato
dalla  delibera  dell'Autorita'  n.  217/99  del  22 settembre  1999,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale del 20 ottobre 1997, n. 247, e
dalla  delibera  dell'Autorita'  n.  657/00/CONS  del 4 ottobre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2000, n. 249;
  Visto  il  decreto  del  Ministro delle comunicazioni del 23 aprile
1998,  recante:  "Disposizioni  in  materia  di  interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 133 del 10 giugno 1998;
  Vista  la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999, recante:
"Identificazione  di  organismi  di telecomunicazioni aventi notevole
forza di mercato";
  Vista  la  propria  delibera  n. 2/00/CIR recante: "Linee guida per
l'implementazione  dei  servizi  di accesso disaggregato a livello di
rete  locale  e  disposizioni  per la promozione della diffusione dei
servizi innovativi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo
2000, n. 73;
  Vista   la   raccomandazione  della  Commissione  europea  relativa
all'accesso  disaggregato  all'anello  locale, del 25 maggio 2000, in
GUCE 29 giugno 2000, L. 156/44;
  Visto  il regolamento 2000/0185 (COD) adottato dal Parlamento e dal
Consiglio  europei in tema di unbundling del local loop il 5 dicembre
2000;
  Vista l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 16 agosto 2000,
adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/1990 e 700
codice di procedura civile;
  Vista  la  propria  delibera  n.  217/00/CONS  del  7 aprile  2000,
recante: "Condizioni economiche e modalita' di fornitura del servizio
di   accesso   ad   alta  velocita'  basato  sull'applicazione  delle
tecnologie ADSL di Telecom Italia di cui alla delibera n. 407/99";
  Vista  la  propria  delibera  n.  467/00/CONS  del  19 luglio  2000
"Disposizioni  in  materia  di  autorizzazioni  generali", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2000;
  Vista   la   documentazione   presentata   da   ventisei  operatori
nell'ambito  dell'istruttoria su esposto "Strategie di Telecom Italia
a danno dello sviluppo del mercato";
  Vista  la  documentazione  depositata  presso  l'Autorita' da AIIP,
Albacom,  Infostrada e Telecom Italia S.p.a. relativa al procedimento
pendente presso la Corte d'appello di Roma;
  Vista la documentazione presentata da Telecom Italia S.p.a.;
  Visti gli altri atti del procedimento;
  Udita  la  relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
  Considerato quanto segue:
A. Quadro normativo di riferimento.
  L'art.  5  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997
impone  agli  organismi  notificati  come  aventi  notevole  forza di
mercato  l'obbligo  di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso
alla rete nonche' di negoziare, su richiesta di un altro organismo di
telecomunicazioni,  accordi  in relazione ad un accesso speciale alla
sua  rete  e  alle  condizioni  in  grado  di  rispondere ad esigenze
specifiche.  Tali accordi possono prevedere il rimborso all'organismo
di  telecomunicazioni  dei  costi  sostenuti  per  fornire  l'accesso
speciale  richiesto.  La  determinazione  di  tali  oneri deve essere
ispirata  ai  principi  di orientamento ai costi. All'Autorita' viene
attribuito  un  potere  di  intervento,  di  propria  iniziativa o su
richiesta  di una delle parti, al fine di garantire che le condizioni
di  accesso  alla  rete siano eque, ragionevoli e non discriminatorie
per  entrambe  le  parti  e che si producano benefici per gli utenti,
nonche',  ove  cio'  sia  giustificato,  di  apportare modifiche alle
disposizioni degli accordi.
  L'art.  5  della delibera n. 2/00/CIR prevede una serie di obblighi
specifici in capo a Telecom Italia connessi alla fornitura di servizi
in tecnologia x-DSL. In particolare, il comma 1 prevede un obbligo in
capo  a  Telecom  Italia di offerta agli operatori licenziatari di un
servizio  di  canale  virtuale  permanente,  in  tutti  i casi in cui
sistemi  di  accesso  in  tecnologia  x-DSL vengono utilizzati per la
fornitura  di  servizi  alla  clientela da parte di proprie divisioni
commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate
o consociate.
  Il  comma  3  impone  a  Telecom  Italia  di  garantire  condizioni
concorrenziali  trasparenti  e  non  discriminatorie per la fornitura
agli  operatori  licenziatari  di  un  servizio  di  canale  virtuale
permanente,  con  particolare  riguardo  ai  tempi,  alle  condizioni
tecniche, economiche e qualitative. Il comma 5, prevede che l'offerta
di  servizi  in  tecnologia  x-DSL  alla clientela finale da parte di
Telecom   Italia   sia  effettuata  Italia  in  maniera  trasparente,
adeguatamente  disaggregata,  e riconoscibile rispetto all'offerta di
altri  servizi/prodotti da parte di proprie divisioni commerciali, di
societa' controllate, controllanti, collegate o consociate.
  Con  riferimento  alle condizioni economiche di offerta, il comma 4
prevede che, in considerazione della fase di introduzione sul mercato
dei servizi in tecnologia x-DSL, le condizioni economiche proposte da
Telecom   Italia  per  l'offerta  del  servizio  di  canale  virtuale
permanente  devono  essere  determinate  sulla  base  del  prezzo che
Telecom  Italia  pratica  alla clientela per l'offerta di servizi che
utilizzino  tecnologie  x-DSL.  Tale  prezzo deve essere depurato dai
costi   non   pertinenti,   quali   i  costi  di  commercializzazione
dell'offerta (es. marketing, pubblicita' e rete di vendita) e i costi
di  gestione  del  cliente  (es.  costi  di fatturazione e assistenza
clienti).
  Infine,  il  comma 2 prevede che le specifiche condizioni tecniche,
economiche  e  regolamentari per l'utilizzo e la fornitura di servizi
in  tecnologia  x-DSL  da  parte  di  Telecom Italia saranno definite
nell'ambito  dei  relativi  provvedimenti autorizzatori, nel rispetto
delle  norme  vigenti  e  sulla  base dei principi generali di cui ai
commi 3, 4 e 5 della delibera n. 2/00/CIR.
  Sulla  base  del combinato disposto del sopra richiamato art. 5 del
decreto  del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e della delibera
n.   2/00/CIR,   l'operatore   notificato   che   intenda  utilizzare
determinate  tecnologie  di  accesso  nell'offrire servizi all'utenza
finale  ha  l'obbligo  di  rendere  disponibili,  a  condizioni eque,
trasparenti,   ragionevoli  e  non  discriminatorie,  l'accesso  alle
medesime  componenti  di  connettivita'  anche  agli  altri operatori
licenziatari.  In particolare, l'operatore notificato ha il dovere di
predisporre,  con  un  ragionevole  anticipo rispetto all'avvio della
commercializzazione   dei   servizi   all'utenza   finale   (retail),
un'offerta   wholesale,  determinata,  almeno  inizialmente,  secondo
criteri retail-minus.
  Si  ritiene  inoltre opportuno richiamare l'art. 16 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 318/1997, relative ai rapporti con gli
utenti finali ed agli schemi contrattuali predisposti dagli organismi
di  telecomunicazioni.  L'allegato  F al decreto del Presidente della
Repubblica  n.  318/1997  prevede,  inoltre, che le condizioni per il
conseguimento  delle autorizzazioni generali, possano riguardare, tra
l'altro,  la  fornitura  delle informazioni necessarie per verificare
l'ottemperanza  alle  condizioni  stabilite  ed a fini statistici, la
prevenzione  di  comportamenti  anticoncorrenziali  nei mercati delle
telecomunicazioni,   comprese  misure  volte  ad  assicurare  che  le
condizioni  economiche  siano  non  discriminatorie  e non provochino
distorsioni  della  concorrenza.  Inoltre,  nel caso di fornitura dei
servizi   di   telecomunicazioni  a  disposizione  del  pubblico,  le
condizioni per il conseguimento delle autorizzazioni generali possono
riguardare  l'approvazione preliminare da parte dell'Autorita' stessa
dei contratti tipo per abbonati.
B. Iter istruttorio.
  Telecom Italia ha inviato all'Autorita', in data 28 settembre 1999,
una  comunicazione  relativa  ad  un'integrazione  di  un'offerta  di
trasmissione   dati  autorizzata  in  data  3 giugno  1997,  relativa
all'offerta  di  servizi  di  accesso  in  tecnologia  x-DSL  e  SDH.
L'Autorita'  ha comunicato a Telecom Italia in data 25 novembre 1999,
che tale servizio non poteva rientrare nell'autorizzazione del giugno
1997  e che doveva essere richiesta specifica autorizzazione ai sensi
dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997,  in  quanto  ritenuto  un nuovo servizio. Telecom Italia ha
inviato  all'Autorita' in data 2 dicembre 1999 specifica richiesta di
autorizzazione  per il servizio Ring, ai sensi dell'art. 6, comma 22,
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997. L'Autorita'
ha  inviato,  in  data  4 gennaio  2000, una lettera a Telecom Italia
richiedendo,  ai fini dell'autorizzazione del servizio in oggetto, se
Telecom  Italia  intendesse predisporre un'offerta wholesale. Telecom
Italia  ha  inviato  una  lettera in data 19 gennaio 2000 nella quale
comunicava  di  ritenersi  autorizzata  alla  commercializzazione del
servizio  Ring  anche in assenza di esplicita autorizzazione da parte
dell'Autorita',    ed    in    data    25 gennaio    ha    comunicato
l'indisponibilita'  ad  effettuare  un'offerta wholesale. Con lettera
del  29 febbraio 2000, Telecom Italia ha comunicato all'Autorita' una
variazione  delle condizioni economiche del servizio Ring, prevedendo
sconti a volume.
  In  data  16 marzo  2000,  l'Autorita'  ha  emanato  la delibera n.
2/00/CIR.  L'art.  5  di  tale  delibera imponeva a Telecom Italia la
predisposizione  del  servizio  di  Canale  virtuale  permanente  (di
seguito denominato CVP), ossia di un'offerta all'ingrosso per servizi
x-DSL  rivolta  agli  operatori  licenziatari, in tutti i casi in cui
sistemi  di  accesso  in  tecnologia  x-DSL  siano  utilizzati per la
fornitura  di  servizi  alla  clientela da parte di proprie divisioni
commerciali, nonche' di societa' controllate, controllanti, collegate
o  consociate.  Il  23 maggio  2000,  Telecom  Italia  ha  comunicato
all'Autorita'  una proposta di revisione dell'offerta del 29 febbraio
2000,  in  ottemperanza,  secondo  Telecom  Italia, dell'art. 5 della
delibera n. 2/00/CIR. Le strutture dell'Autorita' hanno analizzato la
proposta  di  Telecom  Italia  del  23 maggio  2000  e  segnalato  al
consiglio  dell'Autorita' l'opportunita' di aprire un'istruttoria sul
servizio  Ring, relativamente al rispetto della delibera n. 2/00/CIR.
L'Autorita'  ha  avviato  in data 18 luglio 2000 tale istruttoria. In
data  20  e  31 luglio  2000, sono pervenute all'Autorita' denunce da
parte  di  operatori  licenziatari  alternativi  a Telecom Italia che
segnalavano,  tra  l'altro,  l'illegittimita'  dell'offerta  Ring  di
Telecom  Italia.  L'Autorita'  in  data  12 settembre u.s. ha avviato
un'istruttoria  su  comportamenti  anti-competitivi di Telecom Italia
denunciati  dagli  operatori  licenziatari,  nell'ambito dei quali e'
stato incluso il servizio Ring.
  La  corte  d'appello  di  Roma,  con  ordinanza del 16 agosto 2000,
adottata ai sensi degli articoli 3 e 33 della legge n. 287/1990 e 700
del  codice  di  procedura  penale  ha fatto divieto a Telecom Italia
S.p.a.  "di  promuovere,  e/o offrire, e/o concludere direttamente, o
per  mezzo  di  rappresentanti,  o  di  soggetti  in  qualunque  modo
collegati,  contratti,  anche  preliminari, aventi qualunque causa, e
con  oggetto  servizi  Ring, o equivalenti, comunque nominati". Nella
suddetta  ordinanza  la  corte  afferma che "Si deve, di conseguenza,
fondatamente  ritenere  che Telecom Italia abbia di fatto impedito, e
stia  impedendo  tuttora  [...]  l'accesso  al mercato dei servizi di
trasmissione  dati  con le tecnologie piu' recenti ed evolute [...]".
Sempre ai fini dell'eventuale applicazione dell'art. 3 della legge n.
287/1990,  in  relazione  ai comportamenti adottati da Telecom Italia
nella  fornitura  di  servizi che utilizzano tecnologie ADSL/x-DSL e'
pendente  un  procedimento  istruttorio dinanzi all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, avviato con delibera del 17 novembre
1999.
  Telecom Italia ha comunicato all'Autorita', in data 31 agosto 2000,
la  sospensione  del  servizio  Ring  a seguito della decisione della
Corte  d'appello. L'Autorita' ha preso atto dell'avvenuta sospensione
del  servizio  Ring  (per una descrizione di tale servizio si veda il
paragrafo   C.1.a),   richiedendo,   in   data   14 settembre   2000,
informazioni  sul servizio Full Business Company (per una descrizione
di  tale  servizio  si  veda  il  paragrafo C.1.b). Telecom Italia ha
fornito,  in  data  22 settembre  2000,  la  descrizione generale del
servizio,  sostenendo  che  tale servizio rientrava nell'ambito della
delibera  n.  467/00/CONS  in  materia  di  autorizzazioni  generali.
L'Autorita'  ha convocato Telecom Italia in sede di audizione in data
6   e   12 ottobre  2000,  per  approfondire  le  tematiche  relative
all'offerta  wholesale  per  i servizi di connettivita' x-DSL ai fini
dell'autorizzazione  dei  servizi  retail da parte di Telecom Italia.
Poiche'  l'Autorita'  aveva evidenziato rilevanti aspetti critici per
tutte le proposte fino a quel momento formulate da Telecom Italia, la
societa'  ha formalizzato, con nota del 20 ottobre 2000, un'ulteriore
offerta. Con lettera del 30 ottobre 2000, l'Autorita' ha confermato a
Telecom  Italia  di  non  ritenere  le  proposte  formulate  in  data
29 febbraio   2000   e   23 maggio   2000,   conformi  agli  obblighi
regolamentari vigenti, ed ha informato Telecom Italia di non ritenere
parimenti la proposta di cui alla nota del 20 ottobre 2000 conforme a
tali   obblighi  "con  particolare  riferimento  all'obbligo  di  non
discriminazione,  nonche'  del  disposto  dell'art. 5, comma 2, della
delibera  n.  2/00/CIR, anche alla luce delle offerte retail proposte
da  Telecom  Italia  denominate  Ring e Full Business Company, per la
componente di connettivita' x-DSL".
  In  particolare,  l'Autorita' ha comunicato a Telecom Italia che la
proposta   formulata   da   quest'ultima  in  data  20 ottobre  2000,
presentava diverse criticita', tra le quali si evidenziava che:
    il differenziale di prezzo dell'offerta CVP non era significativo
rispetto a quello dell'offerta retail del servizio Ring;
    l'offerta  ad  altri  operatori  del  servizio  CVP  doveva avere
prevalentemente  caratteristiche  di offerta forfettaria e non solo a
consumo.
  L'Autorita',  inoltre,  nella  stessa  comunicazione del 30 ottobre
2000,  ha  informato  Telecom Italia che, con riferimento al servizio
Full  Business  Company,  era  in corso di valutazione l'applicazione
dell'art. 6, comma 22, del decreto del Presidente della Repubblica n.
318/1997,   in  relazione  alla  quale  l'Autorita'  aveva  formulato
richiesta  di informazioni in data 14 settembre 2000; ma che, in ogni
caso,  da una prima analisi dell'offerta, non si riteneva il servizio
Full  Business  Company  conforme  ai  contenuti  della  delibera  n.
2/00/CIR per le seguenti ragioni:
    assenza  di  un'offerta  wholesale adeguata, in analogia a quanto
rilevato con riferimento all'offerta Ring;
    mancato  rispetto  degli obblighi di disaggregazione del servizio
di  connettivita'  rispetto alle altre applicazioni e servizi offerti
alla clientela finale.
  L'Autorita',   pertanto,  ha  invitato  Telecom  Italia  a  fornire
ulteriori  chiarimenti ed integrazioni alla proposta CVP, richiedendo
la riformulazione della proposta rispettando le seguenti linee guida:
    predisposizione  anche  di un'offerta forfettaria basata sul solo
canone mensile;
    determinazione  delle condizioni economiche wholesale seguendo le
linee  guida  indicate nella delibera n. 217/00/CONS e nella delibera
n. 2/00/CIR;
    pianificazione  delle  offerte  e dei servizi in tecnologia x-DSL
prevedendo  un  congruo  lasso  di  tempo  tra  la  predisposizione e
comunicazione  di  offerte wholesale e l'avvio della pubblicizzazione
e/o commercializzazione di servizi retail, al fine di permettere agli
operatori  alternativi  di  presentare  sul  mercato  finale  offerte
analoghe;
    inserimento  nell'offerta  wholesale  di  determinate modifiche e
caratteristiche   tecniche,   volte   a  garantire  che  nell'offerta
wholesale  siano contemplate tutte le modalita' tecniche di forniture
del/i servizio/i contemplate nell'offerta/e retail (es. Frame Relay).
  In  data  15 novembre 2000, Telecom Italia ha inviato all'Autorita'
una riformulazione dell'offerta CVP.
  La  corte  d'appello ha inviato all'Autorita' copia di un'ordinanza
del  14 novembre,  nella  quale  richiedeva all'Autorita' di fornire,
entro il 30 novembre 2000, chiarimenti sull'iter istruttorio relativo
alla  commercializzazione  delle  offerte  x-DSL  da parte di Telecom
Italia.  A seguito della comunicazione di tale ordinanza, l'Autorita'
con   lettera  del  16 novembre  2000,  ha  convocato  le  parti  nei
procedimenti   pendenti   di   fronte   alla  corte  di  appello  per
un'audizione  che si e' tenuta il giorno 17 novembre 2000, al fine di
ottenere  informazioni in merito alla composizione in via transattiva
della  controversia  pendente  innanzi alla corte di appello di Roma.
Nell'ambito  di  tale  audizione, le parti convocate hanno esposto le
proprie  argomentazioni. Nel corso dell'audizione, nonche' nei giorni
immediatamente successivi, le parti hanno depositato documentazione a
supporto delle proprie posizioni.
  L'Autorita',  nella riunione del consiglio del 22 no-vembre 2000, a
seguito   della   conclusione  dell'iter  istruttorio  nonche'  della
valutazione  delle  risposte  di  Telecom  Italia  alla  lettera  del
13 settembre  e  del  30 ottobre  2000,  con  riferimento al servizio
denominato Full Business Company, ha adottato la decisione di imporre
a  Telecom  Italia  la  sospensione della commercializzazione di tale
servizio   in   quanto   non   preventivamente   comunicato  ai  fini
dell'autorizzazione  ai  sensi dell'art. 6, comma 22, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 318/1997, e non conforme al disposto
dell'art.  5 della delibera n. 2/00/CIR, a causa della mancanza della
disaggregazione  della  componente  di  connettivita'  x-DSL e di una
adeguata offerta wholesale per gli operatori alternativi.
  L'Autorita' ha convocato, con lettera del 24 novembre 2000, Telecom
Italia  al  fine  di  approfondire  le  criticita'  emerse  a seguito
dell'analisi  dell'offerta  CVP  proposta  da  Telecom Italia in data
15 novembre  u.s.,  nonche'  di  acquisire  ulteriori  informazioni a
seguito dell'audizione del 17 novembre u.s.
  In  data  28 novembre  u.s.,  l'Autorita'  ha  sottoposto a Telecom
Italia  le  valutazioni relative all'analisi dell'offerta dei servizi
CVP  formulata  da Telecom Italia nella lettera del 15 novembre u.s.,
richiedendo  informazioni integrative nell'ambito dell'istruttoria in
corso;  tale  richiesta e' stata formalizzata in data 4 dicembre u.s.
tramite l'invio di una lettera. In data 7 dicembre u.s., si e' svolta
una  ulteriore  audizione  tra  rappresentanti  di  Telecom  Italia e
dell'Autorita' ed in data 13 dicembre u.s., Telecom Italia ha inviato
all'Autorita'   la  propria  risposta  ai  quesiti  inviati  in  data
4 dicembre u.s.
  L'Autorita',  in  sintesi,  ha  svolto  una  approfondita attivita'
istruttoria,  in  contraddittorio  con Telecom Italia e con gli altri
soggetti   intervenuti  nel  procedimento,  volta  ad  analizzare  le
successive  e  diverse  proposte  presentate  da  Telecom  Italia. In
particolare,   l'Autorita'  ha  esaminato  la  posizione  ed  i  dati
presentati  da Telecom Italia nel corso di numerose audizioni e si e'
trovata   nella  necessita'  di  dover  reiteratamente  inviare  alla
medesima   formali   richieste  di  chiarimenti,  precisazioni  e  di
informazioni   aggiuntive  rispetto  a  quelle  fornite  in  sede  di
audizioni  ed  incontri  informali.  In  proposito,  si richiamano le
lettere dell'Autorita' del 30 ottobre e 4 dicembre u.s. Nella lettera
del 4 dicembre u.s., l'Autorita', in relazione alla nuova proposta di
Telecom   Italia  del  15 novembre  u.s.,  ha  evidenziato  ulteriori
criticita'  quali,  a  titolo indicativo, contenuti del Service Level
Agreement,  tempi  e modalita' di comunicazione preventiva delle aree
di  disponibilita'  del  servizio nonche' delle condizioni economiche
wholesale   all'Autorita'   ed   agli   operatori  licenziatari,  del
differenziale  tra  wholesale  e  retail,  delle modalita' di offerta
wholesale  di  accessi a 8 Mbit/s, nonche' di informazioni aggiuntive
in merito ad alcune voci di costo.
  L'Autorita',  pur  non avendo giudicato pienamente soddisfacente il
livello  di  disaggregazione  dei costi fornito da Telecom Italia, ha
condotto la propria analisi dell'offerta di Telecom Italia, destinata
agli   operatori   licenziatari   (di   seguito   denominata  offerta
wholesale), e relativa ai servizi di accesso/connettivita' ricompresi
nelle  offerte  Ring  e  Full  Business  Company,  sulla  base  delle
informazioni  sui  costi fornite da Telecom Italia, nonche' alla luce
dei dati di contabilita' regolatoria in possesso dell'Autorita' e dei
dati  che  derivano  dall'esperienza internazionale. L'analisi si e',
inoltre,  basata su un confronto con le condizioni offerte all'utenza
finale,  nell'ottica  di  verificare il rispetto del principio di non
discriminazione   e   trasparenza  tra  le  condizioni  offerte  alle
divisioni   operative  interne  dell'operatore  notificato  e  quelle
offerte agli operatori concorrenti.
C. I servizi retail e la proposta wholesale di Telecom Italia.
  1. Le offerte retail di Telecom Italia:
    a) Ring:  l'offerta  Ring  proposta  da  Telecom  Italia  prevede
l'accesso  a  larga  banda  dalla  sede  del cliente alla rete ATM di
Telecom  Italia.  Tale  accesso  viene  fornito  tramite  servizi  di
connettivita'  che  utilizzano  tecnologie  x-DSL  (per  velocita' di
trasmissione da 2 a 8 Mbit/s) e SDH (per velocita' di trasmissione da
34  a  155  Mbit/s).  Le  condizioni  economiche per tale servizio si
compongono di un contributo impianto, un canone annuo ed un costo per
Mbyte  trasmesso/ricevuto,  e  sono  riportate,  per i servizi x-DSL,
nella tabella sottostante:

=====================================================================
   Ring    | Contributo attivazione | Canone annuo | Costo per Mbyte
=====================================================================
2 Mbit/s   |                 500.000|     2.350.000|       12
8 Mbit/s   |               2.000.000|     9.000.000|       12

  Telecom   Italia   ha  comunicato  all'Autorita'  che  non  intende
applicare  alla  clientela  finale  alcuna  tipologia  di scontistica
rispetto  alle  condizioni  sopra  riportate. Nel caso di accesso con
velocita'  a  8  Mbit/s,  tale  accesso  viene  fornito affasciando 4
accessi  a  2  Mbit/s tramite un apparato denominato IMA. Il costo di
tale  apparato e' pari, secondo Telecom Italia, a L. 700.000, e viene
fatturato separatamente al cliente finale.
    b) Full   Business   Company  (in  seguito  FBC):  l'offerta  FBC
consiste,  con  riferimento al servizio di connettivita', all'offerta
di  capacita'  trasmissiva da 2 a 8 Mbit/s tramite tecnologie x-DSL e
da  34  a  155  Mbit/s  tramite  tecnologie SDH, con una modalita' di
tariffazione  a consumo pari a L. 83 per Mbyte trasmesso/ricevuto. E'
previsto il pagamento di un minimo di consumo ed, al suo superamento,
un  addebito  per  Mbyte  aggiuntivo,  secondo  la  seguente scala di
consumi mensili:

=====================================================================
                 Consumi                 |      Costo per Mbyte
=====================================================================
fino a 10 Gbyte al mese ....             |            L. 83 per Mbyte
da 10 a 30 Gbyte al mese ....            |             " 70 per Mbyte
oltre 30 Gbyte al mese ....              |             " 52 per Mbyte

  Viene  prevista  una soglia di traffico prepagato pari a L. 300.000
al  mese  (comprendente  un consumo pari a circa 3,6 Gbyte mese). Nel
corso  dell'istruttoria e' emerso che in alcuni contratti tra Telecom
Italia  e  la clientela finale non e' stata riportata la componente a
consumo  per  il traffico eccedente la quota prepagata. Inoltre, sono
stati  riscontrati altri casi di offerte effettuate da Telecom Italia
alla clientela finale che prevedevano esplicitamente l'esclusione del
pagamento   del  traffico  eccedente  la  quota  prepagata,  per  cui
l'offerta  si configurava come offerta di tipo "forfettario". Infine,
e' stato riscontrato, come elemento di ulteriore criticita', il fatto
che   per  la  tariffazione  del  traffico  eccedente  la  componente
prepagata  sono  previsti  meccanismi  basati  su  dichiarazione  del
cliente  finale,  ovvero  la possibilita' che non vengano fatturati i
"pacchetti"  dichiarati  errati  dal  cliente.  Di  fatto, quindi, e'
concreta  la  possibilita' di dichiarare errati i pacchetti eccedenti
la  quota  di  traffico  prepagato,  configurando  di fatto l'offerta
formalmente prepagata come un'offerta di tipo forfettario.
  Nel corso delle attivita' istruttorie, sono pervenute all'Autorita'
anche  segnalazioni  sul  fatto  che  Telecom Italia commercializza i
servizi in connettivita' x-DSL in aree geografiche non ancora coperte
da  tale  servizio.  In  attesa  della copertura della disponibilita'
della  tecnologia  x-DSL  in  tali aree, il servizio verrebbe offerto
tramite  l'utilizzo  di circuiti diretti (in seguito CDN), applicando
invece  delle  condizioni  economiche del servizio CDN, le condizioni
economiche  proprie  del servizio di connettivita' x-DSL. L'Autorita'
ritiene  tale comportamento non in linea con gli obblighi generali di
non  discriminazione  nonche'  con i principi di cui all'art. 5 della
delibera 2/00/CIR.
  2. L'offerta wholesale proposta da Telecom Italia:
    Telecom   Italia   ha   proposto  all'Autorita'  diverse  offerte
wholesale  relative  all'offerta  Ring,  ovvero  nella  versione  del
29 febbraio u.s. e nella versione del 23 maggio 2000, in seguito alla
pubblicazione  ed  entrata  in vigore della delibera n. 2/00/CIR. Nel
corso  del  procedimento  istruttorio,  l'Autorita'  ha  comunicato a
Telecom  Italia di non ritenere tali offerte adeguate ed ha fornito a
Telecom  Italia  alcune  indicazioni  in  merito alle caratteristiche
dell'offerta  wholesale. Sulla base delle indicazioni dell'Autorita',
nonche'  di  negoziati  con  alcuni  operatori  licenziatari, Telecom
Italia ha fatto pervenire all'Autorita' in data 15 novembre 2000, una
ulteriore  proposta  di offerta wholesale. Le caratteristiche di tale
proposta sono le seguenti:

=====================================================================
                  |                  |            | Prezzo per Mbyte
                  |    Contributo    |            |    (ricevuto/
   Offerta CVP    |   attivazione    |Canone annuo|    trasmesso)
=====================================================================
Offerta base al   |                  |            |
netto dei costi   |                  |            |
evitabili         |                  |            |
commerciali, di   |                  |            |
modem e           |                  |            |
connettività      |                  |            |
urbana ....       |           390.000|   1.833.000|       9,4
---------------------------------------------------------------------
Offerta base con  |                  |            |
modem ....        |           450.000|   2.049.000|       9,4
---------------------------------------------------------------------
Offerta base con  |                  |            |
connettività      |                  |            |
urbana ....       |           390.000|   2.083.000|       10,6
---------------------------------------------------------------------
Offerta base con  |                  |            |
modem e           |                  |            |
connettività      |                  |            |
urbana ....       |           450.000|   2.299.000|       10,6

  Telecom  Italia  ha  valorizzato  il  minor  costo  derivante dallo
scorporo  del  modem  in  L. 240.000  lire annue per singolo accesso,
corrispondenti a L. 600.000 ammortizzate in 24 mesi. Tale scorporo si
riflette  sul  costo  del servizio CVP "wholesale" tramite un aumento
del  canone  annuo  pari  a L. 216.000 ed una maggiorazione di 60.000
lire sul contributo attivazione.
  Con riferimento alla valorizzazione del minor costo derivante dallo
scorporo  della componente di connettivita' urbana, Telecom Italia ha
dichiarato  che  tale  componente  ha  un costo pari a L. 600.000 per
singolo  accesso,  che  comporta  un  aumento del canone annuo pari a
L. 250.000 ed un aumento di L. 1,2 del prezzo per Mbyte.
D. Le valutazioni dell'Autorita'.
  La  valutazione effettuata dall'Autorita' sull'offerta wholesale di
Telecom  Italia, ai sensi, in particolare, della delibera n. 2/00/CIR
e  dei  principi di ragionevolezza, equita' e non discriminazione nel
definire  le  condizioni di accesso alla rete disposti all'art. 5 del
decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 318/1997, ha prodotto i
seguenti risultati e conseguenti determinazioni:
    a) il  servizio  proposto  non  rispetta pienamente i principi di
trasparenza   e  non  discriminazione  e  ragionevolezza  per  quanto
riguarda  le  modalita'  di  fornitura  del  servizio, poiche' alcuni
elementi  indispensabili  affinche'  gli  operatori  licenziatari (di
seguito  denominati  anche  OLO) possano fruire del servizio non sono
compresi    nella    configurazione   proposta   e   debbono   essere
necessariamente  acquistati separatamente da divisioni commerciali di
Telecom  Italia,  mentre tali elementi vengono inclusi nel prezzo del
servizio offerto all'utenza finale da Telecom Italia. Tale situazione
e'   fonte  di  discriminazione,  di  assenza  di  trasparenza  e  di
irragionevolezza  delle condizioni economiche e di fornitura proposte
agli  OLO.  Pertanto,  si  ritiene che nella medesima offerta debbano
essere  necessariamente  inclusi  tutti  gli  elementi indispensabili
affinche' gli operatori licenziatari possano fruire del servizio; con
modalita'  tecniche ed economiche analoghe e comparabili alla offerte
di   Telecom  Italia  all'utenza  finale.  Pertanto,  a  mero  titolo
esemplificativo,   devono   essere   incluse   la   porta  ATM  e  la
connettivita'  in  ambito  urbano  nelle citta' in cui siano presenti
piu'   nodi   ATM,   al  fine  di  rendere  piu'  trasparente  e  non
discriminatoria l'offerta del servizio agli OLO;
    b) l'Autorita'  ritiene inoltre opportuno che l'offerta wholesale
includa  il servizio di connettivita' tra i nodi degli operatori ed i
nodi ATM della rete di Telecom Italia. Tale servizio di connettivita'
e'  infatti  indispensabile  per permettere agli OLO di accedere alla
rete  ATM di Telecom Italia e raccogliere il traffico proveniente dai
clienti  finali.  A  livello internazionale, le offerte wholesale per
servizi   in   tecnologia  x-DSL,  prevedono  condizioni  di  offerta
agevolate agli OLO/ISP del servizio di connettivita' tra nodi OLO/ISP
e punti di accesso alla rete ATM dell'operatore dominante;
    c) l'offerta  wholesale  non  comprende tutta la gamma di servizi
offerta  all'utenza  finale,  in  termini  di  capacita' fornita e in
termini di copertura geografica, ne' comprende tutte le articolazioni
tariffarie  offerte al cliente finale (modalita' prepagata, modalita'
con tariffazione a consumo, modalita' forfettaria);
    d) per  quanto  riguarda  lo  schema  di  articolato contrattuale
avente  ad  oggetto  l'offerta wholesale, si evidenzia la mancanza, e
dunque  la necessita' di prevederne la definizione, del dettaglio dei
processi  di provisioning e assurance e di un Service Level Agreement
dettagliato  e  comprensivo  di  penali  idonee a costituire un serio
incentivo   al   puntuale  rispetto  degli  impegni  contrattualmente
stabiliti.  Si  ritiene che, laddove applicabile, possa costituire un
valido  riferimento  per  i  tempi  e le percentuali di consegna e di
ripristino garantiti, nonche' per determinare la misura delle penali,
il  modello previsto dalla delibera n. 711/00/CONS per il servizio di
linee  affittate,  e  della  delibera  n.  13/00/CIR per i servizi di
accesso  disaggregato,  nonche'  alle  procedure  per il SLA indicate
nella delibera n. 217/00/CONS;
    e) l'offerta  CVP  proposta rappresenta rispetto all'offerta Ring
base  a  2  Mbit/s  ed  a  parita'  di servizio offerto (ovvero nella
configurazione  CVP che comprende il modem e la connettivita' urbana)
un  differenziale  di  costo pari a circa il 10% su base annuale. Con
riferimento  alle  condizioni  economiche, l'Autorita' ha richiesto a
Telecom   Italia  di  fornire  evidenza  delle  componenti  di  costo
dell'offerta  retail  e  wholesale per servizi x-DSL, con particolare
riferimento  alla fornitura di adeguate giustificazioni relativamente
alle  voci di costo ritenute "evitabili". Si riporta, di seguito, una
tabella nella quale sono contenute le informazioni fornite da Telecom
Italia:

                                                            Tabella 1

    COMPONENTI DI COSTO DEL SERVIZIO DICHIARATE DA TELECOM ITALIA

=====================================================================
          Attività           |% sul totale|% di evitabilità verso OLO
=====================================================================
Costi industriali (Rete) ....|       64,3%|                        0%
---------------------------------------------------------------------
Canone di concessione ....   |        2,6%|                        0%
---------------------------------------------------------------------
Remunerazione del capitale   |            |
(12,5%)....                  |       19,3%|                        0%
---------------------------------------------------------------------
Costi di struttura aziendale |            |
....                         |        5,6%|                        0%
---------------------------------------------------------------------
Progettazione ....           |        0,2%|                       80%
---------------------------------------------------------------------
Vendita al cliente finale    |            |
....                         |        1,6%|                       75%
---------------------------------------------------------------------
Assistenza post vendita .... |        1,5%|                       75%
---------------------------------------------------------------------
Marketing e Pubblicità ....  |        2,4%|                      100%
---------------------------------------------------------------------
Perdite su crediti ....      |        0,2%|                       90%
---------------------------------------------------------------------
Fatturazione (1) ....        |        2,3%|                       49%

    f) i  servizi  Ring  e  Full Business Company commercializzati da
Telecom  Italia  ed  oggetto  della  presente  delibera utilizzano le
tecnologie  di  accesso  x-DSL e SDH, con particolare riferimento per
quest'ultima   tecnologia   alla   porzione   di  rete  che  fornisce
connettivita'  in  ambito  urbano.  Pertanto, in analogia al disposto
dell'art.  5  della  delibera  n.  2/00/CIR,  che persegue il fine di
promuovere    condizioni    concorrenziali    trasparenti    e    non
discriminatorie  nell'offerta  di servizi x-DSL, qualora nell'offerta
wholesale  dei citati servizi non fossero comprese le tecnologie SDH,
viste  anche  le difficolta' allo sviluppo di reti capillari in fibra
ottica  da  parte di operatori alternativi, risulterebbero gravemente
compromesse le finalita' pro-concorrenziali della citata delibera. Ne
consegue  che  fino  al  decorso  di  un  ragionevole  lasso di tempo
rispetto all'effettiva implementazione dell'accesso disaggregato alla
rete  locale,  dovra' essere previsto uno specifico obbligo in capo a
Telecom  Italia  connesso  con la fornitura dei servizi in tecnologia
x-DSL/SDH,  ed  in  particolare  l'obbligo di predisporre una offerta
wholesale  deve  essere  estesa  agli  analoghi  servizi  offerti  su
tecnologia SDH (capacita' fino a 34 e 155 Mbit/s);
              (1) L'ipotesi  e' che la fatturazione al cliente finale
          da  parte  di  Telecom Italia rappresenti il 2,3% del costo
          complessivo  evitabile  al  100%  ma che occorre aggiungere
          90.000  di  costo  aggiuntivo per la fatturazione verso gli
          OLO.  L'effetto  complessivo  genera una evitabilita' della
          voce costi di fatturazione pari al 49%.
    g) l'Autorita',    sulla   base   delle   evidenze   dell'analisi
tecnico-economica  delle  condizioni  economiche  delle  proposte  di
offerta  wholesale presentate da Telecom Italia, nonche' dall'analisi
comparata  tra  l'offerta  wholesale  e  l'offerta  retail di Telecom
Italia  stessa,  ritiene  che vi siano ulteriori margini di riduzione
del prezzo dell'offerta wholesale in quanto:
      1)  la  remunerazione  del  capitale  del  12,5%  deve  essere,
nell'ambito dell'offerta wholesale, applicato esclusivamente ai costi
della  rete  mentre  la  remunerazione del capitale commerciale e' da
considerare come un costo evitabile;
      2)  l'applicazione  di  un mark up che tenga conto dei costi di
struttura  deve essere, nell'ambito dell'offerta wholesale, applicato
esclusivamente  ai  costi  della  rete  mentre  la quota dei costi di
struttura  applicata  ai  costi commerciali e' da considerare come un
costo evitabile;
      3) le voci di costo relative alle attivita' "commerciali" quali
progettazione,  vendita  al  cliente finale, assistenza post-vendita,
perdite su crediti devono essere considerate totalmente evitabili;
      4) la voce di costo relativa alla fatturazione verso OLO non e'
stata adeguatamente giustificata da parte di Telecom Italia;
      5)  non appare corretto attribuire il costo del contributo allo
Stato  all'offerta  "wholesale",  in quanto anche gli altri operatori
licenziatari sono soggetti a tale contributo e, pertanto, si avrebbe,
da    parte    di    quest'ultimi,    una    doppia    contribuzione.
L'inammissibilita'  dell'attribuzione  proposta  da Telecom Italia e'
confermata  dal raffronto con quanto disposto in relazione ai servizi
di interconnessione e accesso, ovvero ai servizi intermedi offerti da
Telecom   Italia  agli  operatori  licenziatari,  nelle  delibere  n.
1/CIR/1998 e n. 10/00/CIR;
      6)  le  sole  correzioni,  rispetto  alla  proposta  di Telecom
Italia,  evidenziate  alle  lettere  a), b) e c) precedenti portano a
determinare un differenziale tra il servizio wholesale ed il servizio
retail pari a il 22,7%;
      7)  l'Autorita'  ha  richiesto  a  Telecom  Italia  di  fornire
giustificazioni  circa  l'ammontare  delle  voci  di  costo  ritenute
"evitabili",  quali  quelle  pertinenti  alle  attivita' commerciali.
Telecom  Italia  non  ha  fornito  ulteriori  dettagli  rispetto alle
informazioni  riepilogate  nella  tabella  1,  ed ha affermato che il
livello di prezzo dell'offerta CVP ha come riferimento i risultati di
contabilita'  regolatoria per il servizio di collegamenti diretti per
la  componente di costi "non pertinenti". La contabilita' regolatoria
fornita  all'Autorita'  in relazione ai circuiti diretti non fornisce
evidenze  di  dettaglio sui costi "evitabili". L'Autorita', peraltro,
ritiene  non appropriato la metodologia proposta da Telecom Italia di
utilizzare  come  riferimento  i  collegamenti  ciretti, in quanto si
tratta di diverse tipologie di servizi;
      8)  con  riferimento  all'evidenziazione  delle  voci  di costo
evitabili  in  caso  di vendita wholesale proposta da Telecom Italia,
sono stati riscontrati alcuni elementi di criticita'. In particolare,
si  rileva  una  presumibile  sottovalutazione  del  peso  delle voci
attinenti  la  progettazione (trattandosi di un servizio innovativo e
ad  hoc,  il  cui  costo  e'  stato,  invece,  valorizzato  in misura
inferiore  ad un decimo del costo della fatturazione), il marketing e
la    pubblicita'    (trattandosi   di   nuovi   servizi   ampiamente
pubblicizzati,  cui,  invece,  e'  stato attribuito il medesimo costo
unitario dell'aggregato fatturazione), l'assistenza post-vendita (che
si presume debba impegnare almeno altrettante risorse della vendita),
l'attivita'  stessa  di  vendita  (date  le  provvigioni  normalmente
riconosciute  al  personale  commerciale,  a maggior  ragione elevate
trattandosi di un nuovo servizio, e gli altri costi connessi);
      9)  l'Autorita' ha effettuato alcune analisi di sensitivita' ai
valori proposti da Telecom Italia, variando le ipotesi sottostanti ai
costi   ritenuti   "evitabili".   Tale  analisi  ha  evidenziato  che
apportando  lievi modifiche ai valori percentuali indicati da Telecom
Italia  a  voci  quali  i  costi di vendita e marketing e pubblicita'
(5%),  il  differenziale  tra  servizio retail ed wholesale, sempre a
parita' di servizio offerto, passa al 30%;
      10)  tale  presumibile  sottostima  da  parte di Telecom Italia
delle  voci  di  costo  "evitabili",  per le quali l'Autorita' non e'
stata messa in condizioni di valutarne l'adeguatezza, ha l'effetto di
ridurre  l'ammontare di costi in cui possono rilevarsi percentuali di
evitabilita'  nella  fornitura  del  servizio  ai  concorrenti  e, di
conseguenza,  di  aumentare  il  costo  dell'offerta  wholesale,  non
consentendo  agli  altri  operatori  licenziatari  di  sviluppare una
concorrenza effettiva nei confronti di Telecom Italia;
      11)  le  reiterate  richieste  di documentazione e di ulteriori
informazioni  in  merito  a  tali  elementi  di  costo non sono state
soddisfatte da Telecom Italia. Da tale circostanza oggettiva discende
la  necessita'  per l'Autorita' di stimare in maniera prudenziale, ai
fini   dell'effettiva  realizzazione  degli  obiettivi  di  tutela  e
promozione  della  concorrenza che informano il disposto dell'art. 2,
comma 5, della delibera n. 2/00/CIR, le voci di costo relative, sulla
base   dei   dati   di   bilancio,   di   contabilita'   regolatoria,
dell'esperienza internazionale e della stima dei costi aggiuntivi che
gli  OLO  devono  sostenere  per predisporre un'offerta completa alla
clientela finale;
      12)   l'Autorita'   ha,   pertanto,  effettuato  un'analisi  di
comparazione  internazionale tra analoghe offerte retail ed wholesale
da  parte  di  altri  operatori  notificati a livello europeo tra cui
Regno  Unito,  Spagna  e Francia. In tali paesi, il differenziale tra
servizi  retail  e servizi wholesale in tecnologia x-DSL varia dal 30
al 40%;
      13)  l'Autorita'  ha  inoltre effettuato un'analisi dei dati di
bilancio  di  Telecom  Italia  al  fine  di  valutare  il  peso delle
attivita'  commerciali  su  servizi  analoghi  ai  servizi  retail in
tecnologia  x-DSL.  Da  tale analisi si evince ad esempio che, per la
divisione di TIN.IT che offre servizi di connettivita' x-DSL, il peso
delle attivita' commerciali e' superiore al 30%;
    h) in   sintesi,   sulla  base  degli  elementi  sopra  riportati
l'Autorita'  e' giunta alla conclusione che l'offerta wholesale debba
essere determinata, in un approccio "retail minus", sulla base di uno
sconto  non  inferiore al 30% rispetto all'offerta all'utente finale.
Tale  sconto e' da intendersi a parita' di servizio offerto. Nel caso
in  cui  l'operatore  richieda  a  Telecom  Italia l'esclusione della
componente di costo relativa al modem e/o della connettivita' urbana,
l'importo  dovra'  essere  diminuito  delle quote di costo relative a
tali  componenti  (pari  rispettivamente a L. 240.000 ed a L. 600.000
annue);
    i) l'Autorita'  ritiene  che  l'offerta  del  servizio  di canale
virtuale  permanente  ad  altri operatori debba avere prevalentemente
caratteristiche  di  offerta "forfettaria" e non solo a consumo. Come
indicato dall'Autorita' a Telecom Italia nell'ambito del procedimento
istruttorio,  tale  modalita' di fornitura del servizio e' conforme a
quanto  disposto  dall'art.  5 della delibera n. 2/00/CIR, in quanto,
nella  determinazione  delle  condizioni  economiche del servizio, si
applica  lo  stesso principio in base al quale dal costo del servizio
finale  vanno  sottratti  i costi evitabili non pertinenti. Pertanto,
nel  rispetto  del  principio del "retail minus", viene semplicemente
proposta   una  diversa  modalita'  di  tariffazione  agli  operatori
rispetto  a  quella adottata da Telecom Italia alla propria clientela
finale.  L'Autorita'  ritiene  che,  in mancanza di tale tipologia di
offerta  indipendente  dal  consumo, gli OLO sarebbero eccessivamente
vincolati  alle ipotesi di pricing e di consumo effettuate da Telecom
Italia   alla  propria  clientela.  Si  evidenzia,  inoltre,  che  la
tecnologia   x-DSL,   alla  base  del  servizio  di  canale  virtuale
permanente,   e'   per   sua   natura   in  grado  di  consentire  la
predisposizione di un'offerta forfettaria;
    j) l'Autorita'  ritiene,  pertanto, che l'offerta wholesale debba
essere  formulata  con  due diverse modalita' tariffarie, una analoga
all'offerta  retail  di  Telecom  Italia  ed una di tipo forfettario.
Sulla  base  delle  evidenze  fornite  da Telecom Italia, l'Autorita'
ritiene  che  l'offerta di tipo forfettario possa essere basata su un
profilo  di  consumo  medio indicato da Telecom Italia pari a 292.000
Mbyte annui, per una connessione a 2 Mbit/s;
    k) l'Autorita'   ritiene,   inoltre,  opportuno  evidenziare  che
l'applicazione  del  criterio  del  "retail minus" per il servizio di
canale  virtuale  permanente  previsto  dall'art.  5,  comma 4, della
delibera  n.  2/00/CIR si basa su considerazioni derivanti dalla fase
di  introduzione  sul  mercato dei servizi in tecnologia x-DSL, ed in
particolare  sul  fatto  che,  in  tale  fase,  puo' essere difficile
quantificare  alcuni  elementi di costo. In ogni caso, tale principio
implica   necessariamente   il   rispetto   del   principio   di  non
discriminazione   tra   le  condizioni  di  offerta  applicate  dalla
divisione rete di Telecom Italia alle proprie divisioni commerciali e
quelle  offerte  ad  altri  operatori. In tale ottica, l'Autorita' ha
richiesto   a   Telecom   Italia   di  fornire  evidenza  dei  prezzi
disaggregati  e  delle  condizioni  di trasferimento tra la divisione
rete  e  divisione  commerciale di Telecom Italia delle componenti di
rete,  ivi  incluso  la  separazione  tra componenti della rete ATM e
della  rete  di  accesso  x-DSL.  Telecom  Italia non ha fornito tali
informazioni   limitandosi  ad  affermare  che,  per  l'utilizzo  dei
portanti  fisici della rete di accesso, delle risorse trasmissive tra
nodi  ATM  e  dei  relativi  sistemi di gestione/supporto, sono stati
utilizzati   i   valori   di   costo  risultanti  dalla  contabilita'
regolatoria  1999 secondo la metodologia dei costi storici pienamente
allocati;  mentre,  per  i  nodi  ATM  ed  altri  apparati sono stati
utilizzati  i  costi  derivanti dall'acqui-sizione sul libero mercato
delle  componenti  impiantistiche  in  questione.  Telecom  Italia ha
altresi'  evidenziato  di  non  ritenere il prezzo di offerta del CVP
segmentabile  in funzione delle diverse componenti impiantistiche, in
quanto  tale  prezzo riflette la valutazione dell'azienda relativa al
conseguimento  in  un  arco  di  tempo di obiettivi di redditivita' a
fronte  del business in questione, e non di obiettivi di redditivita'
per singole componenti disaggregate di rete e relativi costi. Telecom
Italia,  inoltre,  afferma  che  la richiesta di accedere a eventuali
"contratti  di  servizio  interni"  o  "transfer charge" non ha alcun
significato  ed  utilita' a fini regolatori, in quanto sono strumenti
gerarchici   di   organizzazione  interna.  L'Autorita'  non  ritiene
legittimo  tale  approccio,  sia  in  considerazione del fatto che la
normativa  prevede  che  il  servizio  CVP  sia  fornito  in  maniera
disaggregata  agli  altri operatori e, pertanto, devono potere essere
disaggregate  le  condizioni  economiche  delle singole componenti di
rete,  sia  in  considerazione  dell'obbligo di predisposizione di un
sistema  di  separazione  contabile  per  il  quale  l'evidenza delle
condizioni  di  trasferimento  tra  la  divisione rete e la divisione
commerciale    di   Telecom   Italia   costituisce   un   presupposto
fondamentale;
    l) nella  fase  iniziale  di  avvio  del  servizio,  si rileva la
necessita'   di   un   particolare  livello  di  vigilanza  da  parte
dell'Autorita'   relativamente   ai   livelli  di  servizio  forniti.
Analogamente a quanto gia' previsto nella delibera n. 217/00/CONS, si
ritiene,  pertanto,  opportuna  l'introduzione  di alcuni obblighi di
comunicazione  nei  confronti  dell'Autorita'  a  carico  di  Telecom
Italia,  al  fine  di  assicurare  il  rispetto  del principio di non
discriminazione sui livelli di qualita' del servizio fornito;
    m) l'autorizzazione    a    riprendere   la   promozione   e   la
commercializzazione  dei  servizi  al  dettaglio  da parte di Telecom
Italia,   infine,   deve  risultare  subordinata  al  decorso  di  un
ragionevole  arco temporale che consenta agli operatori licenziatari,
che  eventualmente  ne  abbiano  interesse,  di  prendere  conoscenza
dell'offerta  wholesale  di cui trattasi, di negoziare e concludere i
relativi contratti in ottemperanza alla presente delibera, nonche' di
porre  in  essere  le  attivita'  indispensabili  per predisporre una
propria offerta all'utenza finale;
    n) infine,  l'Autorita' ritiene che l'applicazione di scontistica
agli  utenti  finali  e  la  sottoscrizione  di  contratti con durata
pluriennale  possa costituire un ostacolo allo sviluppo di un mercato
concorrenziale  per  questi  servizi.  Pertanto  l'Autorita'  ritiene
opportuno  porre  in  capo  a  Telecom Italia l'obbligo di consentire
all'utente  finale  di  risolvere  senza oneri i contratti con durata
superiore  ad  un  anno  dando diffusa comunicazione di tale facolta'
alla clientela, anche a mezzo stampa.
E.  L'applicabilita'  dell'offerta wholesale agli Internet
Service Provider.
  L'offerta  CVP  proposta da Telecom Italia in data 15 novembre 2000
e' rivolta esclusivamente agli operatori licenziatari, sulla base del
contenuto  dell'art.  5  della  delibera n. 2/00/CIR. Nell'ambito del
procedimento  istruttorio,  l'Associazione  italiana Internet Service
Provider,  ha depositato presso l'Autorita' una formale richiesta per
l'estensione   di   tale  offerta  agli  Internet  Service  Provider.
L'Autorita'  ha esaminato tale richiesta e ritiene opportuno svolgere
la  seguente  considerazione.  L'art.  5,  comma  1 della delibera n.
2/00/CIR prevede l'obbligo di offerta da parte di Telecom Italia agli
operatori  licenziatari di un servizio di Canale virtuale permanente.
Tale  articolo,  pertanto, non prevede esplicitamente l'estensione di
tale  offerta ad altri soggetti autorizzati, quali gli ISP, ma non lo
esclude,  ne', soprattutto, tale esclusione e' desumibile dalla ratio
della  disposizione di cui trattasi. Infatti, si rileva che, nel caso
dell'offerta  da  parte  di  Telecom  Italia  del servizio di CVP con
velocita'  640  kbit/s downstream e 128 kbit/s upstream, approvato da
questa  Autorita'  con  delibera  n.  271/00/CONS,  tale servizio era
rivolto  sia  agli  operatori  licenziatari che agli Internet Service
Provider. Il servizio wholesale, di cui al presente provvedimento, ha
caratteristiche analoghe al servizio di canale virtuale permanente di
cui   alla  delibera  n.  271/00/CONS,  ma  con  apparati  x-DSL  che
consentono  velocita' di trasmissione fino a 2 Mbit/s rispetto ai 640
kbit/s  della precedente offerta. In tale ottica, l'Autorita' ritiene
opportuno  valutare  la  richiesta  da parte degli ISP di accedere al
servizio   di   Canale   virtuale   permanente  di  cui  al  presente
provvedimento. Tuttavia, tale richiesta e' pervenuta solo in una fase
avanzata   del  procedimento  istruttorio  e,  pertanto,  l'Autorita'
ritiene opportuno, avviare uno specifico supplemento d'istruttoria su
tale tematica.
                              Delibera:
                               Art. 1.
                 Modalita' di fornitura del servizio
  1. Il servizio di canale virtuale permanente deve essere offerto in
maniera disaggregata nelle seguenti componenti di base:
    a) modem in sede d'utente;
    b) raccolta dalla sede dell'utente al DSLAM;
    c) connettivita'  urbana  dal  DSLAM  alla  rete  ATM  di Telecom
Italia;
    d) connettivita'  dal  nodo dell'operatore al nodo ATM di Telecom
Italia.
  2.   L'offerta   wholesale  di  Telecom  Italia  deve  essere  resa
disponibile  in  tutti  gli ambiti geografici in cui i servizi basati
sulle tecnologie x-DSL/SDH sono offerti all'utenza finale. Al fine di
garantire l'applicazione di tale principio, si richiede che l'attuale
copertura geografica dei servizi di accesso in tecnologia x-DSL e SDH
e  le  sue  variazioni siano ufficialmente comunicate all'Autorita' e
contestualmente  rese  pubbliche,  tramite comunicazione formale agli
operatori che hanno avviato/concluso le negoziazioni per l'accesso al
servizio di canale virtuale permanente ed inserimento nel sito web di
Telecom  Italia,  con un anticipo di almeno 2 mesi rispetto all'avvio
della commercializzazione dei servizi all'utenza finale nelle aree di
nuova copertura.
  3.  L'offerta del servizio deve prevedere l'opzione tra accesso con
interfaccia  ATM  e  l'accesso  con  interfaccia  Frame  Relay  senza
differenziale di prezzo.
  4. L'offerta wholesale di Telecom Italia deve, in base ai princi'pi
di  non  discriminazione  e trasparenza, includere tutte le modalita'
tecniche,  comprensive  delle  relative  condizioni economiche per la
fornitura  di  servizi  di  accesso tramite tecnologie x-DSL da 2 a 8
Mbit/s,  presenti  nell'offerta  all'utente  finale;  in  particolare
devono  essere  compresi  anche  quelli  basati  sull'uso di un unico
Virtual Circuit (VC).
  5.  In  base  al  principio  di  non  discriminazione rispetto alle
condizioni  offerte  alle  proprie  divisioni  commerciali, l'offerta
wholesale per l'offerta di servizi x-DSL deve:
    a) includere  nel  prezzo la connettivita' in ambito urbano nelle
citta' in cui siano presenti piu' nodi ATM;
    b) includere  nel  prezzo  la porta ATM per l'interconnessione di
Telecom Italia con gli OLO;
    c) prevedere la possibilita' di utilizzo di trasporto interurbano
tramite reti di operatori terzi;
    d) prevedere  l'utilizzo  delle interconnessioni e/o accessi alla
rete ATM di Telecom Italia eventualmente gia' esistenti;
    e) prevedere  un'offerta  a  condizioni wholesale per il servizio
opzionale  di  trasporto  ATM  di  tipo  geografico e per il servizio
opzionale di collegamento tramite CDN a 2, 34, 155, 622 Mbps fra nodi
ATM di Telecom Italia e nodi degli OLO.
  6.   Relativamente   alle  componenti  SDH  del  servizio,  in  via
temporanea,  in  attesa  dell'effettiva  implementazione dell'accesso
disaggregato  alla  rete  locale in fibra ottica, l'offerta wholesale
dovra'  essere estesa agli analoghi servizi offerti su tecnologia SDH
(capacita'  fino  a  34  e  155  Mbit/s). Tale estensione e' disposta
temporaneamente   e   rimane   in   vigore   per   almeno   sei  mesi
successivamente     all'effettiva     implementazione    dell'accesso
disaggregato alla rete locale in fibra ottica.