L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella  seduta  della  Commissione  infrastrutture  e  reti del 21
dicembre 2000;
    Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n. 249, recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
    Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 19 settembre
1997,  n. 318, recante: il "Regolamento per l'attuazione di direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
    Visto   il   decreto  ministeriale  25  novembre  1997,  recante:
"Disposizioni  per  il rilascio delle licenze individuali nel settore
delle  telecomunicazioni",  pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre
1997;
    Visto   il   decreto   ministeriale   23  aprile  1998,  recante:
"Disposizioni  in  materia  di  interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni",   pubblicato   nel   supplemento  ordinario  alla
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 133 del 10 giugno
1998;
    Vista  la  legge  23  dicembre  1998, n. 448, recante: "Misure di
finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
    Vista  la  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
97/33/CE  del  30  giugno  1997,  relativa alla "Interconnessione nel
settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio
universale   e   l'interoperabilita'  attraverso  l'applicazione  dei
principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";
    Vista  la  comunicazione  della Commissione europea COM(2000) 237
del  26  aprile  2000,  recante: "Unbundled Access to the local loop:
enabling  the  competitive  provision  of  a full range of electronic
communication  services including broadband multimedia and high speed
internet";
    Vista  la  raccomandazione  della Commissione europea 2000/417/EC
del  25 maggio 2000, recante: "Commission Recommendation on Unbundled
Access to the Local Loop enabling the competitive provision of a full
range  of  electronic  communications  services  including  broadband
multimedia and high-speed internet";
    Visto  il  "Regolamento  del  Parlamento  europeo e del Consiglio
relativo  all'accesso  disaggregato  alla rete locale" del 5 dicembre
2000;
    Vista  la  propria  delibera  n.  1/CIR/98  del 25 novembre 1998,
concernente:  "Valutazione  e  richiesta  di modifica dell'offerta di
interconnessione  di  riferimento  di  Telecom  Italia  del 24 luglio
1998";
    Vista la propria delibera n. 197/99 del 7 settembre 1999 relativa
alla  "Determinazione  degli  organismi  di  telecomunicazioni aventi
notevole forza di mercato";
    Vista la propria delibera n. 2/00/CIR del 16 marzo 2000, recante:
"Linee   guida   per   l'implementazione   dei   servizi  di  accesso
disaggregato   a  livello  di  rete  locale  e  disposizioni  per  la
promozione della diffusione dei servizi innovativi";
    Vista la propria delibera n. 5/00/CIR, recante: "Monitoraggio del
processo  di  implementazione  dei  servizi di accesso disaggregato a
livello   di   rete   locale,   portabilita'  del  numero  e  carrier
preselection";
    Vista  la  propria  delibera  n. 11/00/CIR, recante: "Valutazione
degli  aspetti  tecnici  e procedurali dell'offerta di riferimento di
Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale
del  12  maggio  2000  e  metodologia  di attribuzione degli spazi di
co-locazione";
    Vista   l'offerta   di  riferimento  per  i  servizi  di  accesso
disaggregato pubblicata da Telecom Italia in data 12 maggio 2000;
    Visti gli atti del procedimento;
    Udita la relazione del commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore
ai  sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e
il funzionamento dell'Autorita';
    Considerato quanto segue:
1. Il quadro normativo di riferimento.
1.1. Riferimenti normativi comunitari.
    A livello comunitario, le direttive c.d. "Open Network Provision"
(ONP) definiscono il quadro generale di riferimento per la disciplina
delle  condizioni  d'accesso  alle  reti  di  telecomunicazioni ed ai
servizi  di telefonia vocale degli organismi di telecomunicazioni. In
tale  contesto,  le  direttive 97/33/CE (interconnessione) e 98/10/CE
(telefonia  vocale),  intervenendo  in una fase avanzata del percorso
verso  la  completa  apertura  alla  concorrenza  del  mercato  delle
telecomunicazioni,  ed  adeguando  i  principi  ONP  ad  un  contesto
liberalizzato, definiscono le regole ed i criteri per la fornitura di
tale   accesso   da  parte  di  organismi  notificati  dall'Autorita'
nazionale  di  regolamentazione come aventi notevole forza di mercato
sul mercato nazionale dell'interconnessione.
    In  particolare,  la  direttiva  98/10/CE  riserva alle Autorita'
nazionali  di  regolamentazione  il  potere  di  "...  intervenire di
propria  iniziativa in qualsiasi momento ove cio' sia giustificato ai
fini  di  un'effettiva  concorrenza e/o interoperabilita' dei servizi
(...),  per  definire condizioni d'accesso non discriminatorie eque e
ragionevoli  (...)  e  garantire  il  massimo  beneficio  a tutti gli
utenti"  e  assegna  alle  Autorita' nazionali di regolamentazione il
compito   di   verificare   il   rispetto   del   principio   di  non
discriminazione  da  parte  degli  organismi  notificati  "... quando
utilizzano  la  rete telefonica pubblica fissa e, piu' in particolare
qualsiasi  sistema di accesso speciale alla rete, per fornire servizi
di telecomunicazioni a disposizione del pubblico" (art. 16, commi 4 e
7).
    Nell'ambito  del  quadro regolamentare sopra richiamato, l'Unione
Europea e' recentemente intervenuta per introdurre specifici obblighi
di fornitura di soluzioni di accesso disaggregato alla rete locale in
capo   agli   organismi  notificati,  con  il  duplice  obiettivo  di
concludere   il   percorso   di  piena  apertura  del  mercato  delle
telecomunicazioni   e   di   promuovere  la  diffusione  dei  servizi
innovativi  a  larga banda. Tale impegno ha recentemente condotto, in
data  5  dicembre  2000,  alla  emanazione  di  un  "Regolamento  del
Parlamento  europeo e del Consiglio relativo all'accesso disaggregato
alla  rete  locale",  direttamente  applicabile  negli Stati membri e
finalizzato    ad    integrare    "il   quadro   normativo   per   le
telecomunicazioni,   ed   in  particolare  le  direttive  97/33/CE  e
98/10/CE"  (considerando  15),  attraverso la disciplina dell'accesso
disaggregato   alla  rete  locale  e  delle  risorse  connesse  degli
operatori   notificati   come   aventi   notevole  forza  di  mercato
nell'ambito  della fornitura di reti telefoniche pubbliche fisse e di
servizi  (ai sensi dell'allegato I, parte 1, della direttiva 97/33/CE
o della direttiva 98/10/CE).
    Riguardo alla disciplina delle condizioni economiche di fornitura
dei  servizi  di  accesso disaggregato, il regolamento stabilisce che
"le regole per determinare i costi e i prezzi per le reti locali e le
risorse  connesse  devono  essere  trasparenti, non discriminatorie e
basate  su  criteri  oggettivi  per  garantire  l'equita'"  e  devono
permettere al fornitore dell'accesso di recuperare i "costi attinenti
piu'   un  margine  di  profitto",  garantendo  lo  sviluppo  di  una
concorrenza  leale,  e  sostenibile  nel lungo periodo, tenendo anche
presente  l'obiettivo  di  promuovere  investimenti in infrastrutture
alternative (considerando 11).
    Particolare  rilievo  e'  dato  al  rispetto del principio di non
discriminazione,  inteso come parita' di trattamento interno/esterno,
laddove,   al  considerando  (12),  si  dispone  che  "gli  operatori
notificati  devono  fornire  ai  terzi  le  informazioni  e l'accesso
disaggregato  alle  medesime  condizioni e della medesima qualita' di
quello   fornito  per  i  servizi  propri  o  per  le  loro  societa'
consociate".
    L'articolato  del  regolamento  fornisce  indicazioni puntuali in
tema  di condizioni economiche; l'art. 3 comma 1, stabilisce obblighi
precisi  in  capo agli operatori notificati, quali la pubblicazione e
l'aggiornamento  di  un'offerta  di  riferimento relativa all'accesso
disaggregato  e  alle risorse connesse, che comprenda alcuni elementi
considerati  "di  base" (indicati nell'allegato al regolamento) e che
risulti "sufficientemente disaggregata" affinche' il beneficiario non
paghi  elementi  o  opzioni  di rete non necessari all'utilizzo della
rete  richiesto. Il successivo comma 3, stabilisce che "gli operatori
notificati esigono per l'accesso disaggregato alla rete locale e alle
risorse connesse prezzi stabiliti in base all'orientamento ai costi".
    Sotto  il  profilo  della  attribuzione di competenze, infine, il
regolamento  inquadra  le  disposizioni  da  esso  stesso  recate nel
contesto    piu'    ampio    dell'applicazione   del   principio   di
sussidiarieta',   in   quanto  finalizzate  a  realizzare  un  quadro
normativo  armonizzato  a  livello comunitario per quanto concerne la
disciplina  dell'accesso alla rete locale, sottolineando peraltro che
tali disposizioni sono adottate "senza pregiudizio delle disposizioni
nazionali   conformi   alla   normativa  che  prevedono  misure  piu'
dettagliate  (...)"  (considerando 14, ultimo periodo e art. 1, comma
4).
    Il  considerando (10), analizza il mercato dell'accesso alla rete
locale,  sottolineando l'importanza dell'azione regolamentare, dovuta
allo "squilibrio tra il potere negoziale del nuovo operatore e quello
dell'operatore   notificato   (...)"   e   attribuendo  all'Autorita'
nazionale  di  regolamentazione  il potere di "intervenire di propria
iniziativa   per   garantire   una  concorrenza  leale,  l'efficienza
economica  e  il  massimo  vantaggio per gli utenti", nell'osservanza
della  normativa  comunitaria.  In tale contesto, l'art. 4 stabilisce
che  l'Autorita'  nazionale  di regolamentazione vigila "affinche' la
fissazione  dei  prezzi  per  l'accesso disaggregato alla rete locale
promuova una concorrenza leale e sostenibile" (comma 1);
    Puo'  imporre  modifiche,  purche'  giustificate, all'"offerta di
riferimento  per  l'accesso  disaggregato  alla rete locale e risorse
connesse,  compresi  i  prezzi"  (comma 2, lettera a) e, infine, puo'
"intervenire di propria iniziativa per stabilire condizioni intese ad
assicurare   la   non   discriminazione,   una   concorrenza   leale,
l'efficienza  economica e il massimo vantaggio per gli utenti" (comma
3).
1.2. Riferimenti normativi nazionali.
    In  linea  con  il  quadro regolamentare comunitario, la legge n.
249/1997  conferisce  all'Autorita' ampi poteri regolatori in tema di
accesso  alle  infrastrutture,  tra  cui  la possibilita' di definire
"(...)  criteri  obiettivi  e trasparenti, anche con riferimento alle
tariffe   massime,   per  l'interconnessione  e  per  l'accesso  alle
infrastrutture   di   telecomunicazioni,   secondo   criteri  di  non
discriminazione"  (art.  1,  comma  6,  lettera a,  n. 7), nonche' la
competenza  di  intervento  per "garantire l'applicazione delle norme
legislative   sull'accesso   ai   mezzi   e  alle  infrastrutture  di
comunicazioni,  anche  attraverso  la  predisposizione  di  specifici
regolamenti" (art. 1, comma 6, lettera c, n. 2).
    Il  decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n.
318,   attribuisce   all'Autorita'   il  compito  di  determinare  le
condizioni  di accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni (art.
22,  comma  1,  lettera d). Con specifico riferimento alle condizioni
economiche,   l'art.   5,  comma  6,  del  medesimo  decreto  assegna
all'Autorita'  il  potere  di  "intervenire  in qualsiasi momento, di
propria  iniziativa  o  su  richiesta  di una delle parti, al fine di
garantire  che  le  condizioni  di  accesso  alla  rete  siano  eque,
ragionevoli  e  non discriminatorie (...) e che si producano benefici
per gli utenti (...)".
    I  summenzionati principi regolamentari relativi alla definizione
delle  condizioni  economiche,  nonche'  il  principio  di parita' di
trattamento interno/esterno, sono puntualmente richiamati nel decreto
ministeriale  25  novembre  1997  in  materia  di licenze, laddove si
impone  a  Telecom  Italia  (di seguito anche TI) la pubblicazione di
condizioni  di  offerta relative all'interconnessione, all'accesso ed
all'utilizzo   della   rete   telefonica   pubblica  sufficientemente
disaggregate,  orientate ai costi e non discriminatorie nei confronti
degli operatori, rispetto alla propria divisione autonoma interna. Il
richiamo  ai  medesimi  obblighi  di disaggregazione, orientamento ai
costi,  non  discriminazione, trasparenza e obiettivita' dell'offerta
dei  servizi  di  interconnessione  ed  accesso alla rete pubblica di
telecomunicazioni da parte di Telecom Italia e' contenuto nel decreto
ministeriale 23 aprile 1998.
    Con  specifico  riferimento  ai servizi di accesso disaggregato a
livello  di  rete  locale,  la  delibera  2/00/CIR  dispone  puntuali
obblighi  di  fornitura  in  capo  a  Telecom  Italia  e  prevede  la
pubblicazione  di  una  offerta  di  riferimento  in  relazione  alle
condizioni  tecniche  ed  economiche  di fornitura (art. 9); riguardo
alle condizioni economiche, l'art. 8 prevede che esse siano calcolate
sulla  base  della metodologia dei costi storici pienamente allocati,
fermo  restando  l'allineamento  della  metodologia  sulla base della
revisione   generale  del  sistema  di  contabilita'  dei  costi  per
l'interconnessione,  prevista  ai sensi dell'art. 4, comma 7, lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997.
2. Le principali fasi dell'iter istruttorio
    A  seguito  della  pubblicazione  dell'offerta  di riferimento di
Telecom  Italia per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorita' ha
avviato   un'analisi   approfondita   relativamente  alle  condizioni
economiche  contenute  in  tale  offerta.  L'attivita'  di  analisi e
valutazione  e'  stata  condotta avvalendosi anche del supporto della
societa' di consulenza NERA (National Economic Research Associates).
    Nel  corso  del procedimento istruttorio, l'Autorita' ha promosso
vari   momenti   di   confronto   con   Telecom  Italia;  particolare
approfondimento   e'   stato   dedicato   agli   aspetti  di  critica
metodologica   rilevati   dall'Autorita'   circa   le   modalita'  di
definizione  dei  costi,  sia in relazione alle componenti una tantum
(costi di set up, costi di disattivazione etc), sia in relazione alle
componenti ricorrenti (canoni mensili).
    Il  confronto con Telecom Italia, e in particolare la valutazione
delle  controdeduzioni da quest'ultima rappresentate, hanno richiesto
ulteriori  approfondimenti.  Tali  approfondimenti  hanno,  in taluni
casi,  condotto  ad una condivisione delle argomentazioni proposte da
Telecom  Italia  e,  conseguentemente,  ad  apportare  modifiche alle
valutazioni  inizialmente  elaborate  in  relazione  a talune voci di
costo.
    L'analisi  istruttoria  e'  stata  condotta  con  riferimento  ai
singoli servizi inclusi nell'offerta di riferimento: si e' proceduto,
in  primo luogo, all'analisi dei servizi di accesso disaggregato alla
rete  in  rame,  per poi procedere all'analisi dei servizi di accesso
alla  fibra,  al servizio di co-locazione ed, infine, all'analisi dei
servizi di canale numerico e prolungamento dell'accesso.
    Con  particolare  riferimento  ai  servizi  di  canale numerico e
prolungamento  dell'accesso,  le informazioni inizialmente fornite da
Telecom  Italia  non sono state ritenute sufficienti per una compiuta
valutazione delle condizioni economiche proposte; si e' pertanto reso
necessario un supplemento d'istruttoria, per richiedere alla societa'
ulteriori  informazioni  e sviluppare ulteriori approfondimenti. Allo
stato   attuale,  tali  attivita'  di  valutazione  non  sono  ancora
concluse;  ne consegue che la valutazione delle condizioni economiche
relative  a tali servizi sara' oggetto di un successivo provvedimento
integrativo del presente.
3.  Valutazione  delle  condizioni  economiche  proposte  da  Telecom
Italia.
3.1. Servizio di accesso disaggregato alla rete in rame.
3.1.1. La proposta di Telecom Italia.
    Le condizioni economiche proposte per l'accesso alla rete in rame
si compongono dei seguenti elementi:
      a) canoni mensili;
      b) costi una tantum;
      1) costi di installazione;
      2) altri costi addizionali una tantum.
A) Canone mensile.
    Le componenti del canone mensile sono le seguenti:
      costi  relativi  agli  apparati ed elementi di rete utilizzati,
ivi  inclusi  gli  ammortamenti  ed  il  costo  del capitale (pari al
12,5%).   La   metodologia   adottata   da   Telecom  Italia  prevede
l'identificazione  degli specifici elementi di rete utilizzati per la
fornitura  del servizio di accesso disaggregato. In relazione ad ogni
categoria di elemento di rete, la contabilita' regolatoria di Telecom
Italia  espone  la relativa quota di ammortamento per il 1999. Per le
componenti  di  rete condivise tra piu' servizi, viene considerata la
quota  parte  relativa  al  singolo servizio in funzione di specifici
driver  di  attribuzione.  La somma di tutte le quote di ammortamento
viene  suddivisa per il numero totale di coppie in rame nella rete di
accesso, ottenendo cosi' un costo annuale, dal quale si ricava infine
il  costo  mensile.  Per  i servizi che utilizzano due coppie in rame
(quali  ad esempio il DECT o HDSL), tale costo viene moltiplicato per
il  numero di coppie che compongono il servizio. Nel caso dei servizi
DECT, non vengono attribuiti i costi associati con gli elementi della
rete di distribuzione non utilizzati;
      costi di "assurance", ovvero costi di manutenzione correttiva e
di  utilizzo  dei  sistemi  operativi per l'accesso disaggregato alla
rete  locale  (costi  EDP).  La  contabilita'  regolatoria di Telecom
Italia  presenta  la  voce di costo relativa all'insieme dei costi di
manutenzione.   Tale  componente  di  costo  e'  stata  ulteriormente
suddivisa   da   Telecom   Italia   tra   manutenzione  preventiva  e
manutenzione  correttiva,  in base a stime della stessa societa'. Per
pervenire  ad  una stima dei costi unitari, TI ha seguito due diverse
metodologie  di  calcolo.  Nel caso della manutenzione preventiva, il
costo  totale  e'  stato  suddiviso per il numero totale di coppie in
rame  e  per il numero di mesi nell'anno, applicando quindi un metodo
del  tipo "top down". Invece, nel caso della manutenzione correttiva,
TI  si  e'  avvalsa  di  un approccio di tipo "bottom-up", in base al
quale  i  costi  unitari  si ottengono a partire dall'identificazione
delle  attivita'  pertinenti al processo di manutenzione correttiva e
dalla  conseguente definizione del periodo di tempo necessario per lo
svolgimento delle singole attivita', cui va applicato il costo orario
della  manodopera.  Successivamente,  il  costo  per intervento cosi'
ottenuto  viene  moltiplicato  per  una  stima  della probabilita' di
guasti,   per  anno,  da  cui  si  deriva  il  costo  annuale  e,  di
conseguenza,  il costo mensile. Al riguardo, va osservato che Telecom
Italia  ha indicato tempi di risoluzione degli interventi e indici di
guastabilita'  differenziati  tra  PSTN,  ISDN,  ADSL,  DECT  e HDSL.
Tuttavia,  allorche'  si tratta di definire i relativi costi unitari,
nel  caso delle coppie in rame utilizzate per la fornitura di servizi
PSTN,  ISDN  ed ADSL, Telecom Italia ha proposto un costo medio. Come
si  riporta  nella  tabella che segue, Telecom Italia ha inizialmente
considerato  differenti  livelli di guastabilita', nonche' differenze
nei  costi  di riparazione della coppia in funzione dell'utilizzo che
ne viene fatto, per pervenire quindi a tre distinti costi mensili per
POTS,  ISDN  e ADSL. Successivamente, in base ad una stima di Telecom
Italia sul presunto utilizzo da parte degli operatori della coppia in
rame  (ovvero  prevedendo che il 10% delle coppie verranno utilizzate
per  fornire  servizi PSTN, il 30% per fornire servizi ISDN-BRA ed il
60%  per  fornire servizi ADSL), la stessa societa' Italia calcola un
costo medio ponderato, pari a 5.168 lire;
            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----


      costi   operativi,  ovvero  costi  relativi  alla  manutenzione
preventiva e costi per la pianificazione della rete. I costi relativi
alla  pianificazione  della  rete  attribuiti  ai  servizi di accesso
disaggregato sono stati calcolati identificando le funzioni aziendali
che  si  occupano della pianificazione della rete di accesso in rame.
Vengono  pertanto  identificati  il  numero  di  dipendenti  in  tali
funzioni  ed  il  relativo costo nonche' i costi addizionali relativi
all'operativita'  dei  centri  di  lavoro.  Il  costo totale anche in
questo  caso viene suddiviso per il numero di coppie in rame e per il
numero di mesi nell'anno;
      altri  costi,  ovvero  costi  relativi alle perdite su crediti,
perdite  per radiazioni ed attivita' di fatturazione. Con riferimento
ai  costi  di  fatturazione, Telecom Italia ha utilizzato il rapporto
tra  il  costo della fatturazione dei servizi di accesso ed il totale
dei ricavi da accesso ottenuti tramite il processo di fatturazione;
      costi  di  struttura  ovvero  costi  che  non sono direttamente
attribuibili  al  singolo  servizio e che sono pertanto attribuiti in
maniera  proporzionale  a  tutti  i  servizi.  Le  categorie di costo
incluse sono le seguenti:
        1) sviluppo dell'immagine aziendale;
        2)  costi di segretariato generale - rapporto istituzionali e
con l'autorita' di regolamentazione;
        3) costi amministrativi e finanziari;
        4) oneri fiscali;
        5) costi relativi alle attivita' di strategia, pianificazione
e supervisione;
        6)  costi  relativi  al personale, organizzazione e controllo
qualita';
        7) management condiviso.
B) Costi una tantum.
    Con  riferimento  a  tali categorie di costo, occorre evidenziare
che   tali   costi   non  derivano  direttamente  dalla  contabilita'
regolatoria  e,  pertanto,  al fine di individuarne il costo, Telecom
Italia   ha   proceduto  ad  un'analisi  delle  attivita'  necessarie
all'attivazione  del  servizio  di  accesso disaggregato alla rete in
rame,  sia con riferimento ad una coppia attiva che ad una coppia non
attiva.  Per ogni attivita', e' stato specificato il tempo necessario
allo  svolgimento  ed  applicato  il  costo  orario del personale. Al
totale  derivante e' stato applicato un mark up che tiene conto delle
attivita'  indirette  (10%),  ed  i  costi  relativi  all'utilizzo di
immobili,  energia,  ecc. (29%), oltre che i costi indiretti di staff
(21%).  Tale  valutazione e' stata effettuata con riferimento a tutte
le  voci  di  costo  una tantum contenute nell'offerta di riferimento
ovvero:
      1) contributo installazione;
      2) altri contributi una tantum:
        a) interventi a vuoto;
        b)  identificazione  della  coppia  che  causa interferenza e
rimozione della stessa;
        c) contributo disattivazione;
        d) qualificazione coppia per ADSL.
3.1.2. Le valutazioni dell'Autorita'.
A) Canone mensile.
    Di seguito, si riportano le osservazioni relative alle componenti
di  costo  per cui si sono registrate significative differenze tra la
proposta di Telecom Italia e la valutazione dell'Autorita'.
Costi di manutenzione correttiva.
    La  delibera  2/00/CIR prevede che i costi dei servizi di accesso
disaggregato  alla  rete  locale  siano  basati sulla metodologia dei
costi  storici  pienamente  distribuiti.  La  metodologia adottata da
Telecom  Italia per la stima dei costi di manutenzione correttiva non
e'  pienamente  coerente con tale approccio, per cui si e' seguito un
diverso  metodo. In breve, si sono utilizzati i costi di manutenzione
correttiva   che   Telecom   Italia  ha  desunto  dalla  contabilita'
regolatoria,  suddividendoli  per  il  numero  di  coppie in rame: il
valore  di  costo  che  ne risulta e' notevolmente inferiore a quello
proposto da Telecom Italia.
    L'Autorita' ritiene che la metodologia adottata da Telecom Italia
presenti alcune criticita':
      1) Telecom Italia ha stimato i costi di manutenzione correttiva
da  applicare  ai diversi servizi di accesso disaggregato per la rete
in  rame,  basandosi  in parte sulla propria esperienza, ma adottando
diverse  ipotesi  previsionali,  in  contrasto  -  quindi  -  con  la
metodologia dei costi storici pienamente distribuiti;
      2)  le  ipotesi  adottate  da Telecom Italia con riferimento ai
maggiori   costi   di  manutenzione  relativi  alle  coppie  in  rame
utilizzate  per  la  fornitura dei servizi ADSL sembrano eccessive in
quanto  prevedono percentuali di guastabilita' superiori di 3 volte a
quelle  relative  alla rete PSTN. Tali ipotesi inoltre sono basate su
rilevazioni  effettuate  da Telecom Italia all'inizio del 2000, su un
campione di riferimento limitato;
      3)  le  stime  di  costo  previste da Telecom Italia si basano,
inoltre,  su  ipotesi  del  tutto  presuntive  circa l'utilizzo delle
coppie  in  rame  da  parte degli operatori licenziatari. L'Autorita'
ritiene  non  corretto tale approccio, in quanto contempla il rischio
di  imputare  una  quota di costo non giustificato agli operatori che
richiedono  i  servizi  di  accesso disaggregato, e quindi, in ultima
istanza, di disincentivare la fornitura di tali servizi.
    Alla   luce  di  tali  considerazioni,  ed  in  coerenza  con  la
metodologia   di   riferimento   prevista  dalla  delibera  2/00/CIR,
l'Autorita'  ritiene  necessaria l'adozione dei costi di manutenzione
correttiva  desunti  dalla  contabilita' regolatoria, con riferimento
alle  coppie  in  rame utilizzate per la fornitura di servizi POTS ed
ISDN.  Al  riguardo,  in  merito all'opportunita' di prevedere canoni
mensili  differenziati  tra  PSTN/ISDN  ed ADSL, la scelta di Telecom
Italia  di offrire un servizio di "coppia general purpose" non appare
pienamente  coerente  con  la  necessita'  di qualificare comunque in
seguito  tale  coppia per l'impiego ADSL, in quanto la qualificazione
potrebbe  avere  esito  negativo.  L'Autorita' ritiene, inoltre, poco
fondata  la  preoccupazione di Telecom Italia di utilizzi impropri da
parte degli OLO delle coppie richieste, ovvero che alcuni OLO possano
utilizzare  per  la  fornitura di servizi ADSL coppie non qualificate
per  tale  uso.  Si prende, tuttavia, atto che tali costi non tengono
conto  di eventuali maggiori tassi di guastabilita' e dei conseguenti
maggiori  costi  di manutenzione, in relazione alle coppie utilizzate
per  la fornitura di servizi ADSL. L'Autorita' ritiene, pertanto, che
il   riconoscimento  in  via  cautelativa  di  un  maggior  costo  di
manutenzione relativo alle coppie in rame utilizzate per la fornitura
di  servizi ADSL possa essere ammesso, solo con specifico riferimento
a  tali  coppie  e  solo  a  condizione di prevedere un meccanismo di
conguaglio  a  fine  anno.  Con  riferimento  a  tale fattispecie, si
ritiene   ammissibile   prevedere  una  maggiorazione  del  tasso  di
guastabilita' non superiore al 100% rispetto alle linee PSTN ed ISDN.
    Il  maggior tasso di guastabilita' proposto da Telecom Italia per
le  coppie  utilizzate per la fornitura di servizi ADSL, non e' stato
ritenuto applicabile per le seguenti ragioni:
      il  tasso  calcolato per ADSL e' basato su dati relativi ad una
sperimentazione  iniziale  di Telecom Italia, che quindi si ritengono
statisticamente   poco   significativi   sia  per  il  fatto  che  si
riferiscono  ad  un  processo  ancora  nella  fase iniziale, ma anche
perche'  legati  ad  un  processo completamente svolto all'interno di
Telecom  Italia.  Una valutazione piu' corretta dovrebbe tenere conto
del  vero processo, che coinvolge l'unbundling e quindi l'attivita' e
i  sistemi di altri operatori, che agendo preventivamente potrebbero,
ad   esempio,   diminuire   significativamente   la   percentuale  di
segnalazioni di guasto;
      si  ritiene,  inoltre,  che  l'analisi delle possibili cause di
guasto,  che  giustificherebbero  a  priori  la grande differenza dei
tassi  di  guastabilita', presenti alcune criticita'. In particolare,
alcuni  elementi  si  riferiscono ad eventi eliminabili nella fase di
qualificazione (presenza di interferenze permanenti), altri ad eventi
rari  e di lungo periodo che sono difficilmente valutabili su piccoli
numeri  e  nella fase iniziale di una attivita', per altri infine non
e'  chiara  la  correttezza  dell'inserimento  nella  valutazione  di
guastabilita'.  Ad esempio, una microinterruzione dovuta a stiramento
del  cavo  e' un guasto legato alla manipolazione della rete da parte
di Telecom Italia, e non e' chiaro se debba essere una causa di costo
di  manutenzione  che  in  ultima  analisi  ricade  sull'OLO. Quindi,
potrebbe  essere  necessario eliminare dal conteggio alcuni guasti se
le  cause  relative,  una volta note, non fossero imputabili a eventi
esterni o comunque indipendenti dall'attivita' di Telecom Italia.
    In  conclusione,  si  ritiene  che  la  differenza  dei  tassi di
guastabilita',   in  condizioni  stabili  e  misurata  sull'effettivo
servizio  di  accesso  disaggregato  possa  essere significativamente
inferiore  a  quella considerata, nonche' maggiormente in linea con i
confronti  internazionali. Di conseguenza, appare opportuno prevedere
un  tasso  di  guastabilita'  inferiore  a quello proposto da Telecom
Italia,   riservandosi   una  periodica  correzione  in  presenza  di
informazioni   statistiche  raccolte  nella  fase  di  esercizio  del
servizio  di accesso disaggregato; informazioni che hanno tra l'altro
il  pregio  di  non  essere contestabili in quanto in possesso sia di
Telecom  Italia  sia  degli  OLO.  A fine anno, alla luce della reale
incidenza degli interventi di manutenzione correttiva sulle coppie in
rame  utilizzate  dagli  operatori  licenziatari  per la fornitura di
servizi  ADSL, potra' essere previsto un meccanismo di conguaglio tra
Telecom  Italia  e  gli operatori che hanno usufruito del servizio di
accesso disaggregato per la fornitura di servizi ADSL.
Altri costi.
    L'Autorita'  ha  ritenuto non appropriata l'attribuzione ai costi
di  accesso  disaggregato  della  componente relativa alle perdite su
crediti,  in  quanto tale voce andrebbe correttamente attribuita alle
attivita'   commerciali.   L'Autorita'  non  ritiene  la  metodologia
proposta  da  Telecom Italia per il calcolo dei costi di fatturazione
agli  OLO  pienamente soddisfacente in quanto i costi di fatturazione
per  OLO  sono di natura diversa rispetto a quelli che Telecom Italia
sostiene  per  l'utenza  finale.  In  primo luogo, sono rivolti ad un
numero estremamente ridotto di clienti, ovvero gli OLO, ed in secondo
luogo,  non presentano elementi di variabilita' paragonabili a quelli
di  cui  occorre  tenere conto per fatturare correttamente il cliente
finale  che  utilizza numerosi servizi che hanno differenti modalita'
di  fatturazione  (a  tempo con prezzi diversi, con o senza lo scatto
alla risposta, flat, ecc.) ed i cui prezzi variano frequentemente nel
tempo.  Il loro costo quindi dovrebbe pertanto essere sostanzialmente
inferiore rispetto ai primi.
Costi di struttura.
    L'Autorita'  ha ritenuto non ammissibile all'interno dei costi di
struttura  la  quota  relativa allo sviluppo dell'immagine aziendale.
L'esclusione  di  tali  costi determina la modifica della percentuale
dei  costi  di  struttura  attribuibile  ai diversi servizi dall'8,6%
all'8,2%.
B) Costi una tantum.
    L'Autorita'  ritiene  che i costi una tantum, unitamente ai costi
mensili,  rivestano  un  ruolo  fondamentale per permettere una reale
implementazione   dei   servizi   di   accesso  disaggregato.  Alcune
esperienze   internazionali   hanno   evidenziato   che  lo  sviluppo
dell'accesso  disaggregato  nonostante  canoni  di  noleggio  mensili
relativamente  bassi  e'  stato  frenato  da  contributi  una  tantum
eccessivamente  onerosi per gli operatori, al punto da condizionare i
relativi piani di investimento.
    Nell'ambito   dell'attivita'  istruttoria,  anche  attraverso  un
confronto  tecnico internazionale, sono state valutate le tempistiche
proposte  da  Telecom Italia, e si e' valutato che, in alcuni casi, i
tempi   indicati   da   Telecom   Italia   fossero  eccessivi  e  non
giustificati,   pervenendo   quindi  a  stime  ritenute  maggiormente
ragionevoli.
    Telecom  Italia  ha  argomentato  che  ipotesi di efficientamento
quali  quelle  proposte  dall'Autorita'  non  siano  coerenti  con la
metodologia  dei  costi  storici pienamente allocati. L'Autorita' non
condivide  tale  tesi, soprattutto con riferimento alle attivita' una
tantum,  per  le  quali  la  stima  del  costo  non  e'  direttamente
desumibile  dalla  contabilita'  regolatoria  di  Telecom  Italia, ma
inevitabilmente  frutto di stime da parte di Telecom Italia, anche se
in  parte  basate  sull'esperienza  effettuata  da Telecom Italia per
attivita' analoghe.
Contributi di attivazione.
    Nelle  due  tabelle  che  seguono, viene riportata la valutazione
dell'Autorita'  sui  tempi  di  lavoro  connessi  alle  attivita'  di
installazione.
            CONTRIBUTO ATTIVAZIONE COPPIA ATTIVA IN RAME
            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----


                   CONTRIBUTO ATTIVAZIONE PER HDSL
            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----


    Le   tabelle   sopra  esposte,  come  le  successive,  contengono
l'indicazione  dei  tempi per lo svolgimento delle attivita' i quali,
valorizzati  con  il  costo  orario del personale, forniscono i costi
diretti  imputabili al singolo servizio. A tali costi, Telecom Italia
aggiunge  una  quota  addizionale  del  10%  che tiene conto di altre
tipologie  di attivita' inerenti al singolo servizio, ottenendo cosi'
il  totale  dei  costi diretti. A quest'ultimo, vengono ulteriormente
aggiunti  i costi relativi agli immobili, energia ecc., in misura del
29%  dei  costi  diretti, nonche' i costi relativi ad altre attivita'
indirette  (staff),  nella  misura del 21% dei costi diretti. Vengono
infine  considerati  i costi di EDP e di set-up per EDP, ed al totale
dei costi viene applicato il coefficiente dei costi di struttura.
    Oltre alla revisione dei tempi sopra indicati, sono state portate
modifiche  relativamente all'applicazione dei costi di struttura pari
all'8,2%  rispetto  all'8,6%  proposto da Telecom Italia. Inoltre, il
costo di struttura era stato erroneamente applicato da Telecom Italia
ai  costi  EDP  inclusivi del costo del capitale, e pertanto e' stata
apportata la relativa correzione.
          CONTRIBUTO ATTIVAZIONE COPPIA NON ATTIVA IN RAME
            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----


    Le  motivazioni alla base della riduzione dei tempi relativi alle
singole  attivita' sono analoghe a quelle riportate per il contributo
attivazione  della  coppia attiva. L'attivita' relativa alla verifica
commerciale non viene effettuata in questo caso, mentre e' necessaria
l'attivita'  di  fattibilita' tecnica e le attivita' di installazione
tecnica richiedono piu' tempo.
Altri contributi una tantum.
    Alla  determinazione  dei  costi  per  le attivita' una tantum si
perviene   moltiplicando   la  quantita'  di  tempo  stimata  per  lo
svolgimento  di  tali  attivita'  per  la remunerazione del personale
addetto.  La  tariffa  cosi'  ottenuta  viene,  poi,  maggiorata, per
riflettere  costi  addizionali  associati con l'attivita'. La tariffa
adottata  e'  1,6  volte  maggiore rispetto a quella utilizzata nella
stima dei costi di manutenzione correttiva e contributi attivazione:
      a)  contributo  una  tantum  per  la qualificazione della linea
ADSL:  l'analisi  istruttoria  ha  condotto  a  ritenere  adeguate le
tempistiche  proposte  da  Telecom  Italia per lo svolgimento di tale
attivita',  per  cui non si e' ritenuto opportuno apportare revisioni
ai  tempi  indicati.  Le  uniche  modifiche,  pertanto, riguardano la
revisione  del  costo del personale e l'applicazione del coefficiente
dei  costi  di  struttura  dell'8,2%  rispetto  all'8,6%  proposto da
Telecom  Italia.  Si  osserva  che, in questo caso, Telecom Italia ha
utilizzato  un costo del personale leggermente piu' elevato di quello
proposto per la determinazione di altri costi;
      b)  identificazione  di  una  coppia  che  causa interferenza e
rimozione  della  coppia: le uniche modifiche riguardano la revisione
dei   costi  strutturali.  L'attivita'  istruttoria  non  ha  fornito
evidenze  che  indicassero  la  necessita' di una revisione dei tempi
indicati  da Telecom Italia per l'identificazione della coppia (circa
5 ore);
      c)  contributo di disattivazione della coppia in rame: il costo
stimato  da  Telecom Italia per l'attivita' di disattivazione risulta
maggiore   di   quello   proposto  per  l'attivita'  di  attivazione.
Considerata la specularita' delle due attivita', si ritiene opportuno
utilizzare  il  costo  per  l'attivazione  della  coppia  attiva come
riferimento  per  la  definizione  del  costo di disattivazione della
coppia  in  rame.  Si  evidenzia,  inoltre,  che  le attivita' per la
disattivazione  delle  linee  per GNR sono analoghe a quelle previste
per  gli altri casi citati; l'unico elemento variabile e' costituito,
per  PBX  analogici  e ISDN BRA o di grandi dimensioni, dal numero di
linee   attestate   al   PBX.   Pertanto,   il  costo  relativo  alla
disattivazione  di coppie GNR puo' variare esclusivamente in funzione
del  numero  di  linee coinvolte nella disattivazione, fermo restando
che,  in questi casi, le attivita' di tipo organizzativo e gestionale
devono essere corrisposte una volta sola;
      d)  interventi  a vuoto: ai fini della stima del costo relativo
ad  una  richiesta  di  manutenzione  di  un guasto che poi si rivela
inesistente, Telecom Italia utilizza la propria stima del costo della
manutenzione  correttiva,  sostituendo l'attivita' "intervento per la
correzione  del  guasto"  con  "ispezione  senza  l'occorrenza  di un
guasto",   con   un   tempo   associato  di  60  minuti.  L'attivita'
istruttoria,  oltre a riscontrare un errore di calcolo, ha condotto a
definire  una  stima  per  i  costi  relativi  a  tali  tipologie  di
intervento,  apportando alcune modifiche ai tempi proposti da Telecom
Italia.
3.2  Condizioni  economiche del servizio di accesso disaggregato alla
rete in fibra ottica.
    Le  componenti  di  costo  presentate  da  Telecom Italia sono le
seguenti:
      a) canone mensile;
      b) costi di attivazione;
      c) contributo di disattivazione.
    L'analisi  istruttoria  ha  evidenziato  che  Telecom  Italia  ha
utilizzato i dati di contabilita' relativi al 1998 per la definizione
dei   costi   associati   alla  fornitura  del  servizio  di  accesso
disaggregato  alla  fibra  ottica. A supporto di tale scelta, Telecom
Italia  ha  evidenziato  che,  a  causa  di  modifiche apportate alla
metodologia  di  contabilita'  dei  costi  in relazione all'esercizio
1999,  i  relativi  dati  non  forniscono un grado di disaggregazione
sufficiente  a  tali  fini.  Pertanto,  Telecom  Italia  ha scelto di
utilizzare  i  dati di costo derivanti dalla contabilita' regolatoria
per il 1998, che conteneva un maggiore livello di disaggregazione dei
costi.  Al  riguardo,  si  evidenzia che tale approccio puo' produrre
impatti   significativi   sui  costi  associati  alla  fornitura  del
servizio.  In  particolare,  in  tale ottica, l'utilizzo di dati 1998
potrebbe  portare  una sovrastima dei costi in quanto non tiene conto
dei recuperi di efficienza conseguiti nel 1999, ne' delle economie di
scala  connesse all'incremento delle linee installate. D'altro canto,
bisognerebbe considerare gli aumenti prodottisi nel 1999 per il costo
del   personale  e  dell'affitto  degli  immobili,  ovvero  per  voci
rilevanti   nella   determinazione   dei  costi  di  installazione  e
manutenzione  delle  infrastrutture.  Ne  consegue che la stima degli
impatti  conseguenti  alla  potenziale  concomitanza  dei due effetti
sopra  descritti  e'  di difficile quantificazione. Per tale ragione,
nel  momento  in  cui  si  assumono i dati riferiti alla contabilita'
1998,  si  pone  in  capo a TI l'obbligo di una disaggregazione della
contabilita'  2000, tale da consentire l'utilizzo di tali dati per la
formulazione  delle  condizioni  economiche  del  listino per tutti i
servizi di accesso disaggregato 2001.
A) Il canone mensile.
    E' costituito dai seguenti elementi di costo:
      costi   relativi   alle   risorse  di  rete,  ivi  inclusi  gli
ammortamenti   ed   il   costo   del   capitale:   i   dati  relativi
all'ammortamento   sono   desunti   dalla  contabilita'  regolatoria.
L'attivita'  istruttoria  ha  evidenziato come elemento di criticita'
quello   dell'allocazione   dei   costi  associati  con  i  cavidotti
sottoterranei.   La   metodologia  adottata  da  Telecom  Italia  per
l'attribuzione di tali costi ai diversi servizi e' la seguente:
        1) i costi dei cavodotti sono distinti tra la rete di accesso
in  rame  e  la  rete in fibra, sulla base del valore di ammortamento
netto  dei  cavi  presenti  in rete. Tuttavia, nel caso della rete in
fibra,   la   contabilita'  regolatoria  di  Telecom  Italia  prevede
l'allocazione dei costi dei cavodotti alla sola rete di trasporto;
        2) a questo punto, al fine di individuare una stima dei costi
di cavodotti per la rete di accesso in fibra, Telecom Italia utilizza
il rapporto tra chilometri cavo nella rete in fibra e chilometri cavo
nella rete in rame.
    Al  riguardo,  si osserva che questo processo di attribuzione dei
costi  non  appare  il piu' appropriato, in quanto l'attribuzione dei
costi  alla  rete  d'accesso in fibra viene realizzata utilizzando un
driver  che  non  distingue  tra rete di accesso e rete di trasporto.
L'Autorita'  ritiene  che, dal prossimo listino, il corretto criterio
di  attribuzione  dei  costi  dei cavodotti per la rete di accesso in
fibra  assuma  come  driver  la  proporzione  di  fibra  presente nei
cavodotti  utilizzati  per  la rete di accesso in fibra in rapporto a
quelli utilizzati per la rete di trasporto;
      costi  di manutenzione correttiva e preventiva: la contabilita'
regolatoria   di   Telecom   Italia  identifica  i  costi  totali  di
manutenzione per la rete di trasporto, ma non isola i costi specifici
all'operativita' della rete in fibra ottica. Pertanto, Telecom Italia
ha  utilizzato  dati  desunti  dal proprio sistema operativo di rete,
denominato  NAMAS, che identifica i costi operativi e di manutenzione
associati con la fibra ottica. Preso atto del percorso finora seguito
da  TI  per individuare tali costi, l'Autorita', da un lato, impone a
TI di distinguere in contabilita' regolatoria i costi di manutenzione
per la fibra ottica in rete d'accesso da quelli in rete di trasporto;
dall'altro,  rileva  che il sistema NAMAS non costituisce parte della
contabilita'  regolatoria di Telecom Italia, e che, conseguentemente,
i  costi  che  derivano  da  tale  sistema  non sono stati oggetto di
certificazione;
      altri  costi  operativi,  ovvero  costi di pianificazione della
rete:  i  costi di pianificazione della rete associati con la rete in
fibra  sono  identificati  da  Telecom  Italia  isolando  le funzioni
aziendali che si occupano specificatamente della pianificazione della
rete  in  fibra.  La  pianificazione  della  rete non comporta alcuna
suddivisione  dei  costi  tra diverse componenti e servizi di rete e,
pertanto,  si  ritiene corretta l'identificazione da parte di Telecom
Italia  dei costi di pianificazione della rete con riferimento alle 2
fibre.  Con  riferimento  alle 4 fibre, Telecom Italia ha assunto che
l'utilizzo  di  altre  2  fibre  comporti  il  doppio  dei  costi  di
pianificazione.  Cio'  implicherebbe che la pianificazione della rete
sia  dipendente  dal numero di fibre richieste per ogni collegamento.
Si  ritiene  che  il  numero  di  collegamenti  sia  il criterio piu'
appropriato  per l'attribuzione di tale voce di costo, e che pertanto
i costi di pianificazione della rete siano gli stessi con riferimento
a collegamenti di 2 o 4 fibre;
      costi  di  struttura: Telecom Italia ha utilizzato un'incidenza
di  tali  costi  (8,6%) analogo a quello nel caso della rete in rame.
Tuttavia, dal momento che i dati utilizzati nei calcoli relativi alla
rete  in  fibra  fanno  riferimento  al  1998, anno in cui i costi di
struttura  erano pari al 6,7%, si e' ritenuto opportuno utilizzare il
dato relativo al 1998;
      altri  costi,  quali  i  costi di fatturazione verso OLO: per i
costi  di  fatturazione  verso  OLO,  Telecom Italia ha utilizzato il
rapporto  tra  il  costo  della  fatturazione associato ai servizi di
accesso  ed  il  totale  ricavi  da  accesso ottenuti dal processo di
fatturazione.  Al  riguardo, si ritiene preferibile l'utilizzo di una
metodologia   che  isoli  analiticamente  i  costi  delle  specifiche
attivita'  sottostanti  il  processo  di fatturazione. Tuttavia, data
l'indisponibilita'  di  tali  informazioni,  si accolgono i risultati
dell'analisi  di Telecom Italia, con l'indicazione che non si ritiene
che i costi di fatturazione dei collegamenti a 4 fibre siano di molto
superiori a quelli relativi ai collegamenti a 2 fibre.
B) Costi di attivazione.
    Analogamente  a quanto descritto per la rete in rame, nell'ambito
dell'attivita'  istruttoria sono stati analizzati i tempi proposti da
Telecom  Italia per le singole attivita' relative all'attivazione del
servizio  di  accesso  disaggregato  alla rete in fibra ottica e sono
state apportate, laddove ritenuto appropriato, alcune modifiche, come
si evince dalla tabella sottostante:
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C) Costi di disattivazione.
    Nel  corso  dell'attivita'  istruttoria  di  verifica  dei costi,
Telecom Italia ha rivisto verso il basso le stime dei tempi necessari
alle  attivita'  di  disattivazione  relativamente  alle  2 fibre. In
seguito,  sono  stati analizzati i tempi stimati da Telecom Italia ed
e'  stata condotta una valutazione della ragionevolezza delle ipotesi
adottate, i cui risultati sono riportati nella tabella sottostante:
            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----


3.3. Servizio di co-locazione.
    I   costi  proposti  da  Telecom  Italia  si  compongono  di  due
principali categorie:
      a) canoni annui di affitto;
      b) costi fissi di installazione.
    Telecom  Italia  espone  all'interno  dell'offerta di riferimento
esclusivamente la prima componente di costi, in quanto per la seconda
ritiene che tali costi debbano essere valutati caso per caso.
A) Canoni annui.
    Telecom  Italia  propone due diversi costi di affitto in funzione
della  tipologia  di co-locazione richiesta: co-locazione all'interno
dell'edificio   di   centrale  Telecom  Italia,  ovvero  co-locazione
all'esterno dell'edificio, ma all'interno del recinto di centrale. Il
costo dell'affitto e' calcolato da Telecom Italia facendo riferimento
ai  prezzi  di  mercato,  desunti  da  una  rivista specializzata nel
settore denominata "Consulente immobiliare".
    I    costi    proposti   da   Telecom   Italia   per   l'energia,
condizionamento,  gestione  dei  locali  e  servizi di sicurezza sono
analoghi  a quelli proposti per il servizio di co-locazione contenuto
nell'Offerta di Interconnessione di Riferimento per il 1999.
    L'Autorita'  ritiene tuttavia opportuno eliminare dai costi annui
richiesti ad altri operatori i costi relativi alla manutenzione delle
aree  verdi,  in  quanto  non  pertinenti al servizio di co-locazione
richiesto.
B) Studio di fattibilita'.
    La  determinazione del costo relativo allo studio di fattibilita'
si  basa  sulla  previsione  del  numero  di  ore uomo necessarie per
eseguire  lo  studio,  valorizzate  con  il  costo  medio  orario del
personale. La valutazione di Telecom Italia delle attivita' richieste
e' contenuta nella seguente tabella:
            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----


    Viene  aggiunta,  inoltre, una quota che tiene conto dei costi di
trasporto   del   personale.   Tale   quota   e'  di  L. 45.414,  che
rappresentano  un viaggio medio di 30 km in area metropolitana per un
totale  di  6  viaggi ed un costo di trasporto di L. 252,3 per km. Ne
deriva   un   costo  complessivo  dello  studio  di  fattibilita'  di
L. 7.753.414, approssimato a L. 7.755.000.
    Al  riguardo, si osserva che il costo degli studi di fattibilita'
diminuirebbe   se   Telecom  Italia  disponesse  di  piante  e  mappe
dettagliate   delle   proprie  centrali.  Tali  piante  ridurrebbero,
infatti,  la  necessita'  di  visite  ai siti da parte del personale,
permettendo  lo  svolgimento  del lavoro presso gli uffici di Telecom
Italia,  realizzando in tal modo rilevanti economie sia in termini di
personale, sia in relazione al numero di viaggi necessari.
    E'  altresi'  opportuno  evidenziare che il costo dello studio di
fattibilita'  rappresenta  un  costo  che  va condiviso tra tutti gli
operatori  che  richiederanno il servizio di co-locazione nel singolo
sito. Piu' in generale, e' da rilevare che la predisposizione di sale
condivise,  a  fronte  della  richiesta  di  anche un solo operatore,
conduce alla realizzazione di spazi e di opere che vengono utilizzate
anche dai successivi operatori che richiedono quegli spazi.
    Costi  di  installazione del servizio di co-locazione: la maggior
parte  dei  costi  di  installazione e predisposizione degli spazi di
co-locazione  saranno  stimati  da  Telecom  Italia  caso  per  caso.
L'Autorita'  ritiene, tuttavia, che il costo relativo alla formazione
del personale sulle "Regole per la condotta all'interno degli edifici
Telecom  Italia"  non  sia  necessario,  in  quanto e' sufficiente la
predisposizione di linee guida da fornire agli operatori.

                              Delibera:
                               Art. 1.
 Condizioni economiche per l'accesso disaggregato alla rete in rame
    1.  Il  contributo  di cui all'art. 20 della legge n. 448/1998 e'
abolito.
    2.   Le   condizioni   economiche  per  il  servizio  di  accesso
disaggregato alla rete in rame sono modificate come segue:
    Tab.  1  -  Noleggio mensile relativo alla fornitura di coppie in
rame
    Tab. 2 - Contributi impianto relativi alla fornitura di coppie in
rame
    Tab.  3 - Contributi aggiuntivi relativi alla fornitura di coppie
in rame
    Tab. 4 - Contributi di disattivazione
    Tab.  5  - Condizioni economiche relative alla eliminazione delle
interferenze in ambiente cavo
            ---->  Vedere immagine nel formato PDF  <----


  3. Il contributo per la qualificazione della coppia per uso ADSL di
cui  alla  tabella 3 del comma precedente puo' essere addebitato solo
nel caso in cui la coppia non sia stata gia' qualificata.
  4. Il contributo di disattivazione, di cui alla tabella 4 del comma
precedente,  puo'  essere  addebitato  solo  nel caso in cui la linea
disattivata  rimanga  non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non
richieda  l'attivazione  del  servizio  verso  Telecom Italia o verso
altro operatore licenziatario.