IL DIRETTORE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
statale.

  Vista  l'istanza  presentata  congiuntamente dal direttore generale
dell'azienda  sanitaria  locale  di  Chieti  e  dal magnifico rettore
dell'Universita'  degli  studi  "G.  D'Annunzio" di Chieti in data 22
settembre  2000  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento
delle   attivita'   di   trapianto  di  cuore  da  cadavere  a  scopo
terapeutico;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in  data  29  dicembre  2000,  in  esito  agli  accertamenti  tecnici
effettuati;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13  luglio  1990, n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Vista  l'ordinanza  31  gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro
della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o
giugno  1999  convalidate  dalle precitate ordinanze ministeriali, di
limitare   la   validita'  temporale  dell'autorizzazione  fino  alle
determinazioni  che  la  regione Abruzzo adottera' ai sensi dell'art.
16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda  sanitaria  locale  di Chieti e' autorizzata ad espletare
attivita'  di  trapianto  di  cuore  da  cadavere a scopo terapeutico
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