IL DIRETTORE del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale. Vista l'istanza presentata congiuntamente dal direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Chieti e dal magnifico rettore dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti in data 22 settembre 2000 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attivita' di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico; Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita', in data 29 dicembre 2000, in esito agli accertamenti tecnici effettuati; Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione; Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge; Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche delle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti; Vista la legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti; Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti; Vista l'ordinanza 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000, del Ministro della sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra; Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o giugno 1999 convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validita' temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Abruzzo adottera' ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91; Decreta: Art. 1. L'azienda sanitaria locale di Chieti e' autorizzata ad espletare attivita' di trapianto di cuore da cadavere a scopo terapeutico prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.