IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto-legge  22  ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,   dalla  legge  19  dicembre  1992,  n.  488,  recante
modifiche  alla  legge  1o  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina
organica dell'intervento nel Mezzogiorno;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile 1993, n. 96, relativo al
trasferimento   delle   competenze   gia'   attribuite  ai  soppressi
Dipartimento  per  il  Mezzogiorno  e Agenzia per la promozione dello
sviluppo  del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata
legge n. 488/1992;
  Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
  Vista,  altresi',  la disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato
alla  ricerca  e  sviluppo  n.  96/c/45/06, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. C/45/5 del 17 febbraio 1996;
  Vista  la  lettera della Commissione europea n. SG(97)D/9536 del 17
novembre 1997 in materia di aiuti alla ricerca e all'innovazione;
  Vista   la   comunicazione   della   commissione  sulla  disciplina
intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di
investimento,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'
europee  n.  C/107  del  7  aprile  1998,  in  particolare per quanto
riguarda gli obblighi di notifica;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n.
SG(2000)D/102347, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. C175/11 del 24 giugno 2000 che, con riferimento alla Carta
degli  aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006, comunica
gli  esiti  favorevoli  dell'esame sulla compatibilita' rispetto alla
parte  della  carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla
deroga prevista dall'art. 87, 3, a) del trattato CE;
  Vista  la  nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n.
SG(2000)D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato
la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il
periodo  2000-2006,  nonche' l'applicabilita' dello stesso regime nel
quadro degli strumenti di "Programmazione negoziata";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e tecnologica del 23 ottobre 1997, con il quale e' stato
disciplinato il regime nazionale di aiuti alle attivita' di ricerca e
sviluppo;
  Visto   il  testo  unico  delle  direttive  per  la  concessione  e
l'erogazione  delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre
1992,  n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992,  n. 488, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato in data 3 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2000;
  Vista  la  propria  delibera del 25 febbraio 1994, pubblicata nella
Gazzetta   Ufficiale  n.  92  del  21  aprile  1994,  riguardante  la
disciplina  dei  contratti  di  programma,  e le successive modifiche
introdotte  al  punto  4 della delibera del 21 marzo 1997, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  105 dell'8 maggio 1997 e dal punto 2,
lettera  b),  della delibera n. 127 dell'11 novembre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999;
  Vista  la  propria  delibera  n.  14/2000  del  15  febbraio  2000,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  96  del  26 aprile  2000,
concernente  il riparto delle risorse per le aree depresse 2000-2002,
che  destina  lire  900 miliardi (464,811 Meuro) al finanziamento dei
contratti   di  programma  e  di  tali  strumenti  di  contrattazione
programmata;
  Vista  la  nota  n.  0031418  del  3  agosto  2000, con la quale il
Servizio  per  la  programmazione  negoziata  del Dipartimento per le
politiche  di  sviluppo  e  di coesione del Ministero del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  ha sottoposto a questo
Comitato la proposta di contratto di programma, con il relativo piano
progettuale,   presentato  dalla  Robert  Bosch  Italia  S.p.a.,  per
l'attuazione di investimenti industriali e di ricerca nel campo della
produzione   di   pompe,   freni   e  componenti  diesel  nonche'  di
investimenti  in  ricerca  per  sistemi  di  alimentazione diesel, da
realizzarsi  in Modugno (Bari), (Obiettivo 1) da parte delle societa'
controllate  Tecnologie  Diesel  Italia  S.p.a  (TDI)  e Robert Bosch
sistemi  frenanti  S.p.a.  (RBSF),  nonche' per la trasformazione del
personale impiegato;
  Considerato    che    l'iniziativa    si    caratterizza   per   le
interconnessioni  di  varie  attivita'  industriali nel settore della
componentistica  d'auto  e  per  attivita'  di  ricerca con immediata
ricaduta sull'attivita' produttiva;
  Considerato  altresi' che il piano progettuale evidenzia un impatto
occupazionale  di  rilievo  e positive ricadute sul reddito dell'area
interessata;
  Considerato  che il gruppo Bosch, promotore dell'iniziativa, occupa
una  posizione  di rilievo anche a livello internazionale nel mercato
di settore;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1.  E'  approvato  il contratto di programma, con il relativo piano
progettuale  di  cui  alle  premesse,  da  stipulare,  secondo quanto
previsto al successivo punto 7, tra il Servizio per la programmazione
negoziata del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica  e la Robert Bosch Italia S.p.a. per la realizzazione di un
articolato  piano  di investimenti nel settore pompe di alimentazione
per  motori  diesel (common rail), dei relativi componenti nonche' di
componentistica  per  freni  da  realizzarsi  a  Modugno (Bari), area
ricompresa  nell'Obiettivo  1,  coperta dalla deroga dell'art. 87, 3,
a),  del  trattato  CE;  da  parte  delle  sue  societa'  controllate
Tecnologie  Diesel Italia S.p.a. (TDI), Robert Bosch sistemi frenanti
S.p.a.  (RBSF) e, per quanto riguarda il Progetto di ricerca da parte
di una nuova societa' controllata da TDI, articolati come da allegata
tabella 1.
  Gli investimenti ammessi sono suddivisi come di seguito indicati:

=====================================================================
                                   |  Milioni di lire   |   Meuro
=====================================================================
Investimenti industriali ....      |             375.400|     193,878
Due progetti di ricerca ....       |               8.544|       4,413
Totale . . .                       |             383.944|     198,291

  2.  Le  agevolazioni  finanziarie, in conformita' a quanto previsto
dalla decisione della Commissione europea citata in premessa, per gli
investimenti industriali, sono calcolate nella misura massima del 35%
E.S.N. Per i progetti di ricerca le agevolazioni sono calcolate nella
misura   massima   del   50%  E.S.L.  per  le  attivita'  di  ricerca
industriale,  oltre  il  10%  E.S.L.  per  spese sostenute in regioni
Obiettivo  1,  oltre  al 15% E.S.L. in quanto il progetto si inquadra
nel  quinto  programma  quadro  comunitario  "Crescita  competitiva e
sostenibile",  oltre  al  10% E.S.L. in quanto il progetto prevede la
cooperazione  con  l'universita',  nel  limite massimo consentito del
75%.
  3.  L'onere massimo ammesso a carico dello Stato per la concessione
delle  agevolazioni  finanziarie,  e' determinato complessivamente in
lire  211.347,3  milioni (109,152 meuro) a valere sull'accantonamento
di  900 miliardi di lire di cui alle premesse. Il finanziamento sara'
erogato  in  quattro  annualita'  a decorrere del 2001 e sara' pari a
lire  41.617,4  milioni  (21,494  meuro) per i primi due anni, a lire
79.747,9  milioni  (41,186  meuro)  per l'anno 2003 e a lire 48.364,5
milioni (24,978 meuro) per il 2004.
  4.   Eventuali   variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non
potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati
al precedente punto 3.
  5. Gli investimenti industriali previsti dovranno essere realizzati
entro  il  30  giugno 2004. Gli investimenti attinenti ai progetti di
ricerca dovranno essere realizzati 2002.
  6.  Le  iniziative  dovranno  realizzare un'occupazione diretta non
inferiore  a 390 nuovi addetti e al 31 luglio 2004 gli occupati negli
impianti dovranno raggiungere complessivamente le 2.186 unita'.
  7. Il Servizio per la Programmazione negoziata del Dipartimento per
le  politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del
bilancio   e   della   programmazione   economica  e'  autorizzato  a
sottoscrivere   con  la  Robert  Bosch  Italia  S.p.a.,  il  relativo
contratto di programma che conterra' tutte le necessarie precisazioni
e  prescrizioni  attuative  nel  rispetto  delle  limitazioni imposte
dell'Unione europea.
  Il contratto sottoscritto verra' trasmesso in copia alla Segreteria
di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
  8. L'operativita' della presente delibera e' subordinata agli esiti
della  notifica della stessa alla Commissione europea, da effettuarsi
a cura del citato Servizio per la programmazione negoziata.
    Roma, 4 agosto 2000
                                        Il Presidente delegato: Visco
Registrata alla Corte dei conti il 30 dicembre 2000
Registro  n. 5 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n.
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